LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 9
Organizzazione degli Albi
1. Le imprese artigiane che hanno la sede legale ovvero la sede
operativa principale nel territorio della provincia sono tenute ad
iscriversi agli Albi provinciali, secondo quanto previsto dalla Legge
n. 443 del 1985 e successive modifiche. Per le imprese artigiane
esercitate in forma ambulante si fa riferimento alla residenza del
titolare.
2. Alla separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le
societa' consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra
imprese artigiane, in conformita' a quanto previsto all'art. 6 della
Legge n. 443 del 1985, che abbiano sede legale nel territorio della
provincia.
3. La modulistica per l'iscrizione, modificazione e cancellazione
dall'Albo imprese artigiane viene predisposta dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tenuto conto delle
indicazioni approvate dalla Regione, la quale detta altresi'
disposizioni in merito al coordinamento ed allo svolgimento delle
attivita' di documentazione, indagine e rilevazione statistica delle
attivita' artigianali regionali.
4. La gestione dell'Albo avviene mediante l'utilizzo degli strumenti
informatici nell'ambito del sistema informatico delle Camere di
Commercio.
5. E' garantito lo scambio dei dati nei confronti delle pubbliche
Amministrazioni in maniera gratuita.
6. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per
l'artigianato sono autorizzate, ai sensi del DLgs 31 dicembre 1996,
n. 675, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati
raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche
in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) La Legge n. 443 del 1985 e' citata alla nota 1) all'art. 1.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 6 della Legge n. 443 del 1985, citata alla nota
1) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 6 - Consorzi, societa' consortili e associazioni tra imprese
artigiane
I consorzi e le societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione
dell'Albo di cui al precedente articolo 5.
Ai consorzi ed alle societa' consortili, anche in forma di
cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'Albo sono estese le
agevolazioni previste per le imprese artigiane, purche' le stesse
siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra
citati e purche', cumulandosi eventualmente con analoghi interventi
previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attivita'
consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle
stesse leggi statali.
In conformita' agli indirizzi della programmazione regionale, le
Regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e
societa' consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino,
oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori
dimensioni cosi' come definite dal CIPI purche' in numero non
superiore ad un terzo, nonche' enti pubblici ed enti privati di
ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le
imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attivita', possono
stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune
di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente
allo svolgimento di tali attivita', delle agevolazioni previste dalle
leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono
partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non
superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.
Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana
associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo
all'iscrizione negli elenchi di cui alla Legge 4 luglio 1959, n. 463,
e successive modificazioni ed integrazioni.".
Comma 6
3) La Legge 31 dicembre 1996, n. 675 concerne Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.