REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2001, n. 2061

Disposizioni per la regolarizzazione di vigneti realizzati anteriormente all'1 settembre 1998 in violazione del divieto e per l'autorizzazione in deroga alla commercializzazione dei prodotti da essi ottenuti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il Reg. (CE) 1493/1999 del Consiglio, in data 17 maggio 1999,                 
relativo all'organizzazione comune del  mercato vitivinicolo, in                
particolare l'articolo 2, paragrafo 3), che consente agli Stati                 
membri di concedere la deroga per la commercializzazione di vino                
ottenuto dai vigneti impiantati anteriormente all'1 settembre 1998 in           
violazione al divieto previsto dalle norme comunitarie;                         
- il Reg. (CE) 1227/2000 della Commissione, in data 31 maggio 2000,             
relativo alle modalita' di applicazione del Reg. (CE) 1493/1999;                
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali, in             
data 27 luglio 2000, relativo all'applicazione del Reg. (CE)                    
1493/1999 e del Reg. (CE) 1227/2000 di attuazione, in particolare               
l'articolo 2 che demanda alle Regioni e Province autonome la                    
determinazione delle procedure e degli adempimenti previsti per la              
regolarizzazione delle superfici vitate e per l'autorizzazione in               
deroga  alla commercializzazione dei prodotti da essi ottenuti;                 
- la L.R. 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle             
sanzioni amministrative di competenza regionale";                               
visto il DLgs 10 agosto 2000, n. 260 "Disposizioni sanzionatorie in             
applicazione del Reg. (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione            
comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della Legge            
21 dicembre 1999, n. 526", ed in particolare l'articolo 2, comma 3,             
che demanda alla competenza della Giunta regionale la determinazione            
dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative                    
pecuniarie, previste in caso di regolarizzazione di cui all'articolo            
2, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (CE) 1493/1999;                             
vista la Legge 27 marzo 2001, n. 122 "Disposizioni modificative e               
integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo                   
forestale", ed in particolare l'art. 19 che modifica le disposizioni            
di cui all'articolo 2, comma 3 del DLgs 260/00, ridefinendo i limiti            
minimi delle sanzioni pecuniarie in esso previste;                              
preso atto che tra i metodi di regolarizzazione di cui all'articolo 2           
del Reg. (CE) 1493/1999 quello previsto al paragrafo 3, lettera c),             
e' subordinato alla disponibilita' dei diritti d'impianto assegnati             
allo scopo da parte dell'Unione Europea;                                        
considerato che l'inventario del potenziale viticolo regionale e'               
stato approvato con propria deliberazione n. 1109 in data 4 luglio              
2000 e trasmesso all'AIMA con nota della Direzione generale                     
Agricoltura prot. n. 19830 del 7 luglio 2000;                                   
richiamata la deliberazione del Consiglio regionale del 20 settembre            
2000, n. 62 - recante le prime disposizioni applicative del Reg. (CE)           
1493/1999 e del Reg. (CE) 1227/2000 di attuazione, relative al                  
potenziale produttivo viticolo regionale - ed in particolare il                 
paragrafo 15 che prevede i casi di regolarizzazione di vigneti                  
realizzati in violazione al divieto stabilito dalle norme                       
comunitarie;                                                                    
considerato che, per la regolarizzazione prevista nella citata                  
deliberazione, la Regione Emilia-Romagna intende avvalersi della                
facolta' di autorizzare la commercializzazione in deroga della                  
produzione ottenuta da vigneti oggetto di regolarizzazione a partire            
dalla vendemmia 2000, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg.            
