REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

          Art. 9                                                                
Funzioni del Presidente                                                         
1. Il Presidente del Comitato:                                                  
a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue                        
deliberazioni;                                                                  
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute,             
le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;                       
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorita'.                  
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue                   
funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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