REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2001, n. 1173

Convenzione tra Regione Emilia-Romagna ed ENEA - Divisione Fisica applicata - per l'esecuzione di datazioni mediante misure di Radiocarbonio di strati geologici nella Pianura Padana. Revoca deliberazione n. 487 dell'1/3/2000

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare lo schema di convenzione con l'ENEA - Divisione                 
Fisica applicata - che, in allegato alla presente deliberazione, ne             
costituisce parte integrante e sostanziale;2) di dare atto che il               
Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa                
provvedera' alla stipula della convenzione stessa, ai sensi della               
deliberazione 2541/95;                                                          
3) di corrispondere all'ENEA - Divisione Fisica applicata - che ha in           
gestione il Laboratorio di Montecoccolino (BO) un importo complessivo           
di Lire 45.000.000 (pari a 23.240,56 Euro) piu' Lire 9.000.000 (pari            
a 4.648,11 Euro) per IVA, per l'esecuzione di 100 analisi di                    
misurazione di radiocarbonio (carbonio 14), secondo le modalita' di             
cui all'articolo 5 della convenzione allegata;                                  
4) di impegnare la spesa complessiva, di cui al punto 3) che precede            
di Lire 54.000.000 (pari a 27.888,67 Euro), registrata con il n.                
2240, sul Capitolo 03857 "Spese per la realizzazione della carta                
geologica nazionale in attuazione del Programma CARG (comma 1, art.             
14, Legge 305/89 - DPCM 8/11/1991) - Mezzi statali" del Bilancio per            
l'esercizio finanziario 2001 che e' dotato della necessaria                     
disponibilita';                                                                 
5) di dare atto che ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77 cosi' come           
sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94 il Direttore generale                  
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa provvedera', con propri           
atti formali, alla liquidazione della spesa di cui al punto 4) che              
precede, con le modalita' indicate all'art. 5 della convenzione                 
allegata sulla base dell'attivita' svolta, previa certificazione                
rilasciata da parte del Responsabile dell'Ufficio Geologico regionale           
sulla corrispondenza del lavoro realizzato;                                     
6) di revocare la propria delibera 487/00 per le motivazioni                    
descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate             
dando atto che l'importo di Lire 49.300.000 (pari a 25.461,33 Euro),            
registrato con il numero 914 di impegno, sul Capitolo 03857 "Spese              
per la realizzazione della carta geologica nazionale in attuazione              
del Programma CARG (comma 1, art. 14, Legge 305/89 - DPCM 8/11/1991)            
- Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio 2000 conservato a                 
residuo sul bilancio in corso debba considerarsi economia di spesa di           
cui si autorizza il disimpegno;                                                 
7) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente                   
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.            
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ENEA -                   
Divisione Fisica applicata per l'esecuzione di datazioni di strati              
geologici nella Pianura Padana                                                  
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di                 
legge,                                                                          
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore generale                 
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa che interviene nel                
presente atto per dare attuazione alla deliberazione di Giunta                  
regionale n. . . . . del . . . . . . . . . . , esecutiva ai sensi di            
legge;                                                                          
l'ENEA - Divisione Fisica applicata di Bologna, rappresentata da . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . ;                                                                           
premesso che:                                                                   
- la Regione Emilia-Romagna, tramite l'Ufficio Geologico (nel seguito           
denominata Regione), sta realizzando sia la cartografia geologica               
regionale che quella nazionale in collaborazione con Istituti di                
ricerca, Enti, Universita', il Servizio Geologico nazionale e liberi            
professionisti, raccogliendo dati e svolgendo indagini per lo studio            
geologico;                                                                      
- il rilevamento della cartografia geologica dell'Appennino in scala            
1:10.000 e 1:25.000 e' stato completato, mentre quello della Pianura            
Padana e' in corso e si prevede l'ultimazione entro il 2005;                    
- la cartografia geologica di pianura reca tutte le informazioni su             
natura, origine, trasformazioni, consistenza ecc. dei terreni, di               
rilevante utilita' per qualsiasi pianificazione o intervento sul                
territorio. Una importante informazione si ottiene dalla datazione di           
campioni di diversi strati del terreno in quanto cio' permette di               
