DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2001, n. 1763
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) sul progetto per la costruzione di un invaso irriguo in localita' Sarna, Via Lavezzana, Faenza (RA), ai sensi del Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla costruzione
di un invaso ad uso irriguo in localita' Sarna nel comune di Faenza
in provincia di Ravenna dalla ulteriore procedura di VIA con le
seguenti prescrizioni:
1) una attenta progettazione esecutiva della fase di
cantierizzazione, per quanto riguarda le interferenze con l'ambiente,
le conseguenti mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto
per quanto riguarda l'area di cantiere;
2) per quanto riguarda le operazioni di ripristino e di mitigazione
dell'impatto visivo dell'opera si dovranno utilizzare specie
autoctone e/o naturalizzate che garantiscono un maggior successo di
impianto (facilita' di attecchimento, adattamento pedo-climatico,
buona resa nello sviluppo) e in modo tale che creino un miglior
inserimento paesaggistico con la zona ripariale del fiume Lamone;
3) assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come
invadenti (Robinia, Alianto, etc.);
4) dovranno, inoltre, essere previsti interventi di inerbimento delle
scarpate esterne dell'argine con le relative azioni di manutenzione
periodica;
5) devono essere rese ottimali le condizioni di aderenza tra lo
strato impermeabile di argilla e il substrato sottostante;
6) sia durante la fase di scavo che in fase d'esercizio dovra' essere
costruito e mantenuto in efficienza, oltre al tampone in argilla, un
setto drenante che faciliti la continuita' della falda
sub-superficiale e tuteli la stabilita' del pendio sovrastante e
dell'opera;
7) con riferimento al Piano infraregionale delle attivita' estrattive
della Provincia di Ravenna adottato, e compatibilmente con la
quantita' ridotta di materiale, dovranno essere verificate le
opportunita' di riutilizzo della ghiaia scavata in alternativa al
previsto conferimento in discarica;
8) si prescrive il rispetto della fascia di 10 metri per tutto il
perimetro del bacino dal piede dell'argine del manufatto a quello del
Rio Carrara, nella quale ai sensi dell'art. 96 del RD del 25 luglio
1904, n. 523 e' vietato eseguire scavi o movimenti del terreno;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Studio di
geologia tecnica, al Servizio provinciale per la Difesa del suolo
Risorse idriche e forestali di Ravenna, alla Amministrazione
provinciale di Ravenna, al Comune di Faenza, allo Sportello Unico del
Comune di Faenza, all'ARPA Sezione provinciale di Ravenna;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.