(CE) 1227/2000;                                                                 
considerato che - ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 - le                
funzioni amministrative in materia vitivinicola spettano alle                   
Province e Comunita' Montane competenti per territorio;                         
ritenuto necessario adottare, in conformita' a quanto disposto                  
dall'art. 2 del DLgs 260/00 e dall'art. 19 della Legge 122/01, i                
criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative                     
pecuniarie previste a carico dei trasgressori;                                  
ritenuto, altresi', necessario determinare  dette sanzioni nel                  
rispetto del principio di proporzionalita', tenendo conto della                 
superficie e della ubicazione del vigneto, esterna o interna rispetto           
alla zona delimitata per produzione di VQPRD;                                   
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 in data 4 luglio 1995 e             
n. 1490 in data 31 luglio 2001;                                                 
dato atto del parere favorevole espresso  dal Responsabile del                  
Servizio Produzioni agroalimentari  e Relazioni di mercato, Maurizio            
Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura,  dr. Dario Manghi, in               
merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita'             
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della           
deliberazione 2541/95 sopracitata;                                              
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di adottare le "Disposizioni regionali per  la regolarizzazione              
delle superfici viticole e  per l'applicazione delle sanzioni in                
materia di potenziale viticolo" - ai sensi del DLgs 10 agosto 2000,             
n. 260 e della Legge 27 marzo 2001, n. 122 - nel testo allegato sotto           
la lettera A al presente atto del quale e' parte integrante e                   
sostanziale;                                                                    
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO A                                                                      
Disposizioni per la regolarizzazione di vigneti realizzati                      
anteriormente all'1 settembre 1998 in violazione al divieto e per               
l'autorizzazione in deroga alla commercializzazione dei prodotti da             
essi ottenuti                                                                   
1) Vigneti interessati                                                          
Ai fini della regolarizzazione e dell'autorizzazione in deroga alla             
commercializzazione della produzione ottenuta da vigneti irregolari,            
il conduttore dell'impianto  deve presentare domanda alla Provincia o           
Comunita' Montana competente per territorio, entro e non oltre il 31            
gennaio 2002, utilizzando lo schema allegato alle  presenti                     
disposizioni (Allegato 1). Possono essere regolarizzati i vigneti               
impiantati, in violazione al divieto, anteriormente all'1 settembre             
1998, la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto            
nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 6, par. 3, e dall'art. 7,            
par. 4 del Reg. (CEE) 822/1987.                                                 
2) Requisiti della domanda                                                      
Nella domanda di regolarizzazione ed autorizzazione il richiedente              
deve dichiarare i dati relativi al vigneto da regolarizzare                     
(superficie, foglio di mappa, particella, anno d'impianto, sesto                
d'impianto, numero di ceppi e varieta' di viti). Tale dichiarazione             
deve essere resa ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000. Inoltre             
deve precisare di quale modalita' di regolarizzazione intenda                   
avvalersi tra quelle previste dall'art. 2, paragrafo 3 del Reg.  (CE)           
1493/1999, di seguito indicate, e produrre la documentazione idonea             
allo scopo. Ai fini dell'istruttoria della domanda l'Amministrazione            
puo' richiedere eventuale documentazione integrativa.                           
3) Autorizzazione in deroga alla commercializzazione                            
L'autorizzazione in deroga alla commercializzazione di prodotti                 
derivanti da impianti oggetto di regolarizzazione e' subordinata alla           
presentazione della dichiarazione delle superfici vitate da parte               
dell'interessato, ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche            
agricole e forestali 26 luglio 2000 e successive modificazioni. Il              
termine ultimo per il rilascio dell'autorizzazione, in deroga,  alla            
commercializzazione del prodotto e' fissato al 31 marzo 2002,                   
prorogabile fino al 31 luglio 2002 in caso di comprovata necessita' e           
nei limiti di validita' del diritto utilizzato.                                 
4) Modalita' di autorizzazione in deroga e sanzione amministrativa              
Per l'autorizzazione in deroga alla commercializzazione della                   
produzione ottenuta da impianti irregolari, si possono adottare le              
seguenti modalita' di regolarizzazione:                                         
4.1 Regolarizzazione con impiego  di una equivalente superficie                 
viticola estirpata, senza aver beneficiato del premio di abbandono              
definitivo   Reg. (CE) 1493/1999, art. 2, par. 3, lett. a)                      
L'autorizzazione e' concessa al conduttore che abbia estirpato una              
equivalente superficie viticola in coltura pura senza aver                      
beneficiato del premio di abbandono definitivo. Il richiedente deve             
produrre idonea documentazione in grado di provare che in azienda era           
presente un vigneto di equivalente superficie o superiore, poi                  
estirpato (a  titolo esemplificativo: certificato catastale relativo            
all'anno in cui il vigneto e' stato estirpato, verbale sopralluogo di           
un Ente pubblico in cui si attesta l'esistenza di un vigneto,                   
aerofotogrametria, etc.). Ai fini del  rilascio dell'autorizzazione             
il richiedente deve procedere  al pagamento a favore della Provincia            
o Comunita' Montana, competente per territorio, della sanzione                  
pecuniaria di Lire 750.000 (Euro 387,34) per ogni ettaro o frazione             
di ettaro di superficie viticola, come disposto dall'articolo 2,                
comma 3 del DLgs 260/00 e successive modificazioni.                             
