REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

          Art. 18                                                               
Gestione economica e finanziaria                                                
1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di              
attivita' e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato             
ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della             
struttura funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione             
di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilita'                   
regionale.                                                                      
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa               
riguardanti l'attivita' del Comitato, sono di competenza del                    
dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli            
indirizzi impartiti dal Comitato.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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