LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 8
Vigilanza
1. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per
l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale.
2. Nel caso in cui le Commissioni, per dimissioni o altra causa,
siano nella impossibilita' di funzionare, il Presidente della Giunta
regionale nomina un commissario straordinario che assume i poteri e
le funzioni della Commissione, con il compito di promuovere il
ripristino delle condizioni di regolare funzionamento. Qualora, entro
sei mesi dalla nomina, il commissario non sia stato in grado di
ripristinare il regolare funzionamento della Commissione, il
Presidente della Giunta provvede al rinnovo della Commissione, con le
modalita' previste dalla presente legge.
TITOLO II
ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE