REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1436

L.R. 28/99 - Approvazione del regolamento per l'uso del marchio collettivo della Regione Emilia-Romagna "Qualita' Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge dell'Emilia-Romagna 28/99"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il RD 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, concernenti              
disposizioni legislative in materia di marchi registrati;                       
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, avente per oggetto "Valorizzazione            
dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose            
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi           
regionali 29/92 e 51/95";                                                       
- la propria deliberazione n. 639 dell'1 marzo 2000, avente per                 
oggetto "L.R. 28/99 concernente valorizzazione dei prodotti agricoli            
ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della            
salute dei consumatori. Determinazioni in ordine alla conferma della            
validita' dei disciplinari gia' approvati e approvazione                        
caratteristiche nuovo  marchio", esecutiva ai sensi di legge;dato               
atto che quest'ultima deliberazione, al punto 6), rinvia a successivo           
atto deliberativo l'approvazione del regolamento d'uso del marchio ai           
fini della richiesta di brevetto di cui all'art. 2 della L.R. 28/99;            
viste le proprie deliberazioni n. 2541 in data 4 luglio 1995 e n.               
1396 in data 31 luglio 1998, esecutive ai sensi di legge;                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato dott.                
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura dott. Dario                 
Manghi, in ordine, rispettivamente, alla regolarita' tecnica e alla             
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, VI             
comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione           
2541/95;                                                                        
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il "Regolamento per l'uso del marchio collettivo                
della Regione Emilia-Romagna relativo ai prodotti agricoli ed                   
alimentari ottenuti con tecniche e metodologie di produzione                    
integrata", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente           
atto, ai fini del deposito della domanda di registrazione del marchio           
suddetto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero             
dell'Industria,  del Commercio e dell'Artigianato;2) di dare atto che           
il Presidente della Giunta regionale depositera', ai sensi del RD 21            
giugno 1942, n. 929 e successive modifiche, la domanda di                       
registrazione del marchio collettivo regionale denominato  "Qualita'            
Controllata - Produzione integrata  rispettosa dell'ambiente e della            
salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99";                            
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO                                                                        
Regolamento per l'uso del marchio collettivo della Regione                      
Emilia-Romagna relativo ai prodotti agricoli ed alimentari ottenuti             
con tecniche e metodologie di produzione integrata                              
Art. 1                                                                          
Oggetto                                                                         
1) La Regione Emilia-Romagna deposita, ai sensi del RD 929/42, il               
marchio collettivo denominato  "Qualita' Controllata - Produzione               
integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale             
dell'Emilia-Romagna 28/99" nel settore merceologico comprendente i              
prodotti agricoli ed alimentari di cui alle Classi 29, 30, 31, 32,              
33 riportate nella guida al deposito delle domande di registrazione             
nazionale dei marchi d'impresa di competenza del Ministero Industria            
Commercio Artigianato, e si propone:                                            
a) di tutelare e difendere, a norma di legge, il marchio collettivo             
di cui sopra;                                                                   
b) di autorizzare i soggetti previsti dall'art. 3, comma 1 della L.R.           
