DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1436
L.R. 28/99 - Approvazione del regolamento per l'uso del marchio collettivo della Regione Emilia-Romagna "Qualita' Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge dell'Emilia-Romagna 28/99"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il RD 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, concernenti
disposizioni legislative in materia di marchi registrati;
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, avente per oggetto "Valorizzazione
dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi
regionali 29/92 e 51/95";
- la propria deliberazione n. 639 dell'1 marzo 2000, avente per
oggetto "L.R. 28/99 concernente valorizzazione dei prodotti agricoli
ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della
salute dei consumatori. Determinazioni in ordine alla conferma della
validita' dei disciplinari gia' approvati e approvazione
caratteristiche nuovo marchio", esecutiva ai sensi di legge;dato
atto che quest'ultima deliberazione, al punto 6), rinvia a successivo
atto deliberativo l'approvazione del regolamento d'uso del marchio ai
fini della richiesta di brevetto di cui all'art. 2 della L.R. 28/99;
viste le proprie deliberazioni n. 2541 in data 4 luglio 1995 e n.
1396 in data 31 luglio 1998, esecutive ai sensi di legge;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato dott.
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura dott. Dario
Manghi, in ordine, rispettivamente, alla regolarita' tecnica e alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, VI
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione
2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il "Regolamento per l'uso del marchio collettivo
della Regione Emilia-Romagna relativo ai prodotti agricoli ed
alimentari ottenuti con tecniche e metodologie di produzione
integrata", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
atto, ai fini del deposito della domanda di registrazione del marchio
suddetto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;2) di dare atto che
il Presidente della Giunta regionale depositera', ai sensi del RD 21
giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, la domanda di
registrazione del marchio collettivo regionale denominato "Qualita'
Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della
salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99";
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Regolamento per l'uso del marchio collettivo della Regione
Emilia-Romagna relativo ai prodotti agricoli ed alimentari ottenuti
con tecniche e metodologie di produzione integrata
Art. 1
Oggetto
1) La Regione Emilia-Romagna deposita, ai sensi del RD 929/42, il
marchio collettivo denominato "Qualita' Controllata - Produzione
integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale
dell'Emilia-Romagna 28/99" nel settore merceologico comprendente i
prodotti agricoli ed alimentari di cui alle Classi 29, 30, 31, 32,
33 riportate nella guida al deposito delle domande di registrazione
nazionale dei marchi d'impresa di competenza del Ministero Industria
Commercio Artigianato, e si propone:
a) di tutelare e difendere, a norma di legge, il marchio collettivo
di cui sopra;
b) di autorizzare i soggetti previsti dall'art. 3, comma 1 della L.R.
28/99 ad utilizzare il suddetto marchio collettivo, determinando le
modalita' di concessione e d'uso del marchio stesso, nonche' le
relative sanzioni;
c) di controllare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui
sopra, che il marchio collettivo sia usato conformemente alle leggi
ed alle presenti norme.
Art. 2
Requisiti dei concessionari e modalita' per la concessione d'uso
del marchio
1) L'uso del marchio collettivo e' concesso dal Direttore generale
Agricoltura ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 della L.R. 28/99,
dietro presentazione di apposita domanda.
2) Le domande per la concessione d'uso del marchio devono contenere,
ai sensi degli artt. 3 e 7 della L.R. 28/99, le seguenti informazioni
e dichiarazioni:
- le generalita' del richiedente;
- l'impegno al rispetto delle norme vincolanti riportate nei
disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione
Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 28/99 per lo specifico settore e
prodotto di competenza;
- l'impegno al rispetto delle norme regionali inerenti l'uso del
marchio;
- l'impegno a rispettare le modalita' previste per i controlli e a
consentirne lo svolgimento;
- l'indicazione dell'Organismo di controllo prescelto;
- l'impegno a presentare, al termine della campagna di
valorizzazione, una relazione contenente i dati consuntivi relativi
alle annualita' nelle quali viene attuata la valorizzazione tramite
il marchio collettivo regionale;
- la denominazione, localizzazione e dimensione delle aziende
agricole interessate al processo di valorizzazione (in caso di
associazioni o consorzi tali informazioni saranno riportate per la
propria base associativa direttamente interessata; in caso di imprese
di trasformazione o commercializzazione, tali informazioni dovranno
riguardare le aziende agricole che, ai sensi dell'articolo 3, comma
2, lettera b) della L.R. 28/99, hanno sottoscritto l'impegno alla
fornitura dei prodotti cui si riferisce il marchio);
- la denominazione, localizzazione e dimensione delle strutture di
lavorazione, condizionamento e trasformazione coinvolte nel processo
di valorizzazione;
- la tipologia del personale, dipendente o esterno, coinvolto per
l'assistenza tecnica nelle diverse fasi di filiera, a garanzia del
rispetto dei disciplinari;
- la tipologia dei prodotti, freschi o trasformati, e la quantita'
che si prevede di valorizzare, riportando la percentuale sul presunto
totale commercializzato. A queste informazioni dovra' seguire, in
relazione all'andamento stagionale, una dichiarazione di
aggiornamento o l'eventuale disdetta, da presentare tempestivamente,
motivandone le cause, durante la campagna di valorizzazione
commerciale;
- i canali di commercializzazione che si intendono utilizzare per
tipo di prodotto, specificando la presunta destinazione.
