REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Oggetto                                                                         
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio               
1997, n. 249, e' istituito, presso il Consiglio regionale, il                   
Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) della Regione                 
Emilia-Romagna, al fine di assicurare a livello territoriale                    
regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di                   
controllo in tema di comunicazioni.                                             
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 13 dell'art. 1 della Legge 31 luglio 1997, n. 249,           
concernente Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle                    
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e                     
radiotelevisivo, e' il seguente:                                                
"Art. 1 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni                         
omissis                                                                         
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero delle                      
Comunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno per la                  
sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni nonche'             
degli organi e delle istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi,             
secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e                   
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio            
al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia            
e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi             
dell'Autorita' i Comitati regionali per le comunicazioni, che possono           
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai             
quali sono altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai             
Comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la                
Conferenza permanerne per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le              
Province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi               
generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di           
incompatibilita' degli stessi, ai modi organizzativi e di                       
finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo                  
periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei Comitati regionali            
per le comunicazioni sono assicurate dai Comitati regionali                     
radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la Conferenza                
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province                
autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le           
materie di sua competenza che possono essere delegate ai Comitati               
regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni                
l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di soggetti o organismi di            
nconosciuta indipendenza, e competenza. Le comunicazioni dirette                
all'Autorita' sono esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i               
preposti organi dei Ministeri della Difesa e dell'Interno per gli               
aspetti di comune interesse.                                                    
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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