REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2001, n. 2214

Criteri per l'applicazione del decreto 9 aprile 2001 concernente le modalita' di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- la Legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa           
delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e              
sui relativi servizi e successive modificazioni;                                
- il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato             
con RD 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modifiche ed                      
integrazioni;                                                                   
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali in              
data 31 maggio 2000 concernente le misure per la lotta obbligatoria             
contro la flavescenza dorata della vite;                                        
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la            
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge                
finanziaria 2001), in particolare l'art. 129, comma 1 che prevede per           
gli anni 2001, 2002 e 2003 stanziamenti per interventi strutturali e            
di prevenzione, tra gli altri, negli impianti viticoli colpiti da               
flavescenza dorata;                                                             
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali                 
n.100.522 del 9 aprile 2001 concernente le modalita' di attuazione              
degli interventi strutturali e di prevenzione di cui alla Legge                 
388/00 per l'eradicazione delle infezioni, tra le altre, di                     
flavescenza dorata nei vigneti;                                                 
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali                 
n.100.654 del 3 maggio 2001 con il quale sono state ripartite fra le            
Regioni interessate le risorse, pari a complessive Lire 20 miliardi,            
stanziate per l'anno 2001 dalla predetta Legge 388/00;                          
preso atto che le risorse attribuite alla Regione Emilia-Romagna con            
il decreto sopra citato ammontano a Lire 1.668.637.896 (Euro                    
861.779,55) e che dette risorse, con propria deliberazione di                   
variazione di bilancio del 17 luglio 2001, n. 1386, esecutiva, sono             
state acquisite al Bilancio regionale per l'esercizio finanziario               
2001 ed iscritte nello stato di previsione della spesa sul Capitolo             
12029 "Contributi alle aziende per il miglioramento strutturale e la            
prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di ôflavescenza                  
dorata' negli impianti viticoli (art. 129, comma 1, lett. d), Legge             
23 dicembre 2000, n. 388). Mezzi statali" nuova istituzione;                    
considerati:                                                                    
- l'importanza delle produzioni vitivinicole nell'economia della                
Regione Emilia-Romagna;                                                         
- il pericolo per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo                  
viticolo regionali derivante dalla diffusione della flavescenza                 
dorata per la gravita' dei danni provocati dalla malattia;                      
preso atto:                                                                     
- che l'intero territorio della regione Emilia-Romagna e' soggetto              
alla lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata ai sensi del DM            
31 maggio 2000 sopra citato;                                                    
- che nelle zone dichiarate "focolaio di flavescenza dorata" dal                
Servizio Fitosanitario regionale con determinazione n. 1286 del                 
21/2/01 e' previsto, tra l'altro, l'obbligo per gli operatori                   
agricoli, di estirpare ogni pianta con sintomi sospetti di                      
flavescenza dorata, anche in assenza di analisi di conferma;                    
- che gli interventi di estirpazione e reimpianto nei vigneti colpiti           
da flavescenza dorata possono essere ammessi a contributo ai sensi              
del DM 100.522/01 sopra citato, anche se indicati ed accertati dalle            
Regioni anteriormente all'emissione del citato decreto di lotta                 
obbligatoria;                                                                   
- che l'art. 1 del predetto DM 100.522/2001 consente alle Regioni di            
concedere contributi secondo le modalita' indicate al punto 3. del              
medesimo art. 1;                                                                
ritenuto necessario definire, con valenza per l'intero territorio               
regionale, i criteri di attuazione delle misure previste dalla citata           
normativa nazionale in merito agli interventi di prevenzione di                 
flavescenza dorata, nella formulazione di cui all'Allegato parte                
integrante e sostanziale del presente atto;                                     
