LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 9
Funzioni del Presidente
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue
deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute,
le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorita'.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue
funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.