COMUNICATO
Accordo territoriale di programma per l'elaborazione di strumenti urbanistici in forma associata tra i Comuni di Varano de' Melegari e Varsi
Premesso:
- che da tempo sono in essere tra i Comuni di Varano de' Melegari e
Varsi iniziative coordinate per l'esercizio associato di funzioni e
servizi, a partire dallo studio di fattibilita' in materia a suo
tempo commissionato dai Comuni della Valceno e finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna;
- che da tali iniziative e' scaturita la convenzione del servizio di
segreteria e una prima fase di armonizzazione organizzativa, con
l'adozione di statuto pressoche' identico e l'imminente
omogeneizzazione anche del regolamento di contabilita';
- che con le rispettive delibere consiliari n. 24 del 6/6 e n. 21 del
23/6/2001 i due Comuni hanno manifestato la volonta' di individuare
una zona all'interno della Comunita' Montana Ovest, ai sensi art. 13,
L.R. 26/4/2001, n. 11;
- che piu' recenti contatti hanno consentito di definire tra i due
Comuni, confinanti e caratterizzati da situazioni socio-economiche
suscettibili di integrarsi tra loro, intese volte alla redazione in
forma associata di strumenti urbanistici secondo il modulo definito
dall'art. 15 della nuova L.R. di settore 24/3/2000, n. 20;
- che lo strumento tecnico offerto agli Enti locali dall'attuale
ordinamento per concludere "l'accordo territoriale" previsto dalla
legge regionale e' costituito dall'accordo di programma ex art. 34
del TU 18/8/2000, n. 267;
- che tra le parti e' stato convenuto tale accordo, sottoposto
positivamente al parere dei rispettivi Consigli secondo le
disposizioni statutarie;
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Finalita' dell'accordo
1. Il presente accordo di programma,che coincide con l'accordo
territoriale di cui all'art. 15, L.R. 24/3/2001, n. 20, e'
finalizzato alla redazione associata degli strumenti di
pianificazione (Piano strutturale comunale - PSC - Regolamento
urbanistico ed edilizio - RUE - e Piano operativo comunale - POC) e,
preliminarmente, del quadro conoscitivo previsti rispettivamente
dagli artt. 28, 29, 30 e 4 della stessa legge. La scelta associativa
e' volta ad ottenere una visione complessiva del quadro conoscitivo
e, in particolare, degli elementi omogenei e di quelli distintivi
delle due realta' territoriali allo scopo di valutare le relazioni di
interdipendenza, di reciproca integrazione e di potenziale sinergia
nello sviluppo complessivo dell'ambito e nel relativo assetto
insediativo.
2. Tali strumenti urbanistici saranno redatti secondo i contenuti
indicati nell'Allegato A della L.R. 20/00 in particolare nel punto
A-27.
Art. 2
Finanziamento della spesa
1. La spesa per la redazione dei citati strumenti urbanistici sara'
sostenuta separatamente dalle due Amministrazioni rispettando le
proporzioni che emergeranno dal preventivo di spesa presentato dal
professionista scelto con le modalita' di cui al successivo art. 4.
2. Il Comune coordinatore e' incaricato della presentazione per conto
di ambedue gli Enti, dell'istanza di finanziamento ai sensi art. 48,
L.R. 20/00, nel contesto del bando approvato con atto Giunta
regionale 29/5/2001, n. 912, e della firma della convenzione di cui
al relativo Allegato 3. In attuazione del punto 2 del bando stesso,
il contribuito affluira' al bilancio del Comune coordinatore, che
provvedera' a ripartirlo rispettando le proporzioni del costo degli
strumenti urbanistici di ciascun Ente rispetto al totale della spesa
preventivata.
3. I Comuni si riservano la possibilita' di sciogliere l'accordo nel
caso in cui l'entita' del contributo regionale fosse a tal punto
ridotto da rendere impossibile per ambedue o per uno dei soggetti
associati, il tempestivo reperimento delle risorse finanziarie
occorrenti per la copertura delle quote residue a carico dei
rispettivi bilanci e, con esso, l'affidamento dell'incarico
complessivo al professionista prescelto. In alternativa, potranno
essere presi successivi accordi integrativi, in conformita' alle
indicazioni regionali, per la redazione almeno del quadro conoscitivo
unitario.
Art. 3
Coordinamento
1. Il coordinamento amministrativo delle funzioni oggetto
dell'accordo viene assegnato al Comune di Varano de' Melegari cui
competono, oltre a quelle in esso indicate, le funzioni di
rappresentanza degli Enti associati indicate nel bando regionale.
2. Gli Enti associati, ferma restando l'unitarieta' del quadro
conoscitivo preliminare e della valutazione degli elementi di cui al
precedente art. 1, sono del tutto indipendenti nella fissazione degli
obiettivi di pianificazione esclusivamente riferibili al proprio
territorio e nei rapporti che a tale scopo dovranno essere tenuti con
il progettista prescelto. Nell'ambito del Comitato paritetico
previsto dal successivo art. 5, verra' garantita l'armonizzazione e
la condivisione delle scelte strategiche previste dalla legge
regionale nelle fattispecie di accordo territoriale.
Art. 4
1. Il progettista o i progettisti da incaricare per la redazione
degli strumenti urbanistici indicati all'art. 1 saranno scelti dal
soggetto del Comune di Varano de' Melegari competente per statuto,
sentita l'omologa figura del Comune di Varsi.
2. Il professionista sara' incaricato sulla base di preventivo di
spesa nel quale dovranno essere esattamente indicati i costi per i
singoli elaborati (QC - PSC - RUE - POC), separatamente per i due
Comuni associati in modo da stabilire le rispettive quote di
contributo regionale e di spesa.
Art. 5
Comitato paritetico di consultazione e vigilanza
1. E' istituito un Comitato paritetico di consultazione e vigilanza
con la funzione di assicurare la valutazione coordinata delle
strategie programmatorie e la coerenza della progettazione
urbanistica da sottoporre agli organi competenti rispetto alle
direttive concordate, oltreche' l'attuazione del presente accordo.
2. Il Comitato e' cosi' composto:
a) Sindaco o Assessore delegato del Comune di Varano de' Melegari;
b) Sindaco o Assessore delegato del Comune di Varsi;
c) Responsabile UTC del Comune di Varano de' Melegari;
d) Responsabile UTC del Comune di Varsi.
in facolta' di ciascun Comune inserire, nella propria delegazione
all'interno del Comitato, un esponente della rispettiva minoranza
consiliare. Quando necessario, per l'analisi di problematiche
particolari, potranno essere aggregati esperti o il Segretario
comunale.
3. Le modalita' di presidenza del Comitato saranno determinate nella
prima seduta optando tra l'assegnazione in forma stabile ad uno dei
due Sindaci o la rotazione periodica dei medesimi.
4. Le funzioni all'interno del Comitato sono gratuite per i
componenti ordinari fatto salvo il rimborso delle spese di missione
secondo i criteri usuali.
Art. 6
Convenzione con la Regione
1. La convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Comune coordinatore,
in rappresentanza degli Enti associati, come da Allegato 3 al bando
regionale, costituisce parte integrante del presente accordo. Il
referente dei due Comuni rispetto alla Regione Emilia-Romagna, da
indicare all'art. 3 della convenzione, viene individuato nel Comitato
di cui al precedente art. 5 o, se le indicazioni regionali lo
richiederanno, in una delle persone fisiche facenti parte del
collegio.