LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 3
Composizione e durata in carica
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e' composto dal
Presidente e da altri otto componenti. Tutti i componenti sono scelti
tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal
sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di
settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed
esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi
aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. Su proposta del Presidente della Giunta regionale il Presidente
del Comitato e' eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei due
terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum nelle prime
due votazioni si procede all'elezione con maggioranza semplice.
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi. In
caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'.
4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e non
sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione
non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro
funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
5. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto,
a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Vicepresidente, cui
compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento,
nonche' svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata
cessazione dalla carica del presidente e fino alla elezione del nuovo
Presidente.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del
Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti,
che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni
per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si
applica se le persone da eleggere siano piu' di una: in tal caso il
voto e' limitato alla meta', arrotondata per eccesso, del numero
delle persone da eleggere.
7. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede
al rinnovo integrale del Comitato stesso.
8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del
Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o
dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale
del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno
o piu' membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni
della carica.
9. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del
Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 2, entro
sessanta giorni dalla data in cui si e' verificata la cessazione
anticipata.