dato atto che, ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive           
modificazioni recante le norme per l'esercizio delle funzioni in                
materia di agricoltura, la titolarita' del procedimento                         
amministrativo relativo all'attuazione dei predetti interventi e'               
posta in capo alle Province e alle Comunita' Montane per il                     
territorio di rispettiva competenza;                                            
richiamato il Regolamento CE 1493/99 del Consiglio in data 17 maggio            
1999 relativo all'Organizzazione comune del Mercato vitivinicolo, al            
quale si e' data attuazione, fra l'altro, con deliberazione del                 
Consiglio regionale n. 186 del 30 maggio 2001;                                  
richiamata, altresi', la L.R. 19 agosto 1996, n. 30 recante norme in            
materia di programmi speciali d'area, in base alla quale sono stati             
attivati, tra gli altri, due distinti programmi d'area contenenti               
azioni a sostegno del settore viticolo;                                         
ritenuto di dover stabilire che gli aiuti di cui al presente atto non           
siano cumulabili, per le medesime superfici, con le forme di                    
intervento previste dai predetti Reg. CE 1493/00 e L.R. 30/96;                  
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della                
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
- n. 1490 del 31 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge, relativa             
al conferimento degli incarichi di responsabilita' di Servizio                  
nell'ambito della Direzione generale Agricoltura;                               
- n. 1841 dell'11 settembre 2001 concernente l'attribuzione                     
dell'incarico di responsabilita' "ad interim", del Servizio                     
Ragioneria e Credito alla Dirigente Amina Curti;                                
dato atto dei sotto indicati pareri favorevoli espressi relativamente           
alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma della             
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della predetta                     
deliberazione 2541/95:                                                          
- dal Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale, dr. Ivan               
Ponti, e dal Direttore generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in               
merito alla regolarita' tecnica e alla legittimita';                            
- dalla Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dott.ssa                
Amina Curti, in merito alla regolarita' contabile;                              
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di porre in attuazione nel territorio dell'Emilia-Romagna, sulla             
base di quanto indicato in narrativa, l'intervento contributivo di              
durata triennale attivato dall'art. 129, comma 1 della Legge 388/00 a           
favore delle aziende viticole per gli interventi strutturali e di               
prevenzione per l'eradicazione di infezioni di flavescenza dorata               
secondo le modalita' previste dal DM 100.522 del 9 aprile 2001;                 
2) di approvare nella formulazione contenuta nell'Allegato al                   
presente atto, del quale e' parte integrante e sostanziale, i criteri           
attuativi dell'intervento;                                                      
3) di stabilire che gli aiuti di cui al presente atto non siano                 
cumulabili, per le medesime superfici, con le forme di intervento               
previste dalla deliberazione consiliare 186/01 attuativa del Reg. CE            
1493/00 nonche' dalla L.R. 30/96;                                               
4) di dare atto che, ai sensi della L.R. 30 maggio 1997,  n.15 e                
successive modificazioni recante le norme per l'esercizio delle                 
funzioni in materia di agricoltura, la titolarita' del procedimento             
amministrativo relativo all'attuazione degli interventi di cui al               
presente atto e' posta in capo alle Province e alle Comunita' Montane           
per il territorio di rispettiva competenza che provvederanno                    
all'istruttoria delle domande pervenute, alla concessione degli aiuti           
e alla loro liquidazione nel rispetto dei criteri approvati con il              
presente atto;                                                                  
5) di stabilire:                                                                
- che le risorse assegnate alla Regione per l'anno 2001 con DM                  
100.654/01 - pari a Lire 1.668.637.896 (Euro 861.779,55) ed iscritte            
sul Capitolo 12029 "Contributi alle aziende per il miglioramento                
strutturale e la prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di              
ôflavescenza dorata' negli impianti viticoli (art. 129, comma 1,                
lett. d), Legge 23 dicembre 2000, n. 388). Mezzi statali" nuova                 
istituzione del bilancio per l'esercizio finanziario in corso - sono            
