LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 17
Sanzioni
1. Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della Legge n. 443 del 1985, e
al fine di un'armonizzazione col Registro imprese, alle violazioni
sottoelencate si applicano le sanzioni amministrative consistenti nel
pagamento di una somma di denaro nei limiti minimi e massimi a fianco
di ciascuna indicati:
a) in caso di omissione o ritardo della presentazione delle domande
di iscrizione o cancellazione all'Albo delle imprese artigiane da
Lire centomila (pari a Euro 51,65) a Lire un milione (pari a Euro
516,46);
b) in caso di omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di
denunzie, comunicazioni, depositi da Lire duecentomila (pari a Euro
103,29) a Lire due milioni (pari a Euro 1.032,91).
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative e' delegata alle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, cui
spettano i relativi proventi, nel rispetto delle modalita' e
procedure della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e successive
modificazioni.
TITOLO III
NORME FINANZIARIE
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'ultimo comma dell'art. 5 della Legge n. 443 del
1985, citata alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 5 - Albo delle imprese artigiane
omissis
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e'
inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino
a Lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla
Legge 24 novembre 1981, n. 689.".
Comma 2
2) La L.R. 28 aprile 1984, n. 21 concerne Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale.