LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 3
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 13 "NORME IN MATERIA DI SPORT"
Art. 3
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 gennaio 2001 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 127
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
omissis".
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:
"Art. 31
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2212 del 5 dicembre 2000; oggetto consiliare n. 868 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2000;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 66 in data 29 dicembre 2000;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/II.7 del
20 dicembre 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Pini;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre
2000, atto n. 18/00;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 82/4.1.14/C.G. del
23 gennaio 2001.