LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 19
Proroga straordinaria del CORECOM
1. Il CORECOM il cui quinquennio di durata in carica venga a
concludersi nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria di uno dei
rami del Parlamento, o del Parlamento Europeo, o del Consiglio
regionale, e' straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno
successivo allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle
assemblee sopra indicate.
2. Ove siano indette elezioni o consultazioni referendarie che
riguardino almeno la meta' dei Comuni o delle Province della regione,
o comunque meta' degli elettori della regione, il CORECOM in carica
il cui mandato venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la data
delle elezioni o consultazioni e' straordinariamente prorogato di
diritto fino al giorno successivo allo svolgimento di esse.
3. Durante il periodo di proroga straordinaria di cui ai commi 1 e 2
il CORECOM prorogato conserva ed esercita la pienezza dei compiti e
delle funzioni.
4. I commi 1 e 2 si applicano anche al CORECOM che all'inizio dei
trimestri ivi indicati stia esercitando i suoi poteri in virtu' della
proroga ordinaria prevista dall'articolo 19 della L.R. 27 maggio
1994, n. 24. In tal caso la decorrenza della proroga ordinaria e'
sospesa dal giorno in cui inizia il trimestre di proroga
straordinaria di diritto.
5. Scaduta la proroga di diritto di cui ai commi 1 e 2, prendono a
decorrere, o riprendono a decorrere nel caso di cui al comma 4, i
periodi di proroga ordinaria previsti dall'articolo 19 della L.R.
24/94.
6. Si puo' dar corso agli adempimenti procedurali per il rinnovo del
CORECOM anche in pendenza del periodo di proroga straordinaria; ma il
procedimento di rinnovo non puo' essere concluso se non dopo il
termine della proroga straordinaria.
NOTE ALL'ART. 19
Comma 4
1) Il testo dell'art. 19 della L.R. n. 24 del 1994, citata alla nota
all'art. 7, e' il seguente:
"Art. 19 - Proroga degli organi nominati dal Consiglio regionale
1. Gli organi la cui nomina spetta al Consiglio regionale restano in
carica fino al rinnovo, anche se scaduti. Essi tuttavia decadono
qualora il Consiglio regionale, entro i due mesi successivi alla loro
scadenza, non ne deliberi motivatamente a maggioranza assoluta dei
suoi componenti la proroga per un tempo determinato, in nessun caso
superiore a sei mesi decorrenti dalla prima scadenza.
2. Durante il periodo di proroga previsto dal comma 1 gli organi
prorogati conservano la pienezza delle loro funzioni.".
Comma 5
2) Il testo dell'art. 19 della L.R. n. 24 del 1994, citata alla nota
all'art. 7, e' riportato alla nota 1) al presente articolo.