LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 18
Gestione economica e finanziaria
1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di
attivita' e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato
ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della
struttura funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione
di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilita'
regionale.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa
riguardanti l'attivita' del Comitato, sono di competenza del
dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli
indirizzi impartiti dal Comitato.