destinate alle domande di contributo per estirpazioni attestate dagli           
ispettori fitosanitari con verbali datati entro il 12 novembre 2001;            
- che le suddette domande dovranno essere presentate alle Province e            
alle Comunita' Montane territorialmente competenti entro e non oltre            
le ore 14 del 10 dicembre 2001;                                                 
- che le Province e le Comunita' Montane dovranno adottare gli atti             
di approvazione delle rispettive graduatorie entro il 30 aprile 2002            
e trasmetterli alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Fitosanitario             
regionale - entro il 31 maggio 2002;                                            
6) di stabilire che le domande favorevolmente istruite dagli Enti               
competenti e rimaste inevase per insufficiente disponibilita' di                
risorse avranno priorita' di finanziamento rispetto alle domande                
presentate su successive aperture di termini disposte ai sensi del              
seguente punto 7);                                                              
7) di stabilire che, ai fini dell'utilizzo delle ulteriori                      
assegnazioni disposte dallo Stato ai sensi dell'art. 129 della Legge            
388/00 nonche' delle risorse rimaste inutilizzate sulle singole                 
assegnazioni, il Direttore generale Agricoltura definira' con propri            
atti formali i tempi per la presentazione delle domande e per                   
l'approvazione delle relative graduatorie con riferimento esclusivo             
alle estirpazioni attestate dagli ispettori fitosanitari con verbali            
datati successivamente al 12 novembre 2001;                                     
8) di stabilire che i riparti alle Province e alle Comunita' Montane            
delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna saranno                     
effettuati, con atti formali del Direttore generale Agricoltura,                
sulla base del fabbisogno risultante dalle graduatorie approvate                
dagli Enti medesimi;                                                            
9) di stabilire che le somministrazioni di cassa nei confronti dei              
suddetti Enti siano effettuate come segue:                                      
a) 50% della somma ripartita contestualmente al riparto;                        
b) le successive erogazioni ed il saldo a presentazione da parte                
degli Enti di atti esecutivi di liquidazione ovvero di note con le              
quali il Presidente o il Dirigente incaricato per statuto degli Enti            
stessi attesta che sono stati adottati atti esecutivi di liquidazione           
per gli importi richiesti;                                                      
10) di dare atto che il Direttore generale Agricoltura provvedera'              
con proprio atto formale all'approvazione della modulistica                     
necessaria alla presentazione delle domande, in tempi compatibili per           
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale contestualmente alla                  
presente deliberazione;                                                         
11) di pubblicare la presente deliberazione, completa del relativo              
allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                
ALLEGATO                                                                        
Criteri per la concessione dei contributi per l'attuazione degli                
interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle                
infezioni di flavescenza dorata nei vigneti                                     
Ai fini dell'attuazione dell'intervento previsto dall'art. 129, comma           
1 della Legge 388/00 e dal DM n. 100.522 del 9 aprile 2001, sono                
stabiliti i seguenti criteri.                                                   
1) Requisiti soggettivi ed oggettivi                                            
1.1) I beneficiari dei contributi sono, a qualunque titolo, i                   
conduttori del vigneto danneggiato, oppure i proprietari dello                  
stesso, quando sia stata effettuata solo l'estirpazione senza                   
reimpianto.1.2) Sono ammesse a contributo le domande per estirpazioni           
in vigneti colpiti da flavescenza dorata in cui siano state                     
rispettate le prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale,                
nonche' le norme di impianto e coltivazione contenute nei                       
disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o              
delle denominazioni di origine.                                                 
1.3) Sono ammesse al contributo domande che riguardano le                       
estirpazioni ed i reimpianti di intere superfici vitate o porzioni di           
queste.                                                                         
1.4) Nei casi di estirpazioni di piante sparse nel vigneto, il                  
contributo e' previsto solo in caso di rimpiazzo.                               
