DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2001, n. 2214
Criteri per l'applicazione del decreto 9 aprile 2001 concernente le modalita' di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di flavescenza dorata nei vigneti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa
delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e
sui relativi servizi e successive modificazioni;
- il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato
con RD 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modifiche ed
integrazioni;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali in
data 31 maggio 2000 concernente le misure per la lotta obbligatoria
contro la flavescenza dorata della vite;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2001), in particolare l'art. 129, comma 1 che prevede per
gli anni 2001, 2002 e 2003 stanziamenti per interventi strutturali e
di prevenzione, tra gli altri, negli impianti viticoli colpiti da
flavescenza dorata;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali
n.100.522 del 9 aprile 2001 concernente le modalita' di attuazione
degli interventi strutturali e di prevenzione di cui alla Legge
388/00 per l'eradicazione delle infezioni, tra le altre, di
flavescenza dorata nei vigneti;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali
n.100.654 del 3 maggio 2001 con il quale sono state ripartite fra le
Regioni interessate le risorse, pari a complessive Lire 20 miliardi,
stanziate per l'anno 2001 dalla predetta Legge 388/00;
preso atto che le risorse attribuite alla Regione Emilia-Romagna con
il decreto sopra citato ammontano a Lire 1.668.637.896 (Euro
861.779,55) e che dette risorse, con propria deliberazione di
variazione di bilancio del 17 luglio 2001, n. 1386, esecutiva, sono
state acquisite al Bilancio regionale per l'esercizio finanziario
2001 ed iscritte nello stato di previsione della spesa sul Capitolo
12029 "Contributi alle aziende per il miglioramento strutturale e la
prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di ôflavescenza
dorata' negli impianti viticoli (art. 129, comma 1, lett. d), Legge
23 dicembre 2000, n. 388). Mezzi statali" nuova istituzione;
considerati:
- l'importanza delle produzioni vitivinicole nell'economia della
Regione Emilia-Romagna;
- il pericolo per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo
viticolo regionali derivante dalla diffusione della flavescenza
dorata per la gravita' dei danni provocati dalla malattia;
preso atto:
- che l'intero territorio della regione Emilia-Romagna e' soggetto
alla lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata ai sensi del DM
31 maggio 2000 sopra citato;
- che nelle zone dichiarate "focolaio di flavescenza dorata" dal
Servizio Fitosanitario regionale con determinazione n. 1286 del
21/2/01 e' previsto, tra l'altro, l'obbligo per gli operatori
agricoli, di estirpare ogni pianta con sintomi sospetti di
flavescenza dorata, anche in assenza di analisi di conferma;
- che gli interventi di estirpazione e reimpianto nei vigneti colpiti
da flavescenza dorata possono essere ammessi a contributo ai sensi
del DM 100.522/01 sopra citato, anche se indicati ed accertati dalle
Regioni anteriormente all'emissione del citato decreto di lotta
obbligatoria;
- che l'art. 1 del predetto DM 100.522/2001 consente alle Regioni di
concedere contributi secondo le modalita' indicate al punto 3. del
medesimo art. 1;
ritenuto necessario definire, con valenza per l'intero territorio
regionale, i criteri di attuazione delle misure previste dalla citata
normativa nazionale in merito agli interventi di prevenzione di
flavescenza dorata, nella formulazione di cui all'Allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto;
dato atto che, ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive
modificazioni recante le norme per l'esercizio delle funzioni in
materia di agricoltura, la titolarita' del procedimento
amministrativo relativo all'attuazione dei predetti interventi e'
posta in capo alle Province e alle Comunita' Montane per il
territorio di rispettiva competenza;
richiamato il Regolamento CE 1493/99 del Consiglio in data 17 maggio
1999 relativo all'Organizzazione comune del Mercato vitivinicolo, al
quale si e' data attuazione, fra l'altro, con deliberazione del
Consiglio regionale n. 186 del 30 maggio 2001;
richiamata, altresi', la L.R. 19 agosto 1996, n. 30 recante norme in
materia di programmi speciali d'area, in base alla quale sono stati
attivati, tra gli altri, due distinti programmi d'area contenenti
azioni a sostegno del settore viticolo;
ritenuto di dover stabilire che gli aiuti di cui al presente atto non
siano cumulabili, per le medesime superfici, con le forme di
intervento previste dai predetti Reg. CE 1493/00 e L.R. 30/96;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1490 del 31 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge, relativa
al conferimento degli incarichi di responsabilita' di Servizio
nell'ambito della Direzione generale Agricoltura;
- n. 1841 dell'11 settembre 2001 concernente l'attribuzione
dell'incarico di responsabilita' "ad interim", del Servizio
Ragioneria e Credito alla Dirigente Amina Curti;
dato atto dei sotto indicati pareri favorevoli espressi relativamente
alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della predetta
deliberazione 2541/95:
- dal Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale, dr. Ivan
Ponti, e dal Direttore generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in
merito alla regolarita' tecnica e alla legittimita';
- dalla Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dott.ssa
Amina Curti, in merito alla regolarita' contabile;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di porre in attuazione nel territorio dell'Emilia-Romagna, sulla
base di quanto indicato in narrativa, l'intervento contributivo di
durata triennale attivato dall'art. 129, comma 1 della Legge 388/00 a
favore delle aziende viticole per gli interventi strutturali e di
prevenzione per l'eradicazione di infezioni di flavescenza dorata
secondo le modalita' previste dal DM 100.522 del 9 aprile 2001;
2) di approvare nella formulazione contenuta nell'Allegato al
presente atto, del quale e' parte integrante e sostanziale, i criteri
attuativi dell'intervento;
3) di stabilire che gli aiuti di cui al presente atto non siano
cumulabili, per le medesime superfici, con le forme di intervento
previste dalla deliberazione consiliare 186/01 attuativa del Reg. CE
1493/00 nonche' dalla L.R. 30/96;
4) di dare atto che, ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n.15 e
successive modificazioni recante le norme per l'esercizio delle
funzioni in materia di agricoltura, la titolarita' del procedimento
amministrativo relativo all'attuazione degli interventi di cui al
presente atto e' posta in capo alle Province e alle Comunita' Montane
per il territorio di rispettiva competenza che provvederanno
all'istruttoria delle domande pervenute, alla concessione degli aiuti
e alla loro liquidazione nel rispetto dei criteri approvati con il
presente atto;
5) di stabilire:
- che le risorse assegnate alla Regione per l'anno 2001 con DM
100.654/01 - pari a Lire 1.668.637.896 (Euro 861.779,55) ed iscritte
sul Capitolo 12029 "Contributi alle aziende per il miglioramento
strutturale e la prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di
ôflavescenza dorata' negli impianti viticoli (art. 129, comma 1,
lett. d), Legge 23 dicembre 2000, n. 388). Mezzi statali" nuova
istituzione del bilancio per l'esercizio finanziario in corso - sono
destinate alle domande di contributo per estirpazioni attestate dagli
ispettori fitosanitari con verbali datati entro il 12 novembre 2001;
- che le suddette domande dovranno essere presentate alle Province e
alle Comunita' Montane territorialmente competenti entro e non oltre
le ore 14 del 10 dicembre 2001;
- che le Province e le Comunita' Montane dovranno adottare gli atti
di approvazione delle rispettive graduatorie entro il 30 aprile 2002
e trasmetterli alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Fitosanitario
regionale - entro il 31 maggio 2002;
6) di stabilire che le domande favorevolmente istruite dagli Enti
competenti e rimaste inevase per insufficiente disponibilita' di
risorse avranno priorita' di finanziamento rispetto alle domande
presentate su successive aperture di termini disposte ai sensi del
seguente punto 7);
7) di stabilire che, ai fini dell'utilizzo delle ulteriori
assegnazioni disposte dallo Stato ai sensi dell'art. 129 della Legge
388/00 nonche' delle risorse rimaste inutilizzate sulle singole
assegnazioni, il Direttore generale Agricoltura definira' con propri
atti formali i tempi per la presentazione delle domande e per
l'approvazione delle relative graduatorie con riferimento esclusivo
alle estirpazioni attestate dagli ispettori fitosanitari con verbali
datati successivamente al 12 novembre 2001;
8) di stabilire che i riparti alle Province e alle Comunita' Montane
delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna saranno
effettuati, con atti formali del Direttore generale Agricoltura,
sulla base del fabbisogno risultante dalle graduatorie approvate
dagli Enti medesimi;
9) di stabilire che le somministrazioni di cassa nei confronti dei
suddetti Enti siano effettuate come segue:
a) 50% della somma ripartita contestualmente al riparto;
b) le successive erogazioni ed il saldo a presentazione da parte
degli Enti di atti esecutivi di liquidazione ovvero di note con le
quali il Presidente o il Dirigente incaricato per statuto degli Enti
stessi attesta che sono stati adottati atti esecutivi di liquidazione
per gli importi richiesti;
10) di dare atto che il Direttore generale Agricoltura provvedera'
con proprio atto formale all'approvazione della modulistica
necessaria alla presentazione delle domande, in tempi compatibili per
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale contestualmente alla
presente deliberazione;
11) di pubblicare la presente deliberazione, completa del relativo
allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Criteri per la concessione dei contributi per l'attuazione degli
interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle
infezioni di flavescenza dorata nei vigneti
Ai fini dell'attuazione dell'intervento previsto dall'art. 129, comma
1 della Legge 388/00 e dal DM n. 100.522 del 9 aprile 2001, sono
stabiliti i seguenti criteri.
