COMUNICATO
Programma interventi anno 2001 - XII integrazione
L'ENEL Distribuzione SpA - Esercizio di Piacenza - quale responsabile
anche per la zona di Parma - avvisa che, in ottemperanza dell'art. 2,
comma 6 della L.R. 10/93 e della relativa direttiva applicativa
approvata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione
2 novembre 1999, n. 1965, con istanza prot. n. UT/3576/1040 redatta
ai sensi e per gli effetti della predetta normativa, ha richiesto
all'Amministrazione provinciale di Parma l'autorizzazione per il
seguente impianto elettrico:
- denominazione impianto: costruzione linea elettrica a 15 kV nei
comuni di Langhirano e Calestano (PR);
- caratteristiche tecniche impianto: cavo aereo ad elica visibile
alluminio 3 x 150 mmq. - cavo sotterraneo alluminio 3 x 185;
- lunghezza totale: Km. 10.600;
- estremi impianto: da cabina 130/15 kV in localita' Berzola (comune
Langhirano) a localita' Fragnolo (comune Calestano).
Si precisa che il presente avviso costituisce integrazione al
programma degli interventi del corrente anno pubblicato nel
Bollettino Ufficiale regionale n. 25 in data 21/2/2001.
Inoltre si rende noto che:
1) lo specifico provvedimento autorizzativo richiesto alla preposta
Amministrazione provinciale avra', in conformita' dell'art. 5 della
predetta L.R. 10/93, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita'
nonche' di indifferibilita' ed urgenza delle opere e dei relativi
lavori, secondo il disposto dell'art. 9 del DPR 18/3/1965, n. 342, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 71 della Legge 25/6/1865, n. 2359 e
successive modificazioni, in particolare Legge 22/10/1971, n. 865,
Legge 27/6/1974, n. 247 e Legge 3/1/1978, n. 1;
2) l'Amministrazione provinciale di Parma, a seguito della predetta
istanza, provvedera' ad effettuare il previsto deposito, presso i
propri uffici, dell'originale della domanda con i relativi elaborati
tecnici e a dare notizia, mediante avviso per estratto all'Albo
pretorio dei Comuni interessati per 30 giorni consecutivi, a
disposizione di chiunque ne abbia interesse per le eventuali
osservazioni od opposizioni da presentare all'Amministrazione
medesima nei termini del deposito;
3) le servitu' di elettrodotto verranno costituite in conformita' al
TU 11/12/1933, n. 1775 e, per impianti o situazioni particolari,
anche con la rinuncia, da parte del concedente, delle facolta'
previste dal comma 4 dell'art. 122 del TU 11/12/1933, n. 1775,
affinche' le innovazioni, costruzioni o impianti non implichino
modifiche, rimozioni o il diverso collocamento delle condutture e
degli appoggi. Le zone da assoggettare a servitu' di elettrodotto
avranno una larghezza adeguata al tipo di impianto.
Di ogni ulteriore variazione ed integrazione al succitato programma
verra' dato specifico avviso, con le medesime modalita' del presente
atto, in concomitanza della presentazione delle specifiche istanze
autorizzative alla competente Amministrazione provinciale.
IL RESPONSABILE
R. Nantiat