DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2001, n. 1996
Modifica della deliberazione di Giunta regionale n.1200 del 20/7/1998 recante "Adozione del documento contenente ôIndicazioni regionali sul DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti' approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 23/4/1998"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 1200 del 20/7/1998 e' stato
adottato il documento contenente "Indicazioni regionali sul DLgs
5/2/1997, n. 22 in materia di rifiuti", cosi' come approvato dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il
23 aprile 1998;
- che con l'adozione di tale documento, contenente criteri di
riferimento e indirizzi interpretativi delle disposizioni del DLgs
22/97, si e' posto l'obiettivo di garantire l'uniformita' dell'azione
amministrativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di
gestione dei rifiuti, in attesa dell'eventuale emanazione di un atto
di indirizzo nazionale;
- che il comma 6 dell'art. 7 della citata deliberazione disponeva che
"qualora disciplinati da specifiche norme di tutela
igienico-sanitaria, non sono da considerare rifiuti gli scarti
alimentari destinati ad essere utilizzati come alimentazione per gli
animali, provenienti dall'industria agro-alimentare o da mense,
ristoranti ecc., nonche' i prodotti anche scaduti purche' non abbiano
subito alterazioni con il tempo";
- che con nota n. 99/4006 la Commissione Europea ha avviato nei
confronti della Repubblica Italiana una procedura di infrazione ai
sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, in relazione alla direttiva
75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE;
- che tale procedura si riferisce al fatto che le Regioni Veneto,
Piemonte, Marche, Lombardia ed Emilia-Romagna, con proprie
deliberazioni di Giunta regionale, hanno escluso dall'ambito di
applicazione della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari
destinati ad essere utilizzati come alimentazione per animali, quando
disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria;
- che, a seguito dell'avvio di tale procedura, il Ministero
dell'Ambiente - Ufficio Legislativo - con nota del 13 gennaio 2000 ha
invitato la Regione Emilia-Romagna a voler modificare la propria
deliberazione 1200/98, indicando i contenuti delle modifiche e
integrazioni da apportare al comma 6 dell'art. 7 della piu' volte
citata deliberazione 1200/98;
- che con deliberazione n. 687 del 21 marzo 2000 si e' pertanto
proceduto a modificare la deliberazione 1200/98 in senso conforme
alla richiesta del Ministero, sostituendo il comma 6 dell'articolo 7
con i seguenti commi:
- "I sottoprodotti dell'industria agroalimentare che possiedono le
caratteristiche delle materie prime per mangimi di cui alla parte B
dell'allegato alla direttiva 96/25/CE (Parte A, Capo II,
dell'allegato II del DLgs 17 agosto 1999, n. 360), se oggettivamente
ed effettivamente impiegati per la produzione di mangimi per animali,
non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 1a)
della direttiva 75/442/CEE e, quindi, sono esclusi dalla relativa
disciplina;
- i sottoprodotti destinati alla produzione di mangimi per animali
che non possiedono le caratteristiche di cui al precedente punto, o
le possiedono solo a seguito di un trattamento di recupero (quale
riduzione volumetrica, . . . essiccazione ecc.), sono invece a tutti
gli effetti dei rifiuti e, in quanto tali, sono assoggettati alla
relativa disciplina comunitaria";
- che con nota dell'11 aprile 2001 (n. C(2001)1003 definitivo) la
competente Commissione delle Comunita' Europee ha espresso il parere
che "anche quando siano disciplinati da disposizioni nazionali di
natura igienico-sanitaria e anche quando siano disciplinati da una
normativa comunitaria che li definisce come ômaterie prime per
mangimi' individuandole con riferimento a specifiche caratteristiche
e requisiti merceologici o assoggettandole al regime giuridico
proprio delle materie prime, gli scarti provenienti dalle industrie
agroalimentari, dalle mense o dai ristoranti destinati ad essere
usati come alimenti per animali, sono rifiuti ai sensi della
direttiva 75/442/CEE, come modificata";
considerato:
- che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome in data 19 aprile 2001 ha tuttavia deciso di sopprimere
interamente la disposizione del documento "Indicazioni regionali sul
DLgs 5/2/1997, n. 22 in materia di rifiuti" oggetto della procedura
di infrazione comunitaria, invitando le Regioni interessate a
modificare conseguentemente le deliberazioni gia' adottate in merito;
- che e' quindi necessario procedere all'ulteriore modifica della
deliberazione 1200/98, come gia' modificata dalla deliberazione
687/00;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Analisi e Pianificazione ambientale, ing. Giuseppe Benedetti, in
merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
del punto 3.1 della propria deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente
e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, in
merito alla legittimita' della presente deliberazione ai sensi
dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del
punto 3.1 della deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di sopprimere interamente i seguenti commi dell'articolo 7 della
deliberazione n. 1200 del 20 luglio 1998, introdotti dalla
deliberazione n. 687 del 21 marzo 2000:
- "I sottoprodotti dell'industria agroalimentare che possiedono le
caratteristiche delle materie prime per mangimi di cui alla parte B
dell'allegato alla direttiva 96/25/CE (Parte A, Capo II,
dell'allegato II del DLgs 17 agosto 1999, n. 360), se oggettivamente
ed effettivamente impiegati per la produzione di mangimi per animali,
non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo la)
della direttiva 75/442/CEE e, quindi, sono esclusi dalla relativa
disciplina;
- i sottoprodotti destinati alla produzione di mangimi per animali
che non possiedono le caratteristiche di cui al precedente punto, o
le possiedono solo a seguito di un trattamento di recupero (quale
riduzione volumetrica, . . . essiccazione ecc.), sono invece a tutti
gli effetti dei rifiuti e, in quanto tali, sono assoggettati alla
relativa disciplina comunitaria";
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di ripubblicare
contestualmente il testo della deliberazione 1200/98 risultante dalla
modificazioni apportate con la presente deliberazione.