4.2 Regolarizzazione con l'impiego di diritti di reimpianto validi,             
ottenuti  successivamente all'impianto  del vigneto da regolarizzare,           
in misura tale da soddisfare la superficie oggetto di                           
regolarizzazione piu' il cinquanta per cento da destinare alla                  
riserva regionale dei diritti di reimpianto   Reg. (CE) 1493/1999,              
art. 2, par. 3, lett. b) e par. 6, lett. b)                                     
L'autorizzazione in deroga alla commercializzazione e' concessa al              
produttore che intende far valere un diritto di reimpianto vigente,             
in portafoglio o che s'impegna ad acquistare da altre aziende entro             
il 31 marzo 2002. Il richiedente deve produrre idonea documentazione            
in grado di provare che il diritto di reimpianto, in portafoglio o              
oggetto di acquisto, sia pari al 150% della superficie oggetto di               
deroga. Ai fini  della regolarizzazione  il trasferimento dei diritti           
di reimpianto e' ammesso senza la preventiva autorizzazione e  senza            
l'applicazione  del coefficiente di riduzione di superficie.                    
L'Amministrazione prima di concedere l'autorizzazione alla                      
commercializzazione accerta d'ufficio la validita' e la                         
trasferibilita' del diritto di reimpianto.                                      
4.3 Regolarizzazione con impiego dei diritti d'impianto allo scopo              
destinati dall'Unione Europea, previo pagamento di una sanzione                 
pecuniaria   Reg. (CE) 1493/1999, art. 2, par. 3, lett.c)                       
L'autorizzazione e' concessa al  produttore che  intende utilizzare             
diritti allo scopo assegnati dall'Unione Europea agli Stati membri e            
da questi alle Regioni.                                                         
L'applicazione di questa modalita' di regolarizzazione e' subordinata           
alla disponibilita' di diritti assegnati allo scopo dall'Unione                 
Europea  all'Italia e dal  Ministero competente alla Regione                    
Emilia-Romagna.                                                                 
Ai fini dell'autorizzazione  in deroga  alla commercializzazione, il            
richiedente deve procedere  al pagamento della sanzione pecuniaria              
prevista dall'art. 2, comma 3, lettere a) e b) del DLgs 260/00 e                
successive modificazioni, come di seguito specificato:                          
4.3.1 Impianti ubicati all'esterno delle zone delimitate per la                 
produzione di VQPRD                                                             
Ai fini dell'autorizzazione  in deroga  alla commercializzazione del            
vino, si  applica la  sanzione pecuniaria di Lire 12.000.000 (Euro              
6.197,48) per ettaro, in proporzione alla superficie da                         
regolarizzare.                                                                  
4.3.2 Impianti ubicati all'interno delle zone delimitate per la                 
produzione di VQPRD                                                             
Ai fini dell'autorizzazione si applica la sanzione di Lire 15.000.000           
(Euro 7.746,85) per ettaro, in proporzione alla superficie da                   
regolarizzare.                                                                  
4.4 Regolarizzazione con impegno ad estirpare in azienda una                    
equivalente superficie vitata   Reg. (CE) 1493/1999, art. 2, par. 3,            
lettera d)                                                                      
L'autorizzazione in deroga alla commercializzazione  e' concessa a              
condizione che il produttore si impegni ad estirpare, entro tre anni            
dalla domanda di deroga, una superficie vitata equivalente in coltura           
pura registrata nello schedario viticolo nazionale. A tale scopo,               
nella domanda il produttore deve indicare il periodo entro cui                  
procedera' alla estirpazione e l'equivalente superficie vitata che              
sara' estirpata.                                                                
5) Sanzioni pecuniarie e modalita' di applicazione                              
In tutti i casi di regolarizzazione di vigneti, si applicano, oltre             
alle sanzioni previste nei presenti criteri, anche le sanzioni                  
pecuniarie stabilite dall'articolo 4, comma 3 della Legge 4 novembre            
1987, n. 460.                                                                   
Alle infrazioni concernenti il potenziale produttivo viticolo                   
commesse in violazione del Reg. (CE) 1493/1999, si applicano le                 
disposizioni sanzionatorie previste dal DLgs 260/00 e successive                
modificazioni.                                                                  
Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste dal DLgs            
260/00 e per l'applicazione delle relative sanzioni si procede come             
disposto dall'art. 4 della Legge 898/86 e successive modifiche.                 
