REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 17                                                               
Sanzioni                                                                        
1. Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della Legge n. 443 del 1985, e            
al fine di un'armonizzazione col Registro imprese, alle violazioni              
sottoelencate si applicano le sanzioni amministrative consistenti nel           
pagamento di una somma di denaro nei limiti minimi e massimi a fianco           
di ciascuna indicati:                                                           
a) in caso di omissione o ritardo della presentazione delle domande             
di iscrizione o cancellazione all'Albo delle imprese artigiane da               
Lire centomila (pari a Euro 51,65) a Lire un milione (pari a Euro               
516,46);                                                                        
b) in caso di omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di                   
denunzie, comunicazioni, depositi da Lire duecentomila (pari a Euro             
103,29) a Lire due milioni (pari a Euro 1.032,91).                              
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative e' delegata alle                
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, cui                  
spettano i relativi proventi, nel rispetto delle modalita' e                    
procedure della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e successive                         
modificazioni.                                                                  
TITOLO III                                                                      
NORME FINANZIARIE                                                               
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'ultimo comma dell'art. 5 della Legge n. 443 del                
1985, citata alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                           
"Art. 5 - Albo delle imprese artigiane                                          
omissis                                                                         
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e'               
inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione                        
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino            
a Lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla              
Legge 24 novembre 1981, n. 689.".                                               
Comma 2                                                                         
2) La L.R. 28 aprile 1984, n. 21 concerne Disciplina                            
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza                   
regionale.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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