DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2001, n. 2061
Disposizioni per la regolarizzazione di vigneti realizzati anteriormente all'1 settembre 1998 in violazione del divieto e per l'autorizzazione in deroga alla commercializzazione dei prodotti da essi ottenuti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Reg. (CE) 1493/1999 del Consiglio, in data 17 maggio 1999,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare l'articolo 2, paragrafo 3), che consente agli Stati
membri di concedere la deroga per la commercializzazione di vino
ottenuto dai vigneti impiantati anteriormente all'1 settembre 1998 in
violazione al divieto previsto dalle norme comunitarie;
- il Reg. (CE) 1227/2000 della Commissione, in data 31 maggio 2000,
relativo alle modalita' di applicazione del Reg. (CE) 1493/1999;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali, in
data 27 luglio 2000, relativo all'applicazione del Reg. (CE)
1493/1999 e del Reg. (CE) 1227/2000 di attuazione, in particolare
l'articolo 2 che demanda alle Regioni e Province autonome la
determinazione delle procedure e degli adempimenti previsti per la
regolarizzazione delle superfici vitate e per l'autorizzazione in
deroga alla commercializzazione dei prodotti da essi ottenuti;
- la L.R. 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale";
visto il DLgs 10 agosto 2000, n. 260 "Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del Reg. (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della Legge
21 dicembre 1999, n. 526", ed in particolare l'articolo 2, comma 3,
che demanda alla competenza della Giunta regionale la determinazione
dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, previste in caso di regolarizzazione di cui all'articolo
2, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (CE) 1493/1999;
vista la Legge 27 marzo 2001, n. 122 "Disposizioni modificative e
integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo
forestale", ed in particolare l'art. 19 che modifica le disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 3 del DLgs 260/00, ridefinendo i limiti
minimi delle sanzioni pecuniarie in esso previste;
preso atto che tra i metodi di regolarizzazione di cui all'articolo 2
del Reg. (CE) 1493/1999 quello previsto al paragrafo 3, lettera c),
e' subordinato alla disponibilita' dei diritti d'impianto assegnati
allo scopo da parte dell'Unione Europea;
considerato che l'inventario del potenziale viticolo regionale e'
stato approvato con propria deliberazione n. 1109 in data 4 luglio
2000 e trasmesso all'AIMA con nota della Direzione generale
Agricoltura prot. n. 19830 del 7 luglio 2000;
richiamata la deliberazione del Consiglio regionale del 20 settembre
2000, n. 62 - recante le prime disposizioni applicative del Reg. (CE)
1493/1999 e del Reg. (CE) 1227/2000 di attuazione, relative al
potenziale produttivo viticolo regionale - ed in particolare il
paragrafo 15 che prevede i casi di regolarizzazione di vigneti
realizzati in violazione al divieto stabilito dalle norme
comunitarie;
considerato che, per la regolarizzazione prevista nella citata
deliberazione, la Regione Emilia-Romagna intende avvalersi della
facolta' di autorizzare la commercializzazione in deroga della
produzione ottenuta da vigneti oggetto di regolarizzazione a partire
dalla vendemmia 2000, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg.