Per effetto del combinato disposto di cui all'art. 4 della L.R. 28              
aprile 1984, n. 21 e dell'art. 3 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15,              
l'applicazione delle sanzioni nella materia oggetto dei presenti                
criteri spetta alle Province e alle Comunita' Montane e ad esse                 
affluiscono i relativi proventi.                                                
6) Adempimenti procedurali                                                      
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, par. 6 e 9, del Reg.             
(CE) 1227/2000, le Amministrazioni competenti per territorio                    
provvedono alla registrazione delle domande di deroga presentate e              
dei relativi provvedimenti adottati, nonche' delle superfici vitate             
piantate, a decorrere dall'1 settembre 1998, in violazione alle                 
disposizioni comunitarie, nazionale e regionali in materia.                     
Le Province e Comunita' Montane fanno pervenire alla Regione -                  
Direzione generale Agricoltura - entro 30 giorni dalla fine della               
campagna viticola, le informazioni relative alle superfici vitate per           
le quali e' stata chiesta la deroga, quelle per le quali e' stata               
concessa la deroga e quelle per le quali la deroga e' stata negata,             
utilizzando il modello di cui all'Allegato 1 del Reg. (CE) 1227/2000.           
L'Amministrazione competente, in fase di  concessione                           
dell'autorizzazione, comunica alla Regione -  Direzione generale                
Agricoltura, la superficie del diritto di reimpianto utilizzata per             
la regolarizzazione e l'entita' della quota destinata alla riserva              
regionale dei diritti d'impianto dei vigneti, istituita con                     
deliberazione del Consiglio regionale n. 62 in data 20 settembre                
2000.                                                                           
ALLEGATO 1                                                                      
Spazio riservato all'Amministrazione                                            
prot. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  
del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 
All'Amministrazione                                                             
Domanda di regolarizzazione  di vigneti  realizzati anteriormente               
all'1 settembre 1998 in violazione al divieto e per l'autorizzazione            
in deroga alla commercializzazione dei prodotti da essi ottenuti ai             
sensi dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e del DLgs 260/00 e                     
successive modificazioni                                                        
Il sottoscritto                                                                 
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . provincia                    
il . . . . . . . . . . e residente in comune di                                 
provincia . . . . . . . . . indirizzo                                           
tel. . . . . . . . . . . c.f.                                                   
nella sua qualita' di (1)                                                       
dell'Azienda agricola                                                           
con sede legale in comune di . . . . . . . . . . provincia . . . . .            
. . . .                                                                         
indirizzo . . . . . . . . . . . . ed ubicata in comune di                       
provincia . . . . . . . . . . indirizzo                                         
c.f. . . . . . . . . . . . . . . . . p. IVA                                     
n. di iscrizione alla CCIAA                                                     
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non                
veritiere, di formazione o uso di dati falsi, richiamate dall'art. 76           
del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;                                            
dichiara:                                                                       
di aver realizzato in violazione al divieto, anteriormente all'1                
settembre 1998, i vigneti di seguito indicati:                                  
1) vigneto ubicato in comune di  Dati catastali: foglio . . . . . . .           
. . . particella   superficie mq.  Dichiarazione delle superfici                
vitate n.:  n. unita' vitata  Superficie vitata da regolarizzare mq.            
Anno d'impianto:  Sesto d'impianto:  Vitigni      zona:  VQPRD                  
IGT                                                                             
2) Vigneto ubicato in comune di  Dati catastali: foglio . . . . . . .           
. . . particella   superficie mq.  Dichiarazione delle superfici                
vitate n.:  n. unita' vitata  Superficie vitata da regolarizzare mq.            
Anno d'impianto:  Sesto d'impianto:  Vitigni      zona:  VQPRD                  
IGT                                                                             
3) Vigneto ubicato in comune di  Dati catastali: foglio . . . . . . .           
. . . particella   superficie mq.  Dichiarazione delle superfici                
vitate n.:  n. unita' vitata  Superficie vitata da regolarizzare mq.            
Anno d'impianto:  Sesto d'impianto:  Vitigni      zona:  VQPRD                  
IGT                                                                             
chiede:                                                                         
la regolarizzazione e l'autorizzazione in deroga  alla                          
commercializzazione della produzione da essi  ottenuta, consapevole             
dell'obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie previste dalle norme              
comunitarie e nazionali vigenti in materia, con l'impiego di uno o              
piu' dei seguenti metodi:                                                       
 a) Reg. (CE) n. 1493/99, art. 2, par. 3, lett. a): regolarizzazione            
con impiego di una  equivalente superficie viticola estirpata senza             
aver beneficiato del premio di abbandono definitivo.                            
