LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio
1997, n. 249, e' istituito, presso il Consiglio regionale, il
Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) della Regione
Emilia-Romagna, al fine di assicurare a livello territoriale
regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di
controllo in tema di comunicazioni.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo del comma 13 dell'art. 1 della Legge 31 luglio 1997, n. 249,
concernente Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo, e' il seguente:
"Art. 1 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
omissis
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero delle
Comunicazioni e degli organi del Ministero dell'Interno per la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni nonche'
degli organi e delle istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi,
secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio
al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia
e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi
dell'Autorita' i Comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai
quali sono altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai
Comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la
Conferenza permanerne per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi
generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di
incompatibilita' degli stessi, ai modi organizzativi e di
finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo
periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei Comitati regionali
per le comunicazioni sono assicurate dai Comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le
materie di sua competenza che possono essere delegate ai Comitati
regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni
l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di soggetti o organismi di
nconosciuta indipendenza, e competenza. Le comunicazioni dirette
all'Autorita' sono esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i
preposti organi dei Ministeri della Difesa e dell'Interno per gli
aspetti di comune interesse.
omissis".