DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 28 settembre 2001, n. 162
Procedura di verifica (screening) sul progetto di coltivazione di una cava di lastre in localita' Fosso degli Abbaccini in comune di Sarsina. Ditta proponente Fabrizi Pietro - Guccini Gianluca. Determinazioni
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla
coltivazione della cava di arenaria per lastre in localita' Fosso
degli Abbacini nel comune di Sarsina presentato dalle ditte Fabrizi
Pietro e Guccini Gianluca dalla ulteriore procedura di VIA con le
seguenti prescrizioni:
1) constatata la scarsa vocazionalita' ed attitudine dei suoli
all'utilizzo agricolo dovra' essere privilegiata, quale misura
compensativa all'attivita' estrattiva, una sistemazione finale dei
soprasuoli a prevalente carattere paesaggistico, mediante un impianto
vegetazionale a bosco-cespugliato, restituendo ai luoghi condizioni
di maggiore naturalita'. Sara' in tal senso cura del proponente la
predisposizione di un progetto di recupero agro- vegetazionale,
approvato dall'Amministrazione comunale di Sarsina preliminarmente al
rilascio dell'autorizzazione convenzionata all'attivita' estrattiva;
2) nel ripristino della copertura dell'area di cava dovra' essere
riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati, e di provvedere alla sua
manutenzione per evitarne la morte biologica;
3) dovranno essere utilizzate specie autoctone che garantiscono un
maggior successo di impianto (facilita' di attecchimento, adattamento
pedo-climatico, buona resa nello sviluppo, minori costi di
manutenzione) evitando assolutamente specie riconosciute come
invadenti (Robinia, Alianto, etc.);
4) dovranno essere previste operazioni di manutenzione degli impianti
arborei ed arbustivi per almeno tre anni dalla loro messa in dimora e
di reimpianto delle fallanze nel primo anno di manutenzione;
5) per limitare, in fase di esercizio, le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dallo scavo e dalla movimentazione dei
mezzi, si ritiene necessario provvedere all'umidificazione dei
depositi di accumulo provvisorio e delle vie di transito e
specificamente in prossimita' degli innesti della viabilita'
principale e degli abitati;
6) nell'eventualita' che, per cause accidentali ed imprevedibili, il
trasporto dell'arenaria estratta verso l'impianto di lavorazione non
possa svolgersi sul previsto tracciato viario, descritto e
dettagliato nell'apposita tavola d'integrazione prodotta dal
progettista, il ricorso a percorsi alternativi dovra' comunque
assicurare l'ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto
precedente. Ove altresi', il ricorso a tragitti diversi da quello
proposto comporti l'attraversamento di corsi d'acqua o fossi privi
d'opere (guadi), i presumibili interventi d'adeguamento e le opere
provvisionali, indispensabili al passaggio dei mezzi, dovranno
garantire l'adeguatezza idraulica del collettore, verificata in
corrispondenza della sezione di transito, contemperando alla
continuita' della morfologia d'alveo necessaria alla salvaguardia dei
flussi trofici ed energetici all'interno dell'ecosistema acquatico;
b) di quantificare in Lit 26.700, pari allo 0,01% del valore
dell'intervento, per le spese istruttorie della procedura di
screening dell'Amministrazione provinciale che, ai sensi dell'art. 28
della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a
carico dell'Amministrazione comunale e che verra' liquidato al 90%
all'Amministrazione provinciale dal competente Ufficio Tecnico
commerciale;
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
e) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R.
9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.