Il reimpianto e' stato realizzato a seguito di estirpazione, in data            
. . . . . . . . . . di una equivalente superficie viticola aziendale            
esistente e poi abbattuta, che era ubicata nel foglio n. . . . . ,              
particella n. . . . . . del comune di . . . . . . . . . . . . . . . .           
. .                                                                             
Il richiedente allega idonea documentazione atta a dimostrare che in            
azienda esisteva un vigneto che e' stato estirpato senza                        
autorizzazione e  dichiara di essere  consapevole dell'obbligo di               
pagare la sanzione prevista nei termini e modalita' fissate da                  
codesta Amministrazione.                                                        
 b) Reg. (CE) n. 1493/99, art. 2, par. 3, lett. b): regolarizzazione            
con impiego di diritti di reimpianto validi, ottenuti successivamente           
all'impianto  del vigneto da regolarizzare, in misura tale da                   
soddisfare la superficie oggetto di regolarizzazione piu' il 50% da             
destinare alla riserva regionale dei diritti  di reimpianto.                    
Ai fini della regolarizzazione si allega copia dell'attestato del               
diritto di reimpianto in portafoglio di ettari . . . . . . rilasciato           
da . . . . . . . . . . . . . . . , in data . . . . . . . . . . a                
seguito di una estirpazione di vigneto aziendale o dell'atto di                 
trasferimento in data . . . . . . . . . . come da scrittura privata             
allegata.                                                                       
 c) Reg. (CE) n. 1493/99, art. 2, par. 3, lett. c) (2):                         
regolarizzazione con l'impiego dei diritti di impianto allo scopo               
destinati dalla Unione Europea previo pagamento di una sanzione                 
pecuniaria.                                                                     
Ai fini della regolarizzazione il richiedente chiede di utilizzare i            
diritti gia' assegnati per tale finalita' alla Regione da parte del             
Ministero competente e dichiara di essere consapevole dell'obbligo di           
pagare la sanzione pecuniaria prevista dalle norme vigenti.                     
 d) Reg. (CE) n. 1493/99, art. 2, par. 3, lett. d): regolarizzazione            
con impegno ad estirpare in azienda una equivalente superficie                  
vitata.                                                                         
Ai fini della regolarizzazione il richiedente e' consapevole di                 
assumere l'obbligo di estirpare una superficie viticola aziendale               
equivalente in coltura pura, entro il termine prescritto da codesta             
Amministrazione. La superficie da estirpare di ettari . . . . e'                
ubicata nel foglio di mappa . . . . . , particella . . . . . del                
comune di . . . . . . . . . . . . . . . . , dichiarazione superficie            
vitata n. . . . . .                                                             
Il richiedente allega alla presente domanda la  seguente                        
documentazione:                                                                 
- visura catastale dei terreni interessati alla  presente domanda di            
regolarizzazione;                                                               
- planimetria catastale 1:2000 con indicazione  superfici interessate           
alla presente domanda di regolarizzazione;                                      
- copia dell'attestato del diritto di reimpianto;                               
dichiara:                                                                       
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10            
della Legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati,              
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del                 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;                 
- di essere consapevole che gli obblighi connessi alla presente                 
domanda di regolarizzazione gravano anche sui suoi aventi causa;                
- di essere consapevole dell'obbligo di produrre ogni altro documento           
richiesto da codesta Amministrazione ai fini della regolarizzazione             
oggetto della presente domanda.                                                 
luogo e data . . . . . . . . . .  firma (3) . . . . . . . . . .Note:            
(1) Proprietario, affittuario, presidente,  legale rappresentante,              
altro. In casi di affittuario la domanda deve essere sottoscritta               
anche dal proprietario.                                                         
(2) Per la scelta di questo metodo di regolarizzazione l'interessato            
dovra' prima verificare  l'avvenuta assegnazione dei diritti alla               
Regione da parte del Ministero competente.                                      
(3) Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, la               
domanda deve essere  sottoscritta dall'interessato in presenza del              
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata (via fax, tramite              
incaricato o via posta) all'ufficio competente insieme alla fotocopia           
non autenticata di un valido documento di identita' del richiedente.            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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