1.5) Sono ammesse al contributo domande che riguardano il rimpiazzo             
di almeno 100 piante sparse o la distruzione di almeno 200 barbatelle           
in vivaio. Qualora il numero di piante estirpate o di barbatelle                
distrutte sia inferiore alle suddette soglie, l'eventuale domanda               
dovra' essere presentata quando, considerando complessivamente le               
estirpazioni o le distruzioni effettuate, dette soglie siano                    
effettivamente raggiunte.                                                       
1.6) Le estirpazioni effettuate per infezioni di flavescenza dorata             
ed i corrispondenti reimpianti devono essere effettuati nell'ambito             
del medesimo intervento contributivo. Il contributo di cui ai                   
presenti criteri non e' cumulabile con il regime di aiuti previsto              
nella deliberazione consiliare 186/01, attuativa del Regolamento CE             
1493/99, nonche' con i finanziamenti di cui alla L.R. 30/96, relativa           
ai programmi d'area, qualora le superfici interessate siano le                  
medesime.                                                                       
2) Adempimenti nei casi di reimpianto e di rimpiazzo                            
2.1) Il reimpianto  di superfici estirpate non e' obbligatorio e, se            
effettuato, deve avvenire entro i due anni legali successivi alla               
data del verbale degli ispettori fitosanitari attestante                        
l'estirpazione. Il reimpianto deve essere effettuato utilizzando                
barbatelle garantite esenti da infezioni, in base alle vigenti norme            
fitosanitarie, in particelle in cui non risultino piante infette e              
purche' situate nella stessa zona tipica di produzione.                         
2.2) Il reimpianto non deve comportare aumento di superfici, anche se           
realizzato in aree diverse da quelle di estirpazione.                           
2.3) Il rimpiazzo di piante sparse estirpate nel vigneto deve essere            
effettuato entro l'anno legale successivo alla data del verbale degli           
ispettori fitosanitari attestante l'estirpazione, utilizzando                   
barbatelle garantite esenti da infezioni, in base alle vigenti norme            
fitosanitarie.                                                                  
3) Parametri per la quantificazione del contributo                              
3.1) Spesa finanziabile:                                                        
- fino a Lire 4.000.000 (Euro 2.065,83) per ettaro, per                         
l'estirpazione senza reimpianto;                                                
- fino a Lire 30.000.000 (Euro 15.493,71) per ettaro, per                       
l'estirpazione ed il reimpianto;                                                
- fino a Lire 5.000 (Euro 2,58) per pianta, per il rimpiazzo di                 
piante sparse nel vigneto;                                                      
- fino a Lire 2.500 (Euro 1,29) per la distruzione di barbatelle in             
vivaio.                                                                         
Trattandosi di intervento pluriennale, i predetti limiti di spesa               
potranno essere adeguati in conseguenza di successive determinazioni            
assunte dal Ministero in relazione al verificarsi di notevoli                   
variazioni di costi.                                                            
3.2) Ai fini della determinazione della spesa finanziabile si                   
applicano i seguenti criteri:                                                   
- per ettaro: quando gli interventi di estirpazione  e di reimpianto            
interessano l'intera superficie vitata, cosi' come definita nel                 
decreto 26 luglio 2000 "Termine e modalita' per la dichiarazione                
delle superfici vitate", o una sua parte;                                       
- per pianta: quando il rimpiazzo interessa piante sparse estirpate             
nel vigneto;                                                                    
- per barbatella: quando l'intervento interessa la distruzione di               
barbatelle in vivaio.                                                           
3.3) L'entita' del contributo e' fissata nel 60% della spesa                    
accertata sulla base della rendicontazione presentata, fermi restando           
i limiti massimi di spesa finanziabile sopra stabiliti.                         
4) Criteri di priorita' da applicare per la formulazione delle                  
graduatorie                                                                     
4.1) La priorita' nella graduatoria e' attribuita all'azienda che ha            
diritto al contributo di maggiore entita'.                                      
4.2) Nei casi in cui la medesima azienda abbia effettuato interventi            
di estirpazione e di reimpianto di intere superfici vitate o porzioni           
di queste, rimpiazzo di piante sparse e distruzione di barbatelle, la           
posizione in graduatoria e' determinata sulla base dell'entita'                 
complessiva del contributo.                                                     
4.3) A parita' di entita' di contributo la priorita' e' attribuita              
all'azienda con superficie vitata complessiva inferiore.                        
