REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 5                                                                
Funzioni e compiti                                                              
1. Ai sensi degli artt. 9 e 11 della Legge n. 443 del 1985 e'                   
istituita la Commissione regionale per l'artigianato, quale organo di           
coordinamento delle attivita' delle Commissioni provinciali per                 
l'artigianato.                                                                  
2. In relazione alla tenuta degli Albi delle imprese artigiane, la              
Commissione regionale per l'artigianato svolge le seguenti funzioni:            
a) decide in via definitiva, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 443            
del 1985, sui ricorsi proposti contro le deliberazioni delle                    
Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione,             
modifica, e cancellazione dall'albo;                                            
b) coordina lo svolgimento delle attivita' di revisione periodica,              
nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale.                   
3. La Commissione predispone, sulla base dei dati relativi                      
all'attivita' svolta e di quelli comunicati dalle Commissioni                   
provinciali per l'artigianato, comprensivi dello stato di revisione             
degli albi, un rapporto annuale alla Giunta regionale concernente le            
attivita' artigianali nella regione Emilia-Romagna.                             
4. La Regione contribuisce al finanziamento di progetti di                      
particolare interesse per la promozione delle attivita' artigiane con           
particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico            
e alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi artigiani.                     
5. Al finanziamento delle attivita' e delle iniziative promozionali             
previste al comma 4, nonche' ai criteri e alle modalita' per la                 
concessione dei contributi, provvede la Giunta regionale con proprio            
atto nel limite dello stanziamento autorizzato dalla legge di                   
approvazione del bilancio di previsione regionale, secondo quanto               
disposto dall'art. 18, comma 2, lett. c).                                       
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 9 della Legge n. 443 del 1985, citata alla nota           
1) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 2.                            
2) Il testo dell'art. 11 della Legge n. 443 del 1985, citata alla               
nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                             
"Art. 11 - Commissioni regionali per l'artigianato                              
La Commissione regionale, che ha sede presso la Regione ed e'                   
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, elegge            
nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.                           
La Commissione di cui al precedente comma e' composta:                          
a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;              
b) da tre rappresentanti della Regione;                                         
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle                 
organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale             
ed operanti nella regione.                                                      
Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono               
stabilite con legge regionale.".                                                
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'art. 7 della Legge n. 443 del 1985, citata alla nota           
1) all'art. 1, e' il seguente:                                                  
"Art. 7 - Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio                       
La Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo               
articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di             
cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a) del DPR 24 luglio 1977,           
n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e                    
cancellazioni delle imprese artigiane dall'Albo provinciale previsto            
dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza,                       
modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli             
2, 3, 4 e 5, terzo comma.                                                       
La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato va                 
notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione            
della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come            
accoglimento della domanda stessa.                                              
La Commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei                    
requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, ha            
facolta' di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta             
mesi la revisione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane.                
Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in               
favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica Amministrazione             
interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino                
l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5,            
terzo comma, nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, ne danno                
comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato ai fini            
degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito,              
che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno            
stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere             
trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.               
Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per                       
l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione           
dall'Albo provinciale delle imprese artigiane e' ammesso ricorso in             
via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato,                
entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa,                
anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di               
eventuali terzi interessati.                                                    
Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in            
sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla           
notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per             
territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico              
ministero.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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