LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 14
Revisione dell'Albo delle imprese artigiane
1. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti le
Commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione dei
rispettivi albi ogni trenta mesi.
2. Agli effetti dei necessari atti istruttori da parte dei Comuni, la
Commissione provinciale per l'artigianato, almeno tre mesi prima
della scadenza del termine per la revisione invia loro i dati
relativi agli elenchi delle imprese artigiane iscritte all'Albo che
risultano esercenti l'attivita' nei comuni stessi. Questi trasmettono
i dati rilevati entro due mesi dal ricevimento degli elenchi.