LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 3
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 13 "NORME IN MATERIA DI SPORT"
Art. 2
1. Il comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 13 del 25 febbraio 2000 e'
sostituito dal seguente:
"2. Entro il 30 giugno 2002, le strutture gia' operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto
dagli articoli 10, comma 1 e 12 bis e gli esercenti sono tenuti a
rendere al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' con la quale attestano di aver acquisito la disponibilita'
di almeno un istruttore in possesso dei requisiti previsti dagli
stessi articoli e che lo impiegano secondo quanto dette disposizioni
prevedono.".
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n.
13, concernente Norme in materia di sport, era il seguente:
"Art. 12 - Norme transitorie e di prima applicazione
omissis
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli
esercenti le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 10 si adeguano a
quanto ivi previsto e sono tenuti a rendere al Comune apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4
della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale attestano di aver
acquisito la disponibilita' di almeno un istruttore in possesso del
diploma di cui al comma 1 dell'art. 10 e che lo impiegano secondo
quanto detta disposizione prevede.
omissis".