28/99 ad utilizzare il suddetto marchio collettivo, determinando le             
modalita' di concessione e d'uso del marchio stesso, nonche' le                 
relative sanzioni;                                                              
c) di controllare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui              
sopra, che il marchio collettivo sia usato conformemente alle leggi             
ed alle presenti norme.                                                         
Art. 2                                                                          
Requisiti dei concessionari   e modalita' per la concessione d'uso              
del marchio                                                                     
1) L'uso del marchio collettivo e' concesso dal Direttore generale              
Agricoltura ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 della L.R. 28/99,            
dietro presentazione di apposita domanda.                                       
2) Le domande per la concessione d'uso del marchio devono contenere,            
ai sensi degli artt. 3 e 7 della L.R. 28/99, le seguenti informazioni           
e dichiarazioni:                                                                
- le generalita' del richiedente;                                               
- l'impegno al rispetto delle norme vincolanti riportate nei                    
disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione                    
Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 28/99 per lo specifico settore e             
prodotto di competenza;                                                         
- l'impegno al rispetto delle norme regionali inerenti l'uso del                
marchio;                                                                        
- l'impegno a rispettare le modalita' previste per i controlli e a              
consentirne lo svolgimento;                                                     
- l'indicazione dell'Organismo di controllo prescelto;                          
- l'impegno a presentare, al termine della campagna di                          
valorizzazione, una relazione contenente i dati consuntivi relativi             
alle annualita' nelle quali viene attuata la valorizzazione tramite             
il  marchio collettivo regionale;                                               
- la denominazione, localizzazione e dimensione delle aziende                   
agricole interessate al processo di valorizzazione (in caso di                  
associazioni o consorzi tali informazioni saranno riportate per la              
propria base associativa direttamente interessata; in caso di imprese           
di trasformazione o commercializzazione,  tali informazioni dovranno            
riguardare le aziende agricole che, ai sensi dell'articolo 3, comma             
2, lettera b) della L.R. 28/99, hanno sottoscritto l'impegno alla               
fornitura dei prodotti cui si riferisce il marchio);                            
- la denominazione, localizzazione e dimensione delle strutture di              
lavorazione, condizionamento e trasformazione coinvolte nel processo            
di valorizzazione;                                                              
- la tipologia del personale, dipendente o esterno, coinvolto per               
l'assistenza tecnica nelle diverse fasi di filiera, a garanzia del              
rispetto dei disciplinari;                                                      
- la tipologia dei prodotti, freschi o trasformati, e la quantita'              
che si prevede di valorizzare, riportando la percentuale sul presunto           
totale commercializzato. A queste informazioni dovra' seguire, in               
relazione all'andamento stagionale, una dichiarazione di                        
aggiornamento o l'eventuale disdetta, da presentare tempestivamente,            
motivandone le cause, durante la campagna di valorizzazione                     
commerciale;                                                                    
- i canali di commercializzazione che si intendono utilizzare per               
tipo di prodotto, specificando la presunta destinazione.                        
3) Nel caso la domanda venga inoltrata da imprese di trasformazione o           
commercializzazione operanti nel settore agro-alimentare dovranno               
essere inviate, a richiesta della Regione, qualora non gia' allegate            
alla domanda, copie dei contratti di coltivazione e vendita stipulati           
 dalle suddette imprese con le imprese agricole singole o associate.            
Tali contratti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della piu' volte                 
citata legge regionale, devono:                                                 
a) prevedere l'impegno da parte del richiedente all'utilizzo del                
marchio esclusivamente per le produzioni cui esso si riferisce e                
all'effettuazione dei necessari controlli sulla produzione;                     
b) comprendere l'impegno da parte di ciascun produttore alla                    
fornitura dei prodotti cui si riferisce il marchio, nonche' il suo              
impegno unilaterale ed incondizionato verso la Regione Emilia-Romagna           
a consentire i controlli di cui all'articolo 6 della legge.                     
4) Alla domanda dovra' essere allegato il piano dei controlli,                  
redatto a cura dell'organismo di controllo prescelto, dal quale                 
risultino le attivita' di controllo previste e la loro scansione                
temporale.                                                                      
5) La concessione dell'uso del marchio e' rilasciata a tutti i                  
richiedenti per i quali sia risultata positiva l'istruttoria eseguita           
da parte del competente Servizio regionale.                                     
Art. 3                                                                          
Uso del marchio                                                                 
1) La concessione per l'uso del marchio collettivo e' disposta a                
condizione che vengano rispettate, ai sensi dell'art. 4 della L.R.              