1) Requisiti soggettivi ed oggettivi
1.1) I beneficiari dei contributi sono, a qualunque titolo, i
conduttori del vigneto danneggiato, oppure i proprietari dello
stesso, quando sia stata effettuata solo l'estirpazione senza
reimpianto.1.2) Sono ammesse a contributo le domande per estirpazioni
in vigneti colpiti da flavescenza dorata in cui siano state
rispettate le prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale,
nonche' le norme di impianto e coltivazione contenute nei
disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o
delle denominazioni di origine.
1.3) Sono ammesse al contributo domande che riguardano le
estirpazioni ed i reimpianti di intere superfici vitate o porzioni di
queste.
1.4) Nei casi di estirpazioni di piante sparse nel vigneto, il
contributo e' previsto solo in caso di rimpiazzo.
1.5) Sono ammesse al contributo domande che riguardano il rimpiazzo
di almeno 100 piante sparse o la distruzione di almeno 200 barbatelle
in vivaio. Qualora il numero di piante estirpate o di barbatelle
distrutte sia inferiore alle suddette soglie, l'eventuale domanda
dovra' essere presentata quando, considerando complessivamente le
estirpazioni o le distruzioni effettuate, dette soglie siano
effettivamente raggiunte.
1.6) Le estirpazioni effettuate per infezioni di flavescenza dorata
ed i corrispondenti reimpianti devono essere effettuati nell'ambito
del medesimo intervento contributivo. Il contributo di cui ai
presenti criteri non e' cumulabile con il regime di aiuti previsto
nella deliberazione consiliare 186/01, attuativa del Regolamento CE
1493/99, nonche' con i finanziamenti di cui alla L.R. 30/96, relativa
ai programmi d'area, qualora le superfici interessate siano le
medesime.
2) Adempimenti nei casi di reimpianto e di rimpiazzo
2.1) Il reimpianto di superfici estirpate non e' obbligatorio e, se
effettuato, deve avvenire entro i due anni legali successivi alla
data del verbale degli ispettori fitosanitari attestante
l'estirpazione. Il reimpianto deve essere effettuato utilizzando
barbatelle garantite esenti da infezioni, in base alle vigenti norme
fitosanitarie, in particelle in cui non risultino piante infette e
purche' situate nella stessa zona tipica di produzione.
2.2) Il reimpianto non deve comportare aumento di superfici, anche se
realizzato in aree diverse da quelle di estirpazione.
2.3) Il rimpiazzo di piante sparse estirpate nel vigneto deve essere
effettuato entro l'anno legale successivo alla data del verbale degli
ispettori fitosanitari attestante l'estirpazione, utilizzando
barbatelle garantite esenti da infezioni, in base alle vigenti norme
fitosanitarie.
3) Parametri per la quantificazione del contributo
3.1) Spesa finanziabile:
- fino a Lire 4.000.000 (Euro 2.065,83) per ettaro, per
l'estirpazione senza reimpianto;
- fino a Lire 30.000.000 (Euro 15.493,71) per ettaro, per
l'estirpazione ed il reimpianto;
- fino a Lire 5.000 (Euro 2,58) per pianta, per il rimpiazzo di
piante sparse nel vigneto;
- fino a Lire 2.500 (Euro 1,29) per la distruzione di barbatelle in
vivaio.
Trattandosi di intervento pluriennale, i predetti limiti di spesa
potranno essere adeguati in conseguenza di successive determinazioni
assunte dal Ministero in relazione al verificarsi di notevoli
variazioni di costi.