determinare importanti caratteri evolutivi della zona in esame;                 
- la tecnica di datazione piu' idonea per questo scopo e' quella del            
radiocarbonio;                                                                  
- l'ENEA, Divisione INN FIS (nel seguito denominata ENEA) ha                    
sviluppato tale tecnica nel proprio laboratorio di Montecoccolino               
(Bologna), che e' l'unico laboratorio del genere in Italia ad aver              
effettuato misure ad alta precisione;                                           
- la Regione si e' servita in passato (per le datazioni mediante                
misure di radiocarbonio) sia di laboratori a carattere commerciale              
(stranieri) che del laboratorio ENEA, in quest'ultimo caso mediante             
una convenzione, conclusasi recentemente, che prevedeva                         
l'effettuazione di 100 analisi;                                                 
- l'impiego della tecnica del radiocarbonio per questo tipo di studi            
geologici presenta alcune difficolta', sia per la preparazione dei              
campioni che per il loro prelievo e per l'interpretazione dei                   
risultati. Ne consegue che l'affidabilita' dell'informazione                    
geologica si ottiene solo mediante una stretta collaborazione tra i             
tecnici del laboratorio di radiocarbonio ed i geologi che conducono             
la ricerca, sia a livello del prelievo dei campioni che della analisi           
dei risultati e del loro inserimento nella interpretazione del quadro           
geologico;                                                                      
- una semplice esecuzione da parte del laboratorio di datazione della           
analisi di campioni prelevati dal geologo si dimostra pertanto                  
generalmente insoddisfacente e cio' e' stato confermato dalle                   
precedenti esperienze della Regione con laboratori commerciali.                 
Cio' premesso si stabilisce il seguente accordo: ENEA e Regione                 
collaborano alla raccolta di informazioni geologiche riguardanti la             
Pianura Padana mediante datazione di reperti con il metodo del                  
radiocarbonio, secondo le modalita' previste nei seguenti articoli.             
Art. 1                                                                          
Svolgimento della collaborazione                                                
Il programma di collaborazione prevede la esecuzione di cento analisi           
di datazione di radiocarbonio.                                                  
Il prelievo dei campioni, verra' effettuato a cura della Regione con            
la consulenza e, nei casi in cui cio' sia opportuno, con la presenza            
in loco di tecnici ENEA.                                                        
L'analisi del contenuto di radiocarbonio, le correzioni del valore              
del frazionamento isotopico trovato per processi chimico fisici                 
pregressi e la conseguente determinazione dell'eta', sara' eseguita             
dall'ENEA anche con la collaborazione di personale retribuito dalla             
Regione o fruente di borse di studio e/o formazione a carico della              
medesima.                                                                       
L'analisi critica dei risultati in rapporto al resto delle                      
informazioni geologiche e l'eventuale pianificazione di misure di               
controllo o di misure ausiliarie in casi incerti, sara' fatta dalla             
Regione in collaborazione con i ricercatori dell'ENEA.                          
Nel corso di questa collaborazione l'ENEA si impegna ad ospitare                
personale della Regione, o personale messo a disposizione dalla                 
Regione, per il trattamento e le analisi sui campioni.                          
I tecnici dell'ENEA che collaboreranno a questa ricerca sono: . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . ; per la Regione sono i dottori               
Ubaldo Cibin e Paolo Severi.                                                    
Art. 2                                                                          
Responsabili della convenzione                                                  
Per l'applicazione della presente convenzione e' designato quale                
referente per la Regione Emilia-Romagna il dott. . . . . . . . . . .            
. . . , Responsabile dell'Ufficio Geologico regionale e per parte               
dell'ENEA il dott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . .                                                                   
Alla scadenza del rapporto di collaborazione redigeranno una                    
relazione scientifica sul lavoro svolto e forniranno i risultati                
dello studio.                                                                   
Art. 3                                                                          
Durata della convenzione                                                        
La presente collaborazione ha la durata di due anni, decorrenti dalla           
sua sottoscrizione prevede cento datazioni e potra' essere rinnovata            
in relazione ai risultati conseguiti ed in rapporto alle risorse                
finanziarie allocate sul corrispondente capitolo di bilancio.                   
In caso di rinnovo, alla determinazione del programma di                        
collaborazione e all'impegno della relativa spesa si provvedera' nel            
rispetto della normativa vigente con apposito atto deliberativo.                