28/99, le seguenti norme:                                                       
a) che il marchio collettivo venga utilizzato per contraddistinguere            
i prodotti agro-alimentari di cui alle Classi 29, 30, 31, 32, 33                
della guida al deposito delle domande di registrazione nazionale dei            
marchi d'impresa di competenza del Ministero Industria Commercio                
Artigianato, ai sensi del RD  n.929 del 21 giugno 1942 e delle                  
successive modifiche;                                                           
b) che i prodotti che il marchio collettivo contraddistingue, e le              
relative modalita' di identificazione nelle diverse fasi del ciclo              
produttivo-commerciale, siano quelli indicati e descritti nei                   
disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione                    
Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 28/99, le cui norme tecniche                 
vincolanti dovranno essere rispettate dai concessionari autorizzati             
all'uso del marchio;                                                            
c) che il marchio collettivo venga utilizzato, secondo le                       
disposizioni dell'allegato tecnico "Caratteristiche tecniche del                
marchio" (Allegato 1), in almeno una fra le seguenti quattro                    
modalita': imballaggi, confezioni, prodotti e materiale                         
pubblicitario, rendendo sempre riscontrabile il collegamento del                
marchio con il prodotto. Il marchio collettivo regionale deve essere            
utilizzato in associazione con il marchio o la denominazione                    
dell'impresa concessionaria, purche' vengano rispettate le norme                
d'uso sopra citate. Non puo' invece essere affiancato ad altri                  
marchi, icone e sponsor. Non e' concesso cedere a terzi, che non                
siano altri concessionari, imballaggi e materiale di confezionamento            
riportanti il marchio collettivo regionale;                                     
d) che vengano effettuate le attivita' di controllo previste                    
dall'art. 6 della L.R. 28/99 e realizzate le forme di autocontrollo             
previste nei diversi disciplinari approvati dalla Giunta regionale.             
Art. 4                                                                          
Disciplinari di produzione integrata                                            
1) I concessionari sono tenuti ad osservare i disciplinari di                   
produzione integrata approvati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi           
dell'art. 5 della L.R. 28/99.                                                   
Art. 5                                                                          
Controlli                                                                       
1) Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28/99, il Servizio regionale                 
competente stabilisce le modalita' dei controlli da attuare nelle               
diverse fasi di filiera, in relazione al settore specifico di                   
attivita'.                                                                      
2) Oltre alle azioni di autocontrollo a carico dei concessionari,               
descritte nei disciplinari di produzione, l'art. 6 della L.R. 28/99             
prevede le seguenti attivita' di controllo:                                     
- verifica della documentazione tecnica prevista per le azioni di               
autocontrollo stabilite nei diversi disciplinari;                               
- ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione,            
e commercializzazione dei prodotti oggetto di valorizzazione;                   
- esecuzione di esami analitici su campioni del prodotto da                     
valorizzare.                                                                    
3) Le attivita' di controllo sopra citate devono essere affidate dai            
concessionari ad organismi di certificazione accreditati secondo le             
norme applicabili della serie EN 45000 per lo specifico settore di              
competenza (EA 03 ed EA 01).                                                    
4) Le non conformita' rilevate devono essere comunicate alla Regione            
entro quarantotto ore dall'accertamento.                                        
5) I costi relativi alle verifiche sopra descritte sono a carico dei            
concessionari.                                                                  
Art. 6                                                                          
Obblighi dei concessionari che utilizzano il marchio                            
I concessionari che intendono utilizzare il suddetto marchio                    
collettivo regionale devono dichiarare, nella domanda di concessione            
di cui al precedente art. 2, di sottostare ai seguenti impegni:                 
a) rispettare le modalita' di utilizzazione del marchio fissate dalla           
Regione;                                                                        
b) osservare le norme vincolanti previste nei disciplinari di                   
produzione integrata;                                                           
c) rispettare le modalita' previste per i controlli;                            
d) presentare, al termine di ogni campagna di valorizzazione, una               
relazione finale sulle attivita' realizzate.                                    
