LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 3
Organizzazione e funzionamento
delle Commissioni provinciali per l'artigianato
1. La Commissione provinciale per l'artigianato assegna ai propri
componenti lo svolgimento di attivita' di carattere strumentale ed
istruttorio.
2. I compiti di segreteria della Commissione provinciale sono svolti
da personale appartenente al ruolo camerale.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del Capo I del Titolo III della
L.R. n. 24 del 1994.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 3
Il Capo I del Titolo III - Disposizioni sull'organizzazione regionale
- della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, concernente Disciplina delle
nomine di competenza regionale e della proroga degli organi
amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale, riguarda
Organi collegiali.