REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 14                                                               
Revisione dell'Albo delle imprese artigiane                                     
1. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti le                    
Commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione dei           
rispettivi albi ogni trenta mesi.                                               
2. Agli effetti dei necessari atti istruttori da parte dei Comuni, la           
Commissione provinciale per l'artigianato, almeno tre mesi prima                
della scadenza del termine per la revisione invia loro i dati                   
relativi agli elenchi delle imprese artigiane iscritte all'Albo che             
risultano esercenti l'attivita' nei comuni stessi. Questi trasmettono           
i dati rilevati entro due mesi dal ricevimento degli elenchi.                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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