3) Nel caso la domanda venga inoltrata da imprese di trasformazione o
commercializzazione operanti nel settore agro-alimentare dovranno
essere inviate, a richiesta della Regione, qualora non gia' allegate
alla domanda, copie dei contratti di coltivazione e vendita stipulati
dalle suddette imprese con le imprese agricole singole o associate.
Tali contratti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della piu' volte
citata legge regionale, devono:
a) prevedere l'impegno da parte del richiedente all'utilizzo del
marchio esclusivamente per le produzioni cui esso si riferisce e
all'effettuazione dei necessari controlli sulla produzione;
b) comprendere l'impegno da parte di ciascun produttore alla
fornitura dei prodotti cui si riferisce il marchio, nonche' il suo
impegno unilaterale ed incondizionato verso la Regione Emilia-Romagna
a consentire i controlli di cui all'articolo 6 della legge.
4) Alla domanda dovra' essere allegato il piano dei controlli,
redatto a cura dell'organismo di controllo prescelto, dal quale
risultino le attivita' di controllo previste e la loro scansione
temporale.
5) La concessione dell'uso del marchio e' rilasciata a tutti i
richiedenti per i quali sia risultata positiva l'istruttoria eseguita
da parte del competente Servizio regionale.
Art. 3
Uso del marchio
1) La concessione per l'uso del marchio collettivo e' disposta a
condizione che vengano rispettate, ai sensi dell'art. 4 della L.R.
28/99, le seguenti norme:
a) che il marchio collettivo venga utilizzato per contraddistinguere
i prodotti agro-alimentari di cui alle Classi 29, 30, 31, 32, 33
della guida al deposito delle domande di registrazione nazionale dei
marchi d'impresa di competenza del Ministero Industria Commercio
Artigianato, ai sensi del RD n.929 del 21 giugno 1942 e delle
successive modifiche;
b) che i prodotti che il marchio collettivo contraddistingue, e le
relative modalita' di identificazione nelle diverse fasi del ciclo
produttivo-commerciale, siano quelli indicati e descritti nei
disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione
Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 28/99, le cui norme tecniche
vincolanti dovranno essere rispettate dai concessionari autorizzati
all'uso del marchio;
c) che il marchio collettivo venga utilizzato, secondo le
disposizioni dell'allegato tecnico "Caratteristiche tecniche del
marchio" (Allegato 1), in almeno una fra le seguenti quattro
modalita': imballaggi, confezioni, prodotti e materiale
pubblicitario, rendendo sempre riscontrabile il collegamento del
marchio con il prodotto. Il marchio collettivo regionale deve essere
utilizzato in associazione con il marchio o la denominazione
dell'impresa concessionaria, purche' vengano rispettate le norme
d'uso sopra citate. Non puo' invece essere affiancato ad altri
marchi, icone e sponsor. Non e' concesso cedere a terzi, che non
siano altri concessionari, imballaggi e materiale di confezionamento
riportanti il marchio collettivo regionale;
d) che vengano effettuate le attivita' di controllo previste
dall'art. 6 della L.R. 28/99 e realizzate le forme di autocontrollo
previste nei diversi disciplinari approvati dalla Giunta regionale.
Art. 4
Disciplinari di produzione integrata
1) I concessionari sono tenuti ad osservare i disciplinari di
produzione integrata approvati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi
dell'art. 5 della L.R. 28/99.
Art. 5
Controlli
1) Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28/99, il Servizio regionale
competente stabilisce le modalita' dei controlli da attuare nelle
diverse fasi di filiera, in relazione al settore specifico di
attivita'.
2) Oltre alle azioni di autocontrollo a carico dei concessionari,
descritte nei disciplinari di produzione, l'art. 6 della L.R. 28/99
prevede le seguenti attivita' di controllo:
- verifica della documentazione tecnica prevista per le azioni di
autocontrollo stabilite nei diversi disciplinari;
- ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione,
e commercializzazione dei prodotti oggetto di valorizzazione;
- esecuzione di esami analitici su campioni del prodotto da
valorizzare.
