LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 34
MODIFICA DELL'ART. 8 DELLA L.R. 31 OTTOBRE 2000, N. 30 "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifica del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30
1. Al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 30 del 2000 dopo le parole:
"essere autorizzati.", e' aggiunto il seguente periodo:
"Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione
oltre a quanto previsto dal presente articolo, ricomprendono anche la
valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al
patrimonio storico, culturale e ambientale e si intendono esaustive
delle valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 bis della Legge 1
luglio 1997, n. 189.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30
recante Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, cosi' come
integrato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 8 - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile
1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati.
Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione
oltre a quanto previsto dal presente articolo, ricomprendono anche la
valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al
patrimonio storico, culturale e ambientale e si intendono esaustive
delle valutazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 bis della Legge 1
luglio 1997, n. 189.
omissis.".