LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 15
Programmazione delle attivita' del Comitato
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di
attivita' per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo
fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni
delegate, e' presentata anche all'Autorita'.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il
Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. In
conformita' del programma approvato sono determinati i mezzi e le
risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del
Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio
regionale e all'Autorita':
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale
nonche' sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria,
che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni,
rende pubblici il programma di attivita' e la relazione annuale di
cui al comma 3, lettera a).