LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 15
Ricorsi alla Commissione regionale per l'artigianato
1. I ricorsi in via amministrativa contro la deliberazione delle
Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione,
modificazione e cancellazione all'Albo o alla separata sezione, sono
presentati alla Commissione regionale per l'artigianato, entro
sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, dagli
interessati, nonche' dagli enti, dagli organi e dalle Amministrazioni
pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne
abbiano dato comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 12.
2. La Commissione regionale per l'artigianato, esperiti anche
direttamente gli accertamenti del caso, delibera in merito ai ricorsi
e comunica la decisione agli interessati e, per l'esecuzione, alla
competente Commissione provinciale.
3. La Commissione regionale per l'artigianato puo', d'ufficio o su
domanda del ricorrente, sospendere per gravi motivi l'esecuzione
dell'atto impugnato, ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 24 novembre
1971, n. 1199.
4. Contro le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato
puo' proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro
sessanta giorni dalla comunicazione o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza.
NOTA ALL'ART. 15
Comma 3
Il testo degli articoli 2 e 3 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199,
concernente Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi, e' il seguente:
"Art. 2 - Termine - Presentazione
Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla
data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa
dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il ricorso e' presentato all'organo indicato nella comunicazione o a
quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso,
l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo
posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello
competente, ma appartenenti alla medesima Amministrazione, non sono
soggetti a dichiarazione di irricevibilita' e i ricorsi stessi sono
trasmessi d'ufficio all'organo competente.
Art. 3 - Sospensione dell'esecuzione
D'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o
in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2,
secondo comma, l'organo decidente puo' sospendere per gravi motivi
l'esecuzione dell'atto impugnato.".