3) Le attivita' di controllo sopra citate devono essere affidate dai
concessionari ad organismi di certificazione accreditati secondo le
norme applicabili della serie EN 45000 per lo specifico settore di
competenza (EA 03 ed EA 01).
4) Le non conformita' rilevate devono essere comunicate alla Regione
entro quarantotto ore dall'accertamento.
5) I costi relativi alle verifiche sopra descritte sono a carico dei
concessionari.
Art. 6
Obblighi dei concessionari che utilizzano il marchio
I concessionari che intendono utilizzare il suddetto marchio
collettivo regionale devono dichiarare, nella domanda di concessione
di cui al precedente art. 2, di sottostare ai seguenti impegni:
a) rispettare le modalita' di utilizzazione del marchio fissate dalla
Regione;
b) osservare le norme vincolanti previste nei disciplinari di
produzione integrata;
c) rispettare le modalita' previste per i controlli;
d) presentare, al termine di ogni campagna di valorizzazione, una
relazione finale sulle attivita' realizzate.
Art. 7
Sanzioni
1) Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 28/99 sono previste,
commisuratamente alla gravita' delle violazioni delle regole
stabilite dalla stessa legge, sanzioni progressive che consistono in
provvedimenti di richiamo formale, sospensione o decadenza dall'uso
del marchio.
2) I diversi provvedimenti sanzionatori vengono comminati
direttamente al concessionario o, a seconda delle responsabilita'
accertate, alle imprese a lui collegate (centri di lavorazione o
aziende agricole), aderenti al programma di valorizzazione. Le
diverse violazioni vengono contestate al concessionario stesso a cura
degli uffici del Servizio regionale Produzioni agro-alimentari e
Relazioni di mercato. I soggetti nei confronti dei quali viene
contestata la violazione possono formulare le loro osservazioni
inviandole al Servizio stesso, entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta contestazione.
3) La sanzione di richiamo viene comminata dal Responsabile del
competente Ufficio Produzioni animali o Produzioni vegetali del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato allorche'
il concessionario, o le imprese a lui collegate, abbiano commesso
violazioni di lieve entita', corrispondenti al mancato rispetto di
vincoli non fondamentali riportati nei disciplinari.
4) La sanzione di sospensione, per periodi variabili tra i sei e i
ventiquattro mesi, viene comminata dal Responsabile del Servizio
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, per atti di
maggiore gravita' accertati durante le azioni di controllo messe in
atto dalla Regione nei confronti dei concessionari o delle imprese a
lui collegate, corrispondenti a:
- mancato rispetto di vincoli fondamentali riportati nei
disciplinari;
- mancato rispetto delle modalita' fissate dalla Regione per
l'utilizzazione del marchio in fase commerciale;
- false dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di
concessione d'uso del marchio;
- false documentazioni predisposte nell'ambito delle attivita' di
autocontrollo previste nei disciplinari.
La sospensione viene comminata anche qualora il concessionario, o le
imprese a lui collegate, dopo il primo richiamo, si siano resi
responsabili, nel corso della medesima campagna di valorizzazione, di
ulteriori violazioni.
5) Il provvedimento di decadenza dall'uso del marchio viene emanato
dal Direttore generale Agricoltura allorche':
- il concessionario, o le imprese a lui collegate, non si siano
attenuti ai tempi di sospensione stabiliti o si siano resi
responsabili, dopo la prima sospensione, di ulteriori violazioni di
grave entita', entro un lasso di tempo di tre anni, tali da attivare
un secondo provvedimento di sospensione;
- il concessionario, o le imprese a lui collegate, abbiano commesso
le violazioni elencate al comma 4 dell'articolo 7 della L.R. 28/99,
di seguito riportate:
a) frode;
b) pubblicita' ingannevole;
c) mancato rispetto della normativa comunitaria riguardante i
prodotti agricoli ed alimentari;
d) uso del marchio per produzioni per le quali non e' stata ottenuta
la concessione;
e) impedire o rendere artificiosamente difficoltoso lo svolgimento
dei controlli previsti dall'articolo 6;
- l'organismo di controllo prescelto non abbia rispettato le
modalita' previste per i controlli;
- il concessionario non presenti, secondo le procedure stabilite, la
relazione di cui al comma 5 dell'articolo 3 della L.R. 28/99,
contenente i dati consuntivi relativi alle annualita' nelle quali
viene attuata la valorizzazione tramite il marchio collettivo
regionale;
- il concessionario, o le imprese a lui collegate, abbiano impedito
lo svolgimento regolare dei controlli messi in atto dalla Regione.
6) Il provvedimento di decadenza viene pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
(segue allegato fotografato)