COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI (PARMA)

COMUNICATO

Accordo territoriale di programma per l'elaborazione di strumenti urbanistici in forma associata tra i Comuni di Varano de' Melegari e Varsi

Premesso:                                                                       
- che da tempo sono in essere tra i Comuni di Varano de' Melegari e             
Varsi iniziative coordinate per l'esercizio associato di funzioni e             
servizi, a partire dallo studio di fattibilita' in materia a suo                
tempo commissionato dai Comuni della Valceno e finanziato dalla                 
Regione Emilia-Romagna;                                                         
- che da tali iniziative e' scaturita la convenzione del servizio di            
segreteria e una prima fase di armonizzazione organizzativa, con                
l'adozione di statuto pressoche' identico e l'imminente                         
omogeneizzazione anche del regolamento di contabilita';                         
- che con le rispettive delibere consiliari n. 24 del 6/6 e n. 21 del           
23/6/2001 i due Comuni hanno manifestato la volonta' di individuare             
una zona all'interno della Comunita' Montana Ovest, ai sensi art. 13,           
L.R. 26/4/2001, n. 11;                                                          
- che piu' recenti contatti hanno consentito di definire tra i due              
Comuni, confinanti e caratterizzati da situazioni socio-economiche              
suscettibili di integrarsi tra loro, intese volte alla redazione in             
forma associata di strumenti urbanistici secondo il modulo definito             
dall'art. 15 della nuova L.R. di settore 24/3/2000, n. 20;                      
- che lo strumento tecnico offerto agli Enti locali dall'attuale                
ordinamento per concludere "l'accordo territoriale" previsto dalla              
legge regionale e' costituito dall'accordo di programma ex art. 34              
del TU 18/8/2000, n. 267;                                                       
- che tra le parti e' stato convenuto tale accordo, sottoposto                  
positivamente al parere dei rispettivi Consigli secondo le                      
disposizioni statutarie;                                                        
si conviene e stipula quanto segue:                                             
Art. 1                                                                          
Finalita' dell'accordo                                                          
1. Il presente accordo di programma,che coincide con l'accordo                  
territoriale di cui all'art. 15, L.R. 24/3/2001, n. 20, e'                      
finalizzato alla redazione associata degli strumenti di                         
pianificazione (Piano strutturale comunale - PSC - Regolamento                  
urbanistico ed edilizio - RUE - e Piano operativo comunale - POC) e,            
preliminarmente, del quadro conoscitivo previsti rispettivamente                
dagli artt. 28, 29, 30 e 4 della stessa legge. La scelta associativa            
e' volta ad ottenere una visione complessiva del quadro conoscitivo             
e, in particolare, degli elementi omogenei e di quelli distintivi               
delle due realta' territoriali allo scopo di valutare le relazioni di           
interdipendenza, di reciproca integrazione e di potenziale sinergia             
nello sviluppo complessivo dell'ambito e nel relativo assetto                   
insediativo.                                                                    
2. Tali strumenti urbanistici saranno redatti secondo i contenuti               
indicati nell'Allegato A della L.R. 20/00 in particolare nel punto              
A-27.                                                                           
Art. 2                                                                          
Finanziamento della spesa                                                       
1. La spesa per la redazione dei citati strumenti urbanistici sara'             
sostenuta separatamente dalle due Amministrazioni rispettando le                
proporzioni che emergeranno dal preventivo di spesa presentato dal              
professionista scelto con le modalita' di cui al successivo art. 4.             
2. Il Comune coordinatore e' incaricato della presentazione per conto           
di ambedue gli Enti, dell'istanza di finanziamento ai sensi art. 48,            
L.R. 20/00, nel contesto del bando approvato con atto Giunta                    
regionale 29/5/2001, n. 912, e della firma della convenzione di cui             
al relativo Allegato 3. In attuazione del punto 2 del bando stesso,             
il contribuito affluira' al bilancio del Comune coordinatore, che               
provvedera' a ripartirlo rispettando le proporzioni del costo degli             
strumenti urbanistici di ciascun Ente rispetto al totale della spesa            
preventivata.                                                                   
3. I Comuni si riservano la possibilita' di sciogliere l'accordo nel            
caso in cui l'entita' del contributo regionale fosse a tal punto                
ridotto da rendere impossibile per ambedue o per uno dei soggetti               
