REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 3                                                                
Organizzazione e funzionamento                                                  
delle Commissioni provinciali per l'artigianato                                 
1. La Commissione provinciale per l'artigianato assegna ai propri               
componenti lo svolgimento di attivita' di carattere strumentale ed              
istruttorio.                                                                    
2. I compiti di segreteria della Commissione provinciale sono svolti            
da personale appartenente al ruolo camerale.                                    
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in               
quanto compatibili, le disposizioni del Capo I del Titolo III della             
L.R. n. 24 del 1994.                                                            
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 3                                                                         
Il Capo I del Titolo III - Disposizioni sull'organizzazione regionale           
- della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, concernente Disciplina delle                
nomine di competenza regionale e della proroga degli organi                     
amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale, riguarda            
Organi collegiali.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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