(CE) 1227/2000;
considerato che - ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 - le
funzioni amministrative in materia vitivinicola spettano alle
Province e Comunita' Montane competenti per territorio;
ritenuto necessario adottare, in conformita' a quanto disposto
dall'art. 2 del DLgs 260/00 e dall'art. 19 della Legge 122/01, i
criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste a carico dei trasgressori;
ritenuto, altresi', necessario determinare dette sanzioni nel
rispetto del principio di proporzionalita', tenendo conto della
superficie e della ubicazione del vigneto, esterna o interna rispetto
alla zona delimitata per produzione di VQPRD;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 in data 4 luglio 1995 e
n. 1490 in data 31 luglio 2001;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agroalimentari e Relazioni di mercato, Maurizio
Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in
merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita'
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della
deliberazione 2541/95 sopracitata;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di adottare le "Disposizioni regionali per la regolarizzazione
delle superfici viticole e per l'applicazione delle sanzioni in
materia di potenziale viticolo" - ai sensi del DLgs 10 agosto 2000,
n. 260 e della Legge 27 marzo 2001, n. 122 - nel testo allegato sotto
la lettera A al presente atto del quale e' parte integrante e
sostanziale;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Disposizioni per la regolarizzazione di vigneti realizzati
anteriormente all'1 settembre 1998 in violazione al divieto e per
l'autorizzazione in deroga alla commercializzazione dei prodotti da
essi ottenuti
1) Vigneti interessati
Ai fini della regolarizzazione e dell'autorizzazione in deroga alla
commercializzazione della produzione ottenuta da vigneti irregolari,
il conduttore dell'impianto deve presentare domanda alla Provincia o
Comunita' Montana competente per territorio, entro e non oltre il 31
gennaio 2002, utilizzando lo schema allegato alle presenti
disposizioni (Allegato 1). Possono essere regolarizzati i vigneti
impiantati, in violazione al divieto, anteriormente all'1 settembre
1998, la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto
nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 6, par. 3, e dall'art. 7,
par. 4 del Reg. (CEE) 822/1987.
2) Requisiti della domanda
Nella domanda di regolarizzazione ed autorizzazione il richiedente
deve dichiarare i dati relativi al vigneto da regolarizzare
(superficie, foglio di mappa, particella, anno d'impianto, sesto
d'impianto, numero di ceppi e varieta' di viti). Tale dichiarazione
deve essere resa ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000. Inoltre
deve precisare di quale modalita' di regolarizzazione intenda
avvalersi tra quelle previste dall'art. 2, paragrafo 3 del Reg. (CE)
1493/1999, di seguito indicate, e produrre la documentazione idonea
allo scopo. Ai fini dell'istruttoria della domanda l'Amministrazione
puo' richiedere eventuale documentazione integrativa.
3) Autorizzazione in deroga alla commercializzazione
L'autorizzazione in deroga alla commercializzazione di prodotti
derivanti da impianti oggetto di regolarizzazione e' subordinata alla
presentazione della dichiarazione delle superfici vitate da parte
dell'interessato, ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche
agricole e forestali 26 luglio 2000 e successive modificazioni. Il
termine ultimo per il rilascio dell'autorizzazione, in deroga, alla
commercializzazione del prodotto e' fissato al 31 marzo 2002,
prorogabile fino al 31 luglio 2002 in caso di comprovata necessita' e
nei limiti di validita' del diritto utilizzato.
4) Modalita' di autorizzazione in deroga e sanzione amministrativa
Per l'autorizzazione in deroga alla commercializzazione della
produzione ottenuta da impianti irregolari, si possono adottare le
seguenti modalita' di regolarizzazione:
4.1 Regolarizzazione con impiego di una equivalente superficie
viticola estirpata, senza aver beneficiato del premio di abbandono
definitivo Reg. (CE) 1493/1999, art. 2, par. 3, lett. a)
L'autorizzazione e' concessa al conduttore che abbia estirpato una
equivalente superficie viticola in coltura pura senza aver
beneficiato del premio di abbandono definitivo. Il richiedente deve
produrre idonea documentazione in grado di provare che in azienda era
presente un vigneto di equivalente superficie o superiore, poi
estirpato (a titolo esemplificativo: certificato catastale relativo
all'anno in cui il vigneto e' stato estirpato, verbale sopralluogo di
un Ente pubblico in cui si attesta l'esistenza di un vigneto,
aerofotogrametria, etc.). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione
il richiedente deve procedere al pagamento a favore della Provincia
o Comunita' Montana, competente per territorio, della sanzione
pecuniaria di Lire 750.000 (Euro 387,34) per ogni ettaro o frazione
di ettaro di superficie viticola, come disposto dall'articolo 2,
comma 3 del DLgs 260/00 e successive modificazioni.