3.2) Ai fini della determinazione della spesa finanziabile si
applicano i seguenti criteri:
- per ettaro: quando gli interventi di estirpazione e di reimpianto
interessano l'intera superficie vitata, cosi' come definita nel
decreto 26 luglio 2000 "Termine e modalita' per la dichiarazione
delle superfici vitate", o una sua parte;
- per pianta: quando il rimpiazzo interessa piante sparse estirpate
nel vigneto;
- per barbatella: quando l'intervento interessa la distruzione di
barbatelle in vivaio.
3.3) L'entita' del contributo e' fissata nel 60% della spesa
accertata sulla base della rendicontazione presentata, fermi restando
i limiti massimi di spesa finanziabile sopra stabiliti.
4) Criteri di priorita' da applicare per la formulazione delle
graduatorie
4.1) La priorita' nella graduatoria e' attribuita all'azienda che ha
diritto al contributo di maggiore entita'.
4.2) Nei casi in cui la medesima azienda abbia effettuato interventi
di estirpazione e di reimpianto di intere superfici vitate o porzioni
di queste, rimpiazzo di piante sparse e distruzione di barbatelle, la
posizione in graduatoria e' determinata sulla base dell'entita'
complessiva del contributo.
4.3) A parita' di entita' di contributo la priorita' e' attribuita
all'azienda con superficie vitata complessiva inferiore.
5) Presentazione delle domande
5.1) Le domande per l'accesso ai contributi a valere sulla
assegnazione disposta in favore della Regione Emilia-Romagna con DM
n. 100.654 del 3 maggio 2001 pari a Lire 1.668.637.896 (Euro
861.779,55) devono riferirsi alle estirpazioni attestate dagli
ispettori fitosanitari con verbali datati entro il 12 novembre 2001.
5.2) Tali domande devono pervenire, direttamente o a mezzo posta con
raccomandata ar, entro e non oltre le ore 14 del 10 dicembre 2001, a
pena di inammissibilita', alla Provincia o alla Comunita' Montana
competente per il territorio in cui e' ubicato il vigneto.
5.3) Qualora la domanda si riferisca a superfici vitate ricadenti in
piu' ambiti territoriali, il soggetto richiedente dovra' presentare
un'unica domanda, relativa all'intervento complessivo, all'Ente nel
cui territorio ricade la superficie vitata aziendale di maggiore
entita'.
6) Documentazione della domanda
6.1) Le domande dovranno essere redatte secondo la modulistica
approvata con determinazione del Direttore generale Agricoltura.
6.2) Alla domanda dovra' essere allegata:
a) la documentazione relativa alle estirpazioni effettuate (copia dei
verbali di accertamento delle estirpazioni, redatti dagli ispettori
fitosanitari);
b) la documentazione relativa alla superficie vitata aziendale
complessiva (comprensiva della superficie interessata
dall'estirpazione);
c) la fotocopia delle visure catastali e dei relativi mappali (scala
1:2000) relativi agli interventi di estirpazione, reimpianto e
rimpiazzo per i quali viene presentata domanda di contributo;
d) la copia conforme all'originale della documentazione comprovante
il titolo di conduttore o di proprietario del vigneto, o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del richiedente
attestante la sussistenza di tali titoli.
6.3) Nel caso in cui uno o piu' documenti richiesti siano gia' in
possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potra'
ometterne la presentazione allegando, in sostituzione, una
dichiarazione in cui vi e' fatto specifico riferimento.
6.4) Tutti i documenti comprovanti fatti, stati e qualita' dichiarati
sul modulo di domanda per i quali non sia possibile l'accertamento
d'ufficio ed eventuali altri documenti necessari in fase di
istruttoria o di liquidazione, dovranno essere presentati
successivamente dai soggetti richiedenti ammessi a contributo su
richiesta dell'Amministrazione competente. Nel caso in cui uno o piu'
documenti richiesti siano gia' in possesso dell'Amministrazione
competente, il richiedente potra' ometterne la presentazione
allegando, in sostituzione, una dichiarazione in cui vi e' fatto
specifico riferimento.
6.5) La documentazione relativa alle spese sostenute per
l'estirpazione e, qualora alla data di presentazione della domanda
siano gia' stati effettuati reimpianti o rimpiazzi, anche quella
relativa alle spese corrispondenti, deve essere presentata allo
stesso Ente presso il quale e' stata presentata la domanda di
contributo.
