LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 33
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000
Art. 12
Attivita' e passivita' finanziarie e patrimoniali
1. La consistenza delle attivita' finanziarie e patrimoniali alla
chiusura dell'esercizio finanziario 2000 risulta stabilita nel
relativo Rendiconto generale - Conto del patrimonio - in Lire
12.079.968.860.300 (pari a Euro 6.238.783.258,69).
2. La consistenza delle passivita' finanziarie e patrimoniali alla
chiusura dell'esercizio finanziario 2000 risulta stabilita nel
relativo Rendiconto generale - Conto del patrimonio - in Lire
11.906.038.045.750 (pari a Euro 6.148.955.489,55).
3. L'eccedenza delle attivita' sulle passivita' al 31 dicembre 2000
risulta di Lire 173.930.814.550 (pari a Euro 89.827.769,14).
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 13 novembre 2001 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1146 del 19 giugno 2001; oggetto consiliare n. 1729 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 101 in data 20 giugno 2001;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari Generali" in sede referente e in sede
consultiva alle Commissioni II "Attivita' Produttive", III
"Territorio Ambiente Trasporti", IV "Sicurezza Sociale" e V "Turismo
Cultura Scuola Formazione".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 14 del 3
ottobre 2001, con relazione scritta del consigliere Lorenzi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 ottobre 2001,
atto n. 46/01.
A seguito delle modifiche apportate al Titolo V Parte seconda della
Costituzione, dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la
deliberazione legislativa n. 46/2001 non e' piu' soggetta al
controllo governativo previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 127 della
Costituzione.