REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 8                                                                
Vigilanza                                                                       
1. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per                    
l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale.            
2. Nel caso in cui le Commissioni, per dimissioni o altra causa,                
siano nella impossibilita' di funzionare, il Presidente della Giunta            
regionale nomina un commissario straordinario che assume i poteri e             
le funzioni della Commissione, con il compito di promuovere il                  
ripristino delle condizioni di regolare funzionamento. Qualora, entro           
sei mesi dalla nomina, il commissario non sia stato in grado di                 
ripristinare il regolare funzionamento della Commissione, il                    
Presidente della Giunta provvede al rinnovo della Commissione, con le           
modalita' previste dalla presente legge.                                        
TITOLO II                                                                       
ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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