6.6) Tale documentazione, da produrre entro 30 giorni dalla scadenza
del termine di presentazione delle domande di contributo, e'
costituita dalle fatture debitamente quietanzate, in originale o in
copia conforme all'originale, relative agli acquisti effettuati ed
alle lavorazioni eseguite mediante contoterzisti, accompagnate da
un'apposita dichiarazione liberatoria, rilasciata dalla ditta
fornitrice comprovante l'avvenuto pagamento, oppure da bonifico
bancario. Per le opere realizzate con l'impiego di manodopera o mezzi
aziendali, le spese dovranno essere documentate mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del richiedente. Le
spese di estirpazione devono essere distinte da quelle di reimpianto
o rimpiazzo. Nei casi in cui alla data di presentazione della domanda
non siano stati effettuati ne' reimpianti ne' rimpiazzi, il
beneficiario, al termine delle operazioni di reimpianto e rimpiazzo -
da effettuare entro i termini previsti per la loro realizzazione -
deve presentare all'Amministrazione competente la domanda di
accertamento dell'avvenuta esecuzione presentando la relativa
documentazione di spesa.
6.7) Per la verifica della congruita' della spesa ammissibile si fa
riferimento al "prezzario dell'azienda agricola" approvato dalla
Regione Emilia-Romagna nella sua piu' recente edizione.
7) Adempimenti procedurali
7.1) Le Province e le Comunita' Montane devono provvedere ai seguenti
adempimenti:
a) nominare il responsabile del procedimento;
b) predisporre, su supporto cartaceo e informatico, l'elenco delle
domande pervenute, da trasmettere alla Regione - Servizio
Fitosanitario regionale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione;
c) effettuare l'istruttoria finalizzata ad accertare che il soggetto
richiedente sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed
oggettivi richiesti;
d) approvare con atto formale la graduatoria dei beneficiari e
trasmettere l'atto stesso alla Regione Emilia-Romagna - Servizio
Fitosanitario regionale. Per quanto concerne la prima attuazione
dell'intervento sono fissati i seguenti termini: - approvazione della
graduatoria: entro il 30 aprile 2002; - trasmissione alla Regione:
entro 31 maggio 2002;
e) concedere i contributi ai soggetti utilmente collocati in
graduatoria nei limiti delle risorse ripartite dalla Regione;
f) liquidare i contributi in unica soluzione, previo accertamento nel
caso di reimpianto o rimpiazzo. L'accertamento della realizzazione
dei reimpianti e dei rimpiazzi sara' effettuato verificando che siano
stati rispettati gli adempimenti previsti al precedente punto 2). In
sede di accertamento, il soggetto beneficiario deve mettere a
disposizione tutta la documentazione, tecnica ed amministrativa, che
venga ritenuta necessaria;
g) applicare, nei confronti delle aziende che non hanno realizzato il
reimpianto ed il rimpiazzo come stabilito al punto 2) quanto previsto
dall'art. 18 della L.R. 15/97.
8) Riparto delle risorse finanziarie alle Province e alle Comunita'
Montane
8.1) Il riparto fra gli Enti territoriali competenti e' effettuato
sulla base del fabbisogno risultante dalle graduatorie formalmente
approvate dagli Enti medesimi, nei limiti delle assegnazioni disposte
in favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 129 della
Legge 388/01.
8.2) Al riparto provvede il Direttore generale Agricoltura con
proprio atto formale.
8.3) Per la prima attuazione dell'intervento sono destinate Lire
1.668.637.896. (Euro 861.779,55).
8.4) Le risorse derivanti da successive assegnazioni disposte dallo
Stato in favore della Regione Emilia-Romagna ovvero da economie
comunque realizzate saranno destinate prioritariamente al
soddisfacimento delle domande rimaste inevase sulle graduatorie
precedentemente approvate.
8.5) Le risorse attribuite a ciascuno degli Enti territorialmente
competenti saranno erogate agli Enti stessi come segue:
a) 50% contestualmente al riparto;
b) le successive erogazioni ed il saldo a presentazione da parte
degli Enti di atti esecutivi di liquidazione ovvero di note con le
quali il Presidente o il Dirigente incaricato per statuto degli Enti
stessi attesta che sono stati adottati atti esecutivi di liquidazione
per gli importi richiesti.