4.2 Regolarizzazione con l'impiego di diritti di reimpianto validi,
ottenuti successivamente all'impianto del vigneto da regolarizzare,
in misura tale da soddisfare la superficie oggetto di
regolarizzazione piu' il cinquanta per cento da destinare alla
riserva regionale dei diritti di reimpianto Reg. (CE) 1493/1999,
art. 2, par. 3, lett. b) e par. 6, lett. b)
L'autorizzazione in deroga alla commercializzazione e' concessa al
produttore che intende far valere un diritto di reimpianto vigente,
in portafoglio o che s'impegna ad acquistare da altre aziende entro
il 31 marzo 2002. Il richiedente deve produrre idonea documentazione
in grado di provare che il diritto di reimpianto, in portafoglio o
oggetto di acquisto, sia pari al 150% della superficie oggetto di
deroga. Ai fini della regolarizzazione il trasferimento dei diritti
di reimpianto e' ammesso senza la preventiva autorizzazione e senza
l'applicazione del coefficiente di riduzione di superficie.
L'Amministrazione prima di concedere l'autorizzazione alla
commercializzazione accerta d'ufficio la validita' e la
trasferibilita' del diritto di reimpianto.
4.3 Regolarizzazione con impiego dei diritti d'impianto allo scopo
destinati dall'Unione Europea, previo pagamento di una sanzione
pecuniaria Reg. (CE) 1493/1999, art. 2, par. 3, lett.c)
L'autorizzazione e' concessa al produttore che intende utilizzare
diritti allo scopo assegnati dall'Unione Europea agli Stati membri e
da questi alle Regioni.
L'applicazione di questa modalita' di regolarizzazione e' subordinata
alla disponibilita' di diritti assegnati allo scopo dall'Unione
Europea all'Italia e dal Ministero competente alla Regione
Emilia-Romagna.
Ai fini dell'autorizzazione in deroga alla commercializzazione, il
richiedente deve procedere al pagamento della sanzione pecuniaria
prevista dall'art. 2, comma 3, lettere a) e b) del DLgs 260/00 e
successive modificazioni, come di seguito specificato:
4.3.1 Impianti ubicati all'esterno delle zone delimitate per la
produzione di VQPRD
Ai fini dell'autorizzazione in deroga alla commercializzazione del
vino, si applica la sanzione pecuniaria di Lire 12.000.000 (Euro
6.197,48) per ettaro, in proporzione alla superficie da
regolarizzare.
4.3.2 Impianti ubicati all'interno delle zone delimitate per la
produzione di VQPRD
Ai fini dell'autorizzazione si applica la sanzione di Lire 15.000.000
(Euro 7.746,85) per ettaro, in proporzione alla superficie da
regolarizzare.
4.4 Regolarizzazione con impegno ad estirpare in azienda una
equivalente superficie vitata Reg. (CE) 1493/1999, art. 2, par. 3,
lettera d)
L'autorizzazione in deroga alla commercializzazione e' concessa a
condizione che il produttore si impegni ad estirpare, entro tre anni
dalla domanda di deroga, una superficie vitata equivalente in coltura
pura registrata nello schedario viticolo nazionale. A tale scopo,
nella domanda il produttore deve indicare il periodo entro cui
procedera' alla estirpazione e l'equivalente superficie vitata che
sara' estirpata.
5) Sanzioni pecuniarie e modalita' di applicazione
In tutti i casi di regolarizzazione di vigneti, si applicano, oltre
alle sanzioni previste nei presenti criteri, anche le sanzioni
pecuniarie stabilite dall'articolo 4, comma 3 della Legge 4 novembre
1987, n. 460.
Alle infrazioni concernenti il potenziale produttivo viticolo
commesse in violazione del Reg. (CE) 1493/1999, si applicano le
disposizioni sanzionatorie previste dal DLgs 260/00 e successive
modificazioni.
Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste dal DLgs
260/00 e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede come
disposto dall'art. 4 della Legge 898/86 e successive modifiche.
Per effetto del combinato disposto di cui all'art. 4 della L.R. 28
aprile 1984, n. 21 e dell'art. 3 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15,
l'applicazione delle sanzioni nella materia oggetto dei presenti
criteri spetta alle Province e alle Comunita' Montane e ad esse
affluiscono i relativi proventi.
6) Adempimenti procedurali
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, par. 6 e 9, del Reg.
(CE) 1227/2000, le Amministrazioni competenti per territorio
provvedono alla registrazione delle domande di deroga presentate e
dei relativi provvedimenti adottati, nonche' delle superfici vitate
piantate, a decorrere dall'1 settembre 1998, in violazione alle
disposizioni comunitarie, nazionale e regionali in materia.
Le Province e Comunita' Montane fanno pervenire alla Regione -
Direzione generale Agricoltura - entro 30 giorni dalla fine della
campagna viticola, le informazioni relative alle superfici vitate per
le quali e' stata chiesta la deroga, quelle per le quali e' stata
concessa la deroga e quelle per le quali la deroga e' stata negata,
utilizzando il modello di cui all'Allegato 1 del Reg. (CE) 1227/2000.
L'Amministrazione competente, in fase di concessione
dell'autorizzazione, comunica alla Regione - Direzione generale
Agricoltura, la superficie del diritto di reimpianto utilizzata per
la regolarizzazione e l'entita' della quota destinata alla riserva
regionale dei diritti d'impianto dei vigneti, istituita con
deliberazione del Consiglio regionale n. 62 in data 20 settembre
2000.
ALLEGATO 1
Spazio riservato all'Amministrazione
prot. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
All'Amministrazione
Domanda di regolarizzazione di vigneti realizzati anteriormente
all'1 settembre 1998 in violazione al divieto e per l'autorizzazione
in deroga alla commercializzazione dei prodotti da essi ottenuti ai
sensi dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e del DLgs 260/00 e
successive modificazioni
Il sottoscritto
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . provincia
il . . . . . . . . . . e residente in comune di
provincia . . . . . . . . . indirizzo
tel. . . . . . . . . . . c.f.
nella sua qualita' di (1)
dell'Azienda agricola
con sede legale in comune di . . . . . . . . . . provincia . . . . .
. . . .
indirizzo . . . . . . . . . . . . ed ubicata in comune di
provincia . . . . . . . . . . indirizzo
c.f. . . . . . . . . . . . . . . . . p. IVA
n. di iscrizione alla CCIAA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di dati falsi, richiamate dall'art. 76
del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
dichiara:
di aver realizzato in violazione al divieto, anteriormente all'1
settembre 1998, i vigneti di seguito indicati:
1) vigneto ubicato in comune di Dati catastali: foglio . . . . . . .
. . . particella superficie mq. Dichiarazione delle superfici
vitate n.: n. unita' vitata Superficie vitata da regolarizzare mq.
Anno d'impianto: Sesto d'impianto: Vitigni zona: VQPRD
IGT
2) Vigneto ubicato in comune di Dati catastali: foglio . . . . . . .
. . . particella superficie mq. Dichiarazione delle superfici
vitate n.: n. unita' vitata Superficie vitata da regolarizzare mq.
Anno d'impianto: Sesto d'impianto: Vitigni zona: VQPRD
IGT
3) Vigneto ubicato in comune di Dati catastali: foglio . . . . . . .
. . . particella superficie mq. Dichiarazione delle superfici
vitate n.: n. unita' vitata Superficie vitata da regolarizzare mq.
Anno d'impianto: Sesto d'impianto: Vitigni zona: VQPRD
IGT
chiede:
la regolarizzazione e l'autorizzazione in deroga alla
commercializzazione della produzione da essi ottenuta, consapevole
dell'obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie previste dalle norme
comunitarie e nazionali vigenti in materia, con l'impiego di uno o
piu' dei seguenti metodi:
a) Reg. (CE) n. 1493/99, art. 2, par. 3, lett. a): regolarizzazione
con impiego di una equivalente superficie viticola estirpata senza
aver beneficiato del premio di abbandono definitivo.