5) Presentazione delle domande                                                  
5.1) Le domande per l'accesso ai contributi a valere sulla                      
assegnazione disposta in favore della Regione Emilia-Romagna con DM             
n. 100.654 del 3 maggio 2001 pari a Lire 1.668.637.896 (Euro                    
861.779,55) devono riferirsi alle estirpazioni attestate dagli                  
ispettori fitosanitari con verbali datati entro il 12 novembre 2001.            
5.2) Tali domande devono pervenire, direttamente o a mezzo posta con            
raccomandata ar, entro e non oltre le ore 14 del 10 dicembre 2001, a            
pena di inammissibilita', alla Provincia o alla Comunita' Montana               
competente per il territorio in cui e' ubicato il vigneto.                      
5.3) Qualora la domanda si riferisca a superfici vitate ricadenti in            
piu' ambiti territoriali, il soggetto richiedente dovra' presentare             
un'unica domanda, relativa all'intervento complessivo, all'Ente nel             
cui territorio ricade la superficie vitata aziendale di maggiore                
entita'.                                                                        
6) Documentazione della domanda                                                 
6.1) Le domande dovranno essere redatte secondo la modulistica                  
approvata con determinazione del Direttore generale Agricoltura.                
6.2) Alla domanda dovra' essere allegata:                                       
a) la documentazione relativa alle estirpazioni effettuate (copia dei           
verbali di accertamento delle estirpazioni, redatti dagli ispettori             
fitosanitari);                                                                  
b) la documentazione relativa alla superficie vitata aziendale                  
complessiva (comprensiva della superficie interessata                           
dall'estirpazione);                                                             
c) la fotocopia delle visure catastali e dei relativi mappali (scala            
1:2000) relativi agli interventi di estirpazione, reimpianto e                  
rimpiazzo per i  quali viene presentata domanda di contributo;                  
d) la copia conforme all'originale della documentazione comprovante             
il titolo di conduttore o di proprietario del vigneto, o                        
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del richiedente                 
attestante la sussistenza di tali titoli.                                       
6.3) Nel caso in cui uno o piu' documenti richiesti siano gia' in               
possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potra'                 
ometterne la presentazione allegando, in sostituzione, una                      
dichiarazione in cui vi e' fatto specifico riferimento.                         
6.4) Tutti i documenti comprovanti fatti, stati e qualita' dichiarati           
sul modulo di domanda per i quali non sia possibile l'accertamento              
d'ufficio ed eventuali altri documenti necessari in fase di                     
istruttoria o di liquidazione, dovranno essere presentati                       
successivamente dai soggetti richiedenti ammessi a contributo su                
richiesta dell'Amministrazione competente. Nel caso in cui uno o piu'           
documenti richiesti siano gia' in possesso dell'Amministrazione                 
competente, il richiedente potra' ometterne la presentazione                    
allegando, in sostituzione, una dichiarazione in cui vi e' fatto                
specifico riferimento.                                                          
6.5) La documentazione relativa alle spese sostenute per                        
l'estirpazione e, qualora alla data di presentazione della  domanda             
siano gia' stati effettuati reimpianti o rimpiazzi, anche quella                
relativa alle spese corrispondenti, deve essere presentata allo                 
stesso Ente presso il quale e' stata presentata la domanda di                   
contributo.                                                                     
6.6) Tale documentazione, da produrre entro 30 giorni dalla scadenza            
del termine di presentazione delle domande di contributo, e'                    
costituita dalle fatture debitamente quietanzate, in originale o in             
copia conforme all'originale, relative agli acquisti effettuati ed              
alle lavorazioni eseguite mediante contoterzisti, accompagnate da               
un'apposita dichiarazione liberatoria, rilasciata dalla ditta                   
fornitrice comprovante l'avvenuto pagamento, oppure da bonifico                 
bancario. Per le opere realizzate con l'impiego di manodopera o mezzi           
aziendali, le spese dovranno essere documentate mediante                        
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del richiedente. Le             
spese di estirpazione devono essere distinte da quelle di reimpianto            
o rimpiazzo. Nei casi in cui alla data di presentazione della domanda           
non siano stati effettuati ne' reimpianti ne' rimpiazzi, il                     
beneficiario, al termine delle operazioni di reimpianto e rimpiazzo -           
da effettuare entro i termini previsti per la loro realizzazione -              
deve presentare all'Amministrazione competente la domanda di                    
accertamento dell'avvenuta esecuzione presentando la relativa                   
documentazione di spesa.                                                        
6.7) Per la verifica della congruita' della spesa ammissibile si fa             
riferimento al "prezzario dell'azienda agricola" approvato dalla                
Regione Emilia-Romagna nella sua piu' recente edizione.                         
