REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

          Art. 20                                                               
Norma transitoria                                                               
1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla elezione            
del Presidente e dei membri del Comitato da parte del Consiglio si              
provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente            
legge.                                                                          
2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui                      
all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le                   
disposizioni vigenti per il CORERAT.                                            
3. Qualora la presente legge entri in vigore nel semestre antecedente           
le elezioni o consultazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, il             
CORERAT istituito ai sensi della L.R. 52/96 e' straordinariamente e             
di diritto confermato in carica, se scaduto o in proroga ordinaria ai           
sensi dell'articolo 19 della L.R. 24/94, o riconfermato in carica, se           
decaduto per avvenuto decorso di tale proroga ordinaria. Il CORERAT             
cosi' confermato o riconfermato conserva ed esercita la pienezza dei            
compiti e delle funzioni attribuitegli. La conferma o riconferma del            
CORERAT cessano di avere effetto con la nomina del CORECOM, e                   
comunque dopo tre mesi dallo svolgimento delle elezioni o                       
consultazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2.                              
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 3                                                                         
1) La L.R. n. 52 del 1996 e' citata alla nota 2) all'art. 17.                   
2) Il testo dell'art. 19 della L.R. n. 24 del 1994, citata alla nota            
all'art. 7, e' riportato alla nota 1) all'art. 19.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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