LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 7
Rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si
applicano le disposizioni procedurali previste dalla L.R. 27 maggio
1994, n. 24, in materia di nomine.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
La L.R. 27 maggio 1994, n. 24 concerne Disciplina delle nomine di
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Disposizioni sull'organizzazione regionale.