REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

          Art. 7                                                                
Rinvio                                                                          
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si           
applicano le disposizioni procedurali previste dalla L.R. 27 maggio             
1994, n. 24, in materia di nomine.                                              
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 27 maggio 1994, n. 24 concerne Disciplina delle nomine di               
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.               
Disposizioni sull'organizzazione regionale.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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