ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 15 dicembre 2000, n. 579
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale artt. 17 e 18 della Legge della Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), promosso con ordinanza emessa il 1 settembre 1999 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra la Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone e l'Ambito territoriale di caccia BO 3 ed altra
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte Costituzionale, composta dai signori:
Fernando Santosuosso - Presidente; Massimo Vari; Riccardo Chieppa;
Gustavo Zagrebelsky; Valerio Onida; Carlo Mezzanotte; Guido Neppi
Modona; Piero Alberto Capotosti; Annibale Marini; Franco Bile;
Giovanni Maria Flick - giudici;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale artt. 17 e 18 della Legge
della Regione Emilia-Rornagna del 15 febbraio 1994, n. 8
(Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria), promosso con ordinanza emessa
il 1 settembre 1999 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile
vertente tra la Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone e
l'Ambito territoriale di caccia BO 3 ed altra, iscritta al n. 620 del
Registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione della Cooperativa Intersettoriale
Montana di Sassoleone e dell'Ambito territoriale di caccia BO 3
nonche' l'atto di intervento della Regione Emilia-Romagna;
udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 2000 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
uditi gli avvocati Paolo Boer per la Cooperativa Intersettoriale
Montana di Sassoleone, Chiara Menarini per l'Ambito territoriale di
caccia BO 3 e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di risarcimento danni causati
da animali selvatici a colture, il Giudice unico del Tribunale di
Bologna, con ordinanza del 1 settembre 1999, ha sollevato questione
di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 18 della Legge della
Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per
la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria), per violazione dell'art. 117, primo comma, della
Costituzione, in quanto non sarebbe stato rispettato il principio
fondamentale stabilito dall'art. 26 della Legge 11 febbraio 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), della risarcibilita' di tutti i danni arrecati
dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, prevedendo la
costituzione di un apposito fondo regionale;
che dalla lettura congiunta degli artt. 25 e 26 della Legge n. 157
del 1992 si evincerebbe che l'espressione "danni non altrimenti
risarcibili" contenuta nella seconda disposizione citata non puo'
essere interpretata che nel senso della risarcibilita' di tutti i
danni non previsti dal precedente art. 25, arrecati alle produzioni
agricole sia dalla fauna selvatica che dall'attivita' venatoria;che
la L.R. n. 8 del 1994, invece, nel dare attuazione alla legge
statale, si sarebbe discostata dal principio di cui sopra, venendo in
sostanza ad escludere la risarcibilita' da parte del fondo regionale
di svariate tipologie di danni che invece sono certamente ricompresi
nell'ampia formulazione dei "danni non altrimenti risarcibili";
che emergerebbe il contrasto degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 8 del
1994 con il principio posto dall'art. 26 della Legge n. 157 del 1992,
disposizione quest'ultima da cui discende il potere regionale di
regolare il funzionamento del fondo regionale ma non anche quello di
escludere la risarcibilita' di determinati danni, ancorche' arrecati
alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, o di individuare i
soggetti tenuti al risarcimento dei danni in enti diversi da quello
cui e' affidata la gestione del fondo regionale previsto ex art. 26,
comma 1, della Legge n. 157 del 1992;
che la questione, come sopra esposta, non sarebbe manifestamente
infondata e sarebbe altresi' rilevante nella controversia da
decidere, che nel presente giudizio di legittimita' costituzionale si
e' costituita la Cooperativa Montana di Sassoleone a rl, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, gia' parte nel giudizio
principale, aderendo agli argomenti esposti dal giudice a quo
nell'ordinanza di rimessione;
che si e' altresi' costituito l'Ambito territoriale di caccia (ATC)
BO 3, concludendo per l'accoglimento della questione;
che, infine, e' intervenuta la Regione Emilia-Romagna, in persona del
Presidente della Giunta regionale, ed ha dedotto preliminarmente che
la questione sia dichiarata inammissibile perche' il giudice a quo,
nel rinviare la decisione sulla eccezione di difetto di giurisdizione
unitamente al merito della controversia, avrebbe sollevato la
questione quando non aveva alcuna certezza sulla rilevanza delle
norme denunciate nel giudizio, atteso che questo potrebbe concludersi
con una pronuncia di difetto di giurisdizione;
che, nel merito, la Regione ritiene che il rimettente muova da una
premessa interpretativa errata dell'art. 26, comma 1, della Legge n.
157 del 1992, e che del pari erroneamente interpreti gli artt. 17 e
18 della impugnata L.R. 15 febbraio 1994, n. 8;
che, in prossimita' dell'udienza, l'Ambito territoriale di caccia
(ATC) BO 3 ha presentato un'ulteriore memoria, ribadendo le
conclusioni gia' formulate nell'atto di costituzione ed osservando
che, con la Legge del 16 febbraio 2000, n. 6, la Regione
Emilia-Romagna ha modificato il disposto degli artt. 17 e 18 della
Legge n. 8 del 1994, a decorrere tuttavia dall'1 aprile 2000 e,
quindi, in epoca successiva ai fatti di cui e' causa.
Considerato che il rimettente ha, in primo luogo, rinviato ad un
momento successivo l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione
dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, ritenendo di doverla decidere
unitamente al merito della causa poiche' la stessa richiede "una
approfondita riflessione sui principi affermati" dalla giurisprudenza
di legittimita' sul punto, ed ha poi motivato sulla rilevanza della
presente questione sostenendo che la stessa "appare evidente posto
che, qualora dovesse essere disattesa l'eccezione di difetto di
giurisdizione sollevata dalle parti convenute, la controversia
dovrebbe essere decisa applicando gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 8
del 1994";
che dal contenuto delle proposizioni teste' riferite si evince il
carattere perplesso ed ipotetico della questione sollevata
dall'ordinanza di rimessione, non essendo il giudice a quo convinto
della propria giurisdizione in ordine alla causa sottoposta al suo
esame e prospettando la questione di costituzionalita' solo per
l'ipotesi di superamento dell'eccezione di difetto di giurisdizione;
che tale prospettazione del Tribunale rimettente comporta la
manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita'.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 18 della Legge della
Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della attivita'
venatoria), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, dal Giudice unico del Tribunale di Bologna con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 dicembre 2000.
PRESIDENTE E REDATTORE CANCELLIERE
Fernando Santosuosso M.R. Fruscella