REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 15 dicembre 2000, n. 579

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale artt. 17 e 18 della Legge della Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), promosso con ordinanza emessa il 1 settembre 1999 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra la Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone e l'Ambito territoriale di caccia BO 3 ed altra

REPUBBLICA ITALIANA                                                             
In nome del Popolo Italiano                                                     
La Corte Costituzionale, composta dai signori:                                  
Fernando Santosuosso - Presidente; Massimo Vari; Riccardo Chieppa;              
Gustavo Zagrebelsky; Valerio Onida; Carlo Mezzanotte; Guido Neppi               
Modona; Piero Alberto Capotosti; Annibale Marini; Franco Bile;                  
Giovanni Maria Flick - giudici;                                                 
ha pronunciato la seguente                                                      
ORDINANZA                                                                       
nel giudizio di legittimita' costituzionale artt. 17 e 18 della Legge           
della Regione Emilia-Rornagna del 15 febbraio 1994, n. 8                        
(Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per                     
l'esercizio dell'attivita' venatoria), promosso con ordinanza emessa            
il 1 settembre 1999 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile            
vertente tra la Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone e             
l'Ambito territoriale di caccia BO 3 ed altra, iscritta al n. 620 del           
Registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della             
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1999.                         
Visti gli atti di costituzione della Cooperativa Intersettoriale                
Montana di Sassoleone e dell'Ambito territoriale di caccia BO 3                 
nonche' l'atto di intervento della Regione Emilia-Romagna;                      
udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 2000 il Giudice relatore            
Fernando Santosuosso;                                                           
uditi gli avvocati Paolo Boer per la Cooperativa Intersettoriale                
Montana di Sassoleone, Chiara Menarini per l'Ambito territoriale di             
caccia BO 3 e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.                
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di risarcimento danni causati            
da animali selvatici a colture, il Giudice unico del Tribunale di               
Bologna, con ordinanza del 1 settembre 1999, ha sollevato questione             
di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 18 della Legge della            
Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per             
la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'            
venatoria), per violazione dell'art. 117, primo comma, della                    
Costituzione, in quanto non sarebbe stato rispettato il principio               
fondamentale stabilito dall'art. 26 della Legge 11 febbraio 1992, n.            
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il           
prelievo venatorio), della risarcibilita' di tutti i danni arrecati             
dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, prevedendo la                   
costituzione di un apposito fondo regionale;                                    
che dalla lettura congiunta degli artt. 25 e 26 della Legge n. 157              
del 1992 si evincerebbe che l'espressione "danni non altrimenti                 
risarcibili" contenuta nella seconda disposizione citata non puo'               
essere interpretata che nel senso della risarcibilita' di tutti i               
danni non previsti dal precedente art. 25, arrecati alle produzioni             
agricole sia dalla fauna selvatica che dall'attivita' venatoria;che             
la L.R. n. 8 del 1994, invece, nel dare attuazione alla legge                   
statale, si sarebbe discostata dal principio di cui sopra, venendo in           
sostanza ad escludere la risarcibilita' da parte del fondo regionale            
di svariate tipologie di danni che invece sono certamente ricompresi            
nell'ampia formulazione dei "danni non altrimenti risarcibili";                 
che emergerebbe il contrasto degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 8 del            
1994 con il principio posto dall'art. 26 della Legge n. 157 del 1992,           
disposizione quest'ultima da cui discende il potere regionale di                
regolare il funzionamento del fondo regionale ma non anche quello di            
escludere la risarcibilita' di determinati danni, ancorche' arrecati            
alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, o di individuare i              
soggetti tenuti al risarcimento dei danni in enti diversi da quello             
cui e' affidata la gestione del fondo regionale previsto ex art. 26,            
comma 1, della Legge n. 157 del 1992;                                           
che la questione, come sopra esposta, non sarebbe manifestamente                
infondata e sarebbe altresi' rilevante nella controversia da                    
decidere, che nel presente giudizio di legittimita' costituzionale si           
e' costituita la Cooperativa Montana di Sassoleone a rl, in persona             
del suo legale rappresentante pro tempore, gia' parte nel giudizio              
principale, aderendo agli argomenti esposti dal giudice a quo                   
nell'ordinanza di rimessione;                                                   
che si e' altresi' costituito l'Ambito territoriale di caccia (ATC)             
BO 3, concludendo per l'accoglimento della questione;                           
che, infine, e' intervenuta la Regione Emilia-Romagna, in persona del           
Presidente della Giunta regionale, ed ha dedotto preliminarmente che            
la questione sia dichiarata inammissibile perche' il giudice a quo,             
nel rinviare la decisione sulla eccezione di difetto di giurisdizione           
unitamente al merito della controversia, avrebbe sollevato la                   
questione quando non aveva alcuna certezza sulla rilevanza delle                
norme denunciate nel giudizio, atteso che questo potrebbe concludersi           
con una pronuncia di difetto di giurisdizione;                                  
che, nel merito, la Regione ritiene che il rimettente muova da una              
premessa interpretativa errata dell'art. 26, comma 1, della Legge n.            
157 del 1992, e che del pari erroneamente interpreti gli artt. 17 e             
18 della impugnata L.R. 15 febbraio 1994, n. 8;                                 
che, in prossimita' dell'udienza, l'Ambito territoriale di caccia               
(ATC) BO 3 ha presentato un'ulteriore memoria, ribadendo le                     
conclusioni gia' formulate nell'atto di costituzione ed osservando              
che, con la Legge del 16 febbraio 2000, n. 6, la Regione                        
Emilia-Romagna ha modificato il disposto degli artt. 17 e 18 della              
Legge n. 8 del 1994, a decorrere tuttavia dall'1 aprile 2000 e,                 
quindi, in epoca successiva ai fatti di cui e' causa.                           
Considerato che il rimettente ha, in primo luogo, rinviato ad un                
momento successivo l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione           
dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, ritenendo di doverla decidere             
unitamente al merito della causa poiche' la stessa richiede "una                
approfondita riflessione sui principi affermati" dalla giurisprudenza           
di legittimita' sul punto, ed ha poi motivato sulla rilevanza della             
presente questione sostenendo che la stessa "appare evidente posto              
che, qualora dovesse essere disattesa l'eccezione di difetto di                 
giurisdizione sollevata dalle parti convenute, la controversia                  
dovrebbe essere decisa applicando gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 8             
del 1994";                                                                      
che dal contenuto delle proposizioni teste' riferite si evince il               
carattere perplesso ed ipotetico della questione sollevata                      
dall'ordinanza di rimessione, non essendo il giudice a quo convinto             
della propria giurisdizione in ordine alla causa sottoposta al suo              
esame e prospettando la questione di costituzionalita' solo per                 
l'ipotesi di superamento dell'eccezione di difetto di giurisdizione;            
che tale prospettazione del Tribunale rimettente comporta la                    
manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita'.                
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di                       
legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 18 della Legge della               
Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la              
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della attivita'              
venatoria), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma,                
della Costituzione, dal Giudice unico del Tribunale di Bologna con              
l'ordinanza indicata in epigrafe.                                               
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo            
della Consulta, il 15 dicembre 2000.                                            
PRESIDENTE E REDATTORE  CANCELLIERE                                             
Fernando Santosuosso  M.R. Fruscella                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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