associati, il tempestivo reperimento delle risorse finanziarie                  
occorrenti per la copertura delle quote residue a carico dei                    
rispettivi bilanci e, con esso, l'affidamento dell'incarico                     
complessivo al professionista prescelto. In alternativa, potranno               
essere presi successivi accordi integrativi, in conformita' alle                
indicazioni regionali, per la redazione almeno del quadro conoscitivo           
unitario.                                                                       
Art. 3                                                                          
Coordinamento                                                                   
1. Il coordinamento amministrativo delle funzioni oggetto                       
dell'accordo viene assegnato al Comune di Varano de' Melegari cui               
competono, oltre a quelle in esso indicate, le funzioni di                      
rappresentanza degli Enti associati indicate nel bando regionale.               
2. Gli Enti associati, ferma restando l'unitarieta' del quadro                  
conoscitivo preliminare e della valutazione degli elementi di cui al            
precedente art. 1, sono del tutto indipendenti nella fissazione degli           
obiettivi di pianificazione esclusivamente riferibili al proprio                
territorio e nei rapporti che a tale scopo dovranno essere tenuti con           
il progettista prescelto. Nell'ambito del Comitato paritetico                   
previsto dal successivo art. 5, verra' garantita l'armonizzazione e             
la condivisione delle scelte strategiche previste dalla legge                   
regionale nelle fattispecie di accordo territoriale.                            
Art. 4                                                                          
1. Il progettista o i progettisti da incaricare per la redazione                
degli strumenti urbanistici indicati all'art. 1 saranno scelti dal              
soggetto del Comune di Varano de' Melegari competente per statuto,              
sentita l'omologa figura del Comune di Varsi.                                   
2. Il professionista sara' incaricato sulla base di preventivo di               
spesa nel quale dovranno essere esattamente indicati i costi per i              
singoli elaborati (QC - PSC - RUE - POC), separatamente per i due               
Comuni associati in modo da stabilire le rispettive quote di                    
contributo regionale e di spesa.                                                
Art. 5                                                                          
Comitato paritetico di consultazione e vigilanza                                
1. E' istituito un Comitato paritetico di consultazione e vigilanza             
con la funzione di assicurare la valutazione coordinata delle                   
strategie programmatorie e la coerenza della progettazione                      
urbanistica da sottoporre agli organi competenti rispetto alle                  
direttive concordate, oltreche' l'attuazione del presente accordo.              
2. Il Comitato e' cosi' composto:                                               
a) Sindaco o Assessore delegato del Comune di Varano de' Melegari;              
b) Sindaco o Assessore delegato del Comune di Varsi;                            
c) Responsabile UTC del Comune di Varano de' Melegari;                          
d) Responsabile UTC del Comune di Varsi.                                        
in facolta' di ciascun Comune inserire, nella propria delegazione               
all'interno del Comitato, un esponente della rispettiva minoranza               
consiliare. Quando necessario, per l'analisi di problematiche                   
particolari, potranno essere aggregati esperti o il Segretario                  
comunale.                                                                       
3. Le modalita' di presidenza del Comitato saranno determinate nella            
prima seduta optando tra l'assegnazione in forma stabile ad uno dei             
due Sindaci o la rotazione periodica dei medesimi.                              
4. Le funzioni all'interno del Comitato sono gratuite per i                     
componenti ordinari fatto salvo il rimborso delle spese di missione             
secondo i criteri usuali.                                                       
Art. 6                                                                          
Convenzione con la Regione                                                      
1. La convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Comune coordinatore,             
in rappresentanza degli Enti associati, come da Allegato 3 al bando             
regionale, costituisce parte integrante del presente accordo. Il                
referente dei due Comuni rispetto alla Regione Emilia-Romagna, da               
indicare all'art. 3 della convenzione, viene individuato nel Comitato           
di cui al precedente art. 5 o, se le indicazioni regionali lo                   
richiederanno, in una delle persone fisiche facenti parte del                   
collegio.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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