LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 5
Decadenza
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono
dall'incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute
consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla meta' di quelle
effettuate nell'anno solare;
b) qualora sussista una causa di incompatibilita' e l'interessato non
provveda a rimuoverla.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma
3, alla contestazione delle cause di decadenza rilevate d'ufficio o
su segnalazione del Presidente del Comitato, che e' tenuto a
comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonche', se ne
e' a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da
quello in cui e' venuto a conoscenza della causa di decadenza, la
contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la
causa di incompatibilita' entro trenta giorni. L'interessato, entro
trenta giorni dalla contestazione, puo' presentare osservazioni e
controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del
Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento
qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata
rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del
provvedimento di decadenza negli altri casi.