REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 8 Comunicazioni 1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonche' le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.