LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 12
Modalita' di esercizio delle funzioni
1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato
dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 17; si avvale
inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni competente
per territorio, a sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, del DL 30
gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella Legge 29
marzo 1999, n. 78.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorita', il Comitato
puo' avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione
statale di cui puo' avvalersi l'Autorita'.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
Il testo del comma 5 bis dell'art. 3 del DL 30 gennaio 1999, n. 15,
concernente Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato
dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il
mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo,
convertito con modificazioni nella Legge 29 marzo 1999, n. 78, e' il
seguente:
"Art. 3 - Interventi urgenti a sostegno
omissis
5 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 13,
della Legge 31 luglio 1997, n. 249, i Comitati regionali per le
comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del
Ministero delle Comunicazioni.
omissis".