Art. 4                                                                          
Costi per l'esecuzione delle analisi                                            
La Regione si fara' carico di:                                                  
- costi vivi della attivita' di datazione (materiale di consumo,                
manutenzioni, ammortamento di strumentazione, spese per spostamenti)            
valutati in modo forfetario in Lire 400.000 (pari a 206,58 Euro) piu'           
IVA al 20% per singola analisi di radiocarbonio, e costo aggiuntivo             
di personale ENEA connesso con le attivita' di datazione relative               
alla collaborazione, valutato in modo forfetario in Lire 50.000 (pari           
a 25,82 Euro) piu' IVA al 20% per singola datazione per un costo                
totale di Lire 450.000 (pari a 232,41 Euro) piu' IVA AL 20% da                  
corrispondere all'ENEA per singola datazione eseguita;                          
- collaborare alle operazioni di trattamento campioni anche mettendo            
a disposizione personale tecnico su indicazione dell'ENEA, qualora              
cio' risultasse opportuno;                                                      
- trattamenti preliminari e analisi accessorie sui campioni da                  
effettuare anche presso i laboratori dell'ENEA.                                 
L'ENEA si fara' carico di:                                                      
- costi relativi agli stipendi del personale ENEA che garantira'                
l'efficienza del laboratorio ed eseguira' le analisi anche insieme al           
tecnico messo a disposizione dalla Regione, operando per lo                     
svolgimento ottimale della collaborazione. L'ENEA inoltre permettera'           
l'esecuzione dei lavori nel proprio laboratorio anticipando i costi             
vivi per il valore di Lire 40.000.000 (pari a 20.658,28 Euro);                  
- costi relativi alla logistica (riscaldamento, elettricita' ecc.) ed           
alla gestione;                                                                  
- contenere, salvo particolari richieste o problemi, il tempo medio             
di risposta in 50 datazioni per anno a partire dalla consegna dei               
campioni;                                                                       
- fornire, per ogni datazione, le indicazione dei trattamenti, delle            
procedure seguite e di eventuali problemi incontrati utilizzando lo             
schema di "report" standard definito negli ultimi tempi della                   
collaborazione.                                                                 
Art. 5                                                                          
Importo della convenzione                                                       
Per lo svolgimento del programma di ricerca definito sulla base                 
dell'art. 1 della presente convenzione, la Regione Emilia-Romagna si            
impegna a corrispondere all'ENEA - Divisione Fisica applicata la                
somma di Lire 54.000.000 (pari a 27.888,67 Euro), IVA 20% inclusa,              
rivolta a coprire le spese per l'esecuzione delle analisi, come                 
descritto al precedente articolo.                                               
Detta cifra verra' versata a seguito di stipula della convenzione e a           
stato d'avanzamento della ricerca in quattro soluzioni ogni 25                  
analisi per un importo di Lire 13.500.000 IVA compresa (pari a Euro             
6.972,17), previa certificazione da parte del Responsabile                      
dell'Ufficio Geologico regionale sulla corrispondenza del lavoro                
svolto e presentazione di regolari fatture.                                     
Art. 6                                                                          
Utilizzo dei risultati                                                          
I risultati delle misure eseguite dall'ENEA saranno utilizzati dalla            
Regione, sotto propria  responsabilita', nell'ambito dei fini della             
attivita' della Regione in cui il presente accordo e' inserito e                
cioe' per la realizzazione di carte geologiche di pubblica utilita'.            
La Regione citera' il contributo ENEA, per quanto concerne le                   
datazioni, nei documenti sulle attivita', siano questi relazioni                
interne, pubblicazioni o altro. L'ENEA si riserva il diritto di                 
impiegare caratteristiche e risultati delle datazioni per scopi                 
scientifici (confronti, calibrazioni, pubblicazioni, sviluppo di                
metodi ed altro) essendo comunque tenuto a citare il contributo della           
Regione e la presente collaborazione in ogni pubblicazione, dandone             
preventiva comunicazione alla Regione stessa. Ogni uso lucrativo dei            
risultati della collaborazione dovra' essere regolato da apposito,              
separato accordo tra le parti.                                                  
Art. 6                                                                          
Norme riguardanti il personale                                                  
Per quanto concerne norme di prevenzione e coperture assicurative per           
il personale operante nei laboratori ENEA per conto della Regione, si           
rinvia alle generali disposizioni interne ENEA per il personale                 
ospite.                                                                         
Art. 7                                                                          
Oneri fiscali                                                                   
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi                   
dell'art. 5, comma 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 634, e successive              
modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.              
inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B del DPR 26                
ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30 dicembre               
1982, n. 955.                                                                   
data                                                                            
per L'ENEA  per la REGIONE                                                      
DIVISIONE FISICA APPLICATA  EMILIA-ROMAGNA                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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