Il reimpianto e' stato realizzato a seguito di estirpazione, in data
. . . . . . . . . . di una equivalente superficie viticola aziendale
esistente e poi abbattuta, che era ubicata nel foglio n. . . . . ,
particella n. . . . . . del comune di . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
Il richiedente allega idonea documentazione atta a dimostrare che in
azienda esisteva un vigneto che e' stato estirpato senza
autorizzazione e dichiara di essere consapevole dell'obbligo di
pagare la sanzione prevista nei termini e modalita' fissate da
codesta Amministrazione.
b) Reg. (CE) n. 1493/99, art. 2, par. 3, lett. b): regolarizzazione
con impiego di diritti di reimpianto validi, ottenuti successivamente
all'impianto del vigneto da regolarizzare, in misura tale da
soddisfare la superficie oggetto di regolarizzazione piu' il 50% da
destinare alla riserva regionale dei diritti di reimpianto.
Ai fini della regolarizzazione si allega copia dell'attestato del
diritto di reimpianto in portafoglio di ettari . . . . . . rilasciato
da . . . . . . . . . . . . . . . , in data . . . . . . . . . . a
seguito di una estirpazione di vigneto aziendale o dell'atto di
trasferimento in data . . . . . . . . . . come da scrittura privata
allegata.
c) Reg. (CE) n. 1493/99, art. 2, par. 3, lett. c) (2):
regolarizzazione con l'impiego dei diritti di impianto allo scopo
destinati dalla Unione Europea previo pagamento di una sanzione
pecuniaria.
Ai fini della regolarizzazione il richiedente chiede di utilizzare i
diritti gia' assegnati per tale finalita' alla Regione da parte del
Ministero competente e dichiara di essere consapevole dell'obbligo di
pagare la sanzione pecuniaria prevista dalle norme vigenti.
d) Reg. (CE) n. 1493/99, art. 2, par. 3, lett. d): regolarizzazione
con impegno ad estirpare in azienda una equivalente superficie
vitata.
Ai fini della regolarizzazione il richiedente e' consapevole di
assumere l'obbligo di estirpare una superficie viticola aziendale
equivalente in coltura pura, entro il termine prescritto da codesta
Amministrazione. La superficie da estirpare di ettari . . . . e'
ubicata nel foglio di mappa . . . . . , particella . . . . . del
comune di . . . . . . . . . . . . . . . . , dichiarazione superficie
vitata n. . . . . .
Il richiedente allega alla presente domanda la seguente
documentazione:
- visura catastale dei terreni interessati alla presente domanda di
regolarizzazione;
- planimetria catastale 1:2000 con indicazione superfici interessate
alla presente domanda di regolarizzazione;
- copia dell'attestato del diritto di reimpianto;
dichiara:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10
della Legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere consapevole che gli obblighi connessi alla presente
domanda di regolarizzazione gravano anche sui suoi aventi causa;
- di essere consapevole dell'obbligo di produrre ogni altro documento
richiesto da codesta Amministrazione ai fini della regolarizzazione
oggetto della presente domanda.
luogo e data . . . . . . . . . . firma (3) . . . . . . . . . .Note:
(1) Proprietario, affittuario, presidente, legale rappresentante,
altro. In casi di affittuario la domanda deve essere sottoscritta
anche dal proprietario.
(2) Per la scelta di questo metodo di regolarizzazione l'interessato
dovra' prima verificare l'avvenuta assegnazione dei diritti alla
Regione da parte del Ministero competente.
(3) Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, la
domanda deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata (via fax, tramite
incaricato o via posta) all'ufficio competente insieme alla fotocopia
non autenticata di un valido documento di identita' del richiedente.