7) Adempimenti procedurali                                                      
7.1) Le Province e le Comunita' Montane devono provvedere ai seguenti           
adempimenti:                                                                    
a) nominare il responsabile del procedimento;                                   
b) predisporre, su supporto cartaceo e informatico, l'elenco delle              
domande pervenute, da trasmettere alla Regione - Servizio                       
Fitosanitario regionale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di           
presentazione;                                                                  
c) effettuare l'istruttoria finalizzata ad accertare che il soggetto            
richiedente sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed                  
oggettivi richiesti;                                                            
d) approvare con atto formale la graduatoria dei beneficiari e                  
trasmettere l'atto stesso alla Regione Emilia-Romagna - Servizio                
Fitosanitario regionale. Per quanto concerne la prima attuazione                
dell'intervento sono fissati i seguenti termini: - approvazione della           
graduatoria: entro il 30 aprile 2002; - trasmissione alla Regione:              
entro 31 maggio 2002;                                                           
e) concedere i contributi ai soggetti utilmente collocati in                    
graduatoria nei limiti delle risorse ripartite dalla Regione;                   
f) liquidare i contributi in unica soluzione, previo accertamento nel           
caso di reimpianto o rimpiazzo. L'accertamento della realizzazione              
dei reimpianti e dei rimpiazzi sara' effettuato verificando che siano           
stati rispettati gli adempimenti previsti al precedente punto 2). In            
sede di accertamento, il soggetto beneficiario deve mettere a                   
disposizione tutta la documentazione, tecnica ed amministrativa, che            
venga ritenuta necessaria;                                                      
g) applicare, nei confronti delle aziende che non hanno realizzato il           
reimpianto ed il rimpiazzo come stabilito al punto 2) quanto previsto           
dall'art. 18 della L.R. 15/97.                                                  
8) Riparto delle risorse finanziarie alle Province e alle Comunita'             
Montane                                                                         
8.1) Il riparto fra gli Enti territoriali competenti e' effettuato              
sulla base del fabbisogno risultante dalle graduatorie formalmente              
approvate dagli Enti medesimi, nei limiti delle assegnazioni disposte           
in favore della Regione Emilia-Romagna ai  sensi dell'art. 129 della            
Legge 388/01.                                                                   
8.2) Al riparto provvede il Direttore generale Agricoltura con                  
proprio atto formale.                                                           
8.3) Per la prima attuazione dell'intervento sono destinate Lire                
1.668.637.896. (Euro 861.779,55).                                               
8.4) Le risorse derivanti da successive assegnazioni disposte dallo             
Stato in favore della Regione Emilia-Romagna ovvero da economie                 
comunque realizzate saranno destinate prioritariamente al                       
soddisfacimento delle domande rimaste inevase sulle graduatorie                 
precedentemente approvate.                                                      
8.5) Le risorse attribuite a ciascuno degli Enti territorialmente               
competenti saranno erogate agli Enti stessi come segue:                         
a) 50% contestualmente al riparto;                                              
b) le successive erogazioni ed il saldo a presentazione da parte                
degli Enti di atti esecutivi di liquidazione ovvero di note con le              
quali il Presidente o il Dirigente incaricato per statuto degli Enti            
stessi attesta che sono stati adottati atti esecutivi di liquidazione           
per gli importi richiesti.                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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