LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 16
Collaborazione con i Comuni
1. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del
Consiglio regionale, stipula specifici accordi con i Comuni ai fini
della comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali
concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonche' gli
impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di
telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni
radioelettriche se ed in quanto previsto dalla legge.