Art. 7                                                                          
Sanzioni                                                                        
1) Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 28/99 sono previste,                         
commisuratamente alla gravita' delle violazioni delle regole                    
stabilite dalla stessa legge, sanzioni progressive che consistono in            
provvedimenti di richiamo formale, sospensione o decadenza dall'uso             
del marchio.                                                                    
2) I diversi provvedimenti sanzionatori vengono comminati                       
direttamente al concessionario o, a seconda delle responsabilita'               
accertate, alle imprese a lui collegate (centri di lavorazione o                
aziende agricole), aderenti al programma di valorizzazione. Le                  
diverse violazioni vengono contestate al concessionario stesso a cura           
degli uffici del Servizio regionale Produzioni agro-alimentari e                
Relazioni di mercato. I soggetti nei confronti dei quali viene                  
contestata la violazione possono formulare le loro osservazioni                 
inviandole al Servizio stesso, entro quindici giorni dal ricevimento            
della predetta contestazione.                                                   
3) La sanzione di richiamo viene comminata dal Responsabile del                 
competente Ufficio Produzioni animali o Produzioni vegetali del                 
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato allorche'            
il concessionario, o le imprese a lui collegate, abbiano commesso               
violazioni di lieve entita', corrispondenti al mancato rispetto di              
vincoli non fondamentali riportati nei disciplinari.                            
4) La sanzione di sospensione, per periodi variabili tra i sei e i              
ventiquattro mesi, viene comminata dal Responsabile del Servizio                
Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, per atti di                  
maggiore gravita' accertati durante le azioni di controllo messe in             
atto dalla Regione nei confronti dei concessionari o delle imprese a            
lui collegate, corrispondenti a:                                                
- mancato rispetto di vincoli fondamentali riportati nei                        
disciplinari;                                                                   
- mancato rispetto delle modalita' fissate dalla Regione per                    
l'utilizzazione del marchio in fase commerciale;                                
- false dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di                   
concessione d'uso del marchio;                                                  
- false documentazioni predisposte nell'ambito delle attivita' di               
autocontrollo previste nei disciplinari.                                        
La sospensione viene comminata anche qualora il concessionario, o le            
imprese a lui collegate, dopo il primo richiamo, si siano resi                  
responsabili, nel corso della medesima campagna di valorizzazione, di           
ulteriori violazioni.                                                           
5) Il provvedimento di decadenza dall'uso del marchio viene emanato             
dal Direttore generale Agricoltura allorche':                                   
- il concessionario, o le imprese a lui collegate, non si siano                 
attenuti ai tempi di sospensione stabiliti o si siano resi                      
responsabili, dopo la prima sospensione, di ulteriori violazioni di             
grave entita', entro un lasso di tempo di tre anni, tali da attivare            
un secondo provvedimento di sospensione;                                        
- il concessionario, o le imprese a lui collegate, abbiano commesso             
le violazioni elencate al comma 4 dell'articolo 7 della L.R. 28/99,             
di seguito riportate:                                                           
a) frode;                                                                       
b) pubblicita' ingannevole;                                                     
c) mancato rispetto della normativa comunitaria riguardante i                   
prodotti agricoli ed alimentari;                                                
d) uso del marchio per produzioni per le quali non e' stata ottenuta            
la concessione;                                                                 
e) impedire o rendere artificiosamente difficoltoso lo svolgimento              
dei controlli previsti dall'articolo 6;                                         
- l'organismo di controllo prescelto non abbia rispettato le                    
modalita' previste per i controlli;                                             
- il concessionario non presenti, secondo le procedure stabilite, la            
relazione di cui al comma 5 dell'articolo 3 della L.R. 28/99,                   
contenente i dati consuntivi relativi alle annualita' nelle quali               
viene attuata la valorizzazione tramite il marchio collettivo                   
regionale;                                                                      
- il concessionario, o le imprese a lui collegate, abbiano impedito             
lo svolgimento regolare dei controlli messi in atto dalla Regione.              
6) Il provvedimento di decadenza viene pubblicato nel Bollettino                
Ufficiale della Regione.                                                        
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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