DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2001, n. 1593
Approvazione schema di convenzione con la Cassa depositi e prestiti per la gestione delle risorse del Fondo globale regionale per l'edilizia sovvenzionata
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
- l'accordo di programma stipulato il 19 aprile 2001 fra il Ministero
dei Lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane e la
Regione Emilia-Romagna per il trasferimento delle competenze in
attuazione dell'art. 63 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
considerato che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, nella
seduta del 19 aprile 2001, ha approvato lo schema definitivo di
convenzione con la Cassa depositi e prestiti per l'erogazione dei
fondi di edilizia sovvenzionata attribuiti a ciascuna Regione;
ritenuto opportuno:
- approvare il testo dello schema di convenzione sopracitato tra la
Regione Emilia-Romagna e la Cassa depositi e prestiti, allegato alla
presente delibera (Allegato A);
- delegare il dott. Roberto Raffaelli, Direttore generale
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' alla firma della
suddetta convenzione in qualita' di rappresentante della Regione
Emilia-Romagna;
- delegare inoltre lo stesso dott. Roberto Raffaelli ad individuare,
con propria determinazione, il Responsabile regionale previsto
all'art. 3 della convenzione stessa per il rilascio
dell'autorizzazione alla richiesta dei fondi da erogarsi, da parte
della Cassa depositi e prestiti, ai relativi beneficiari;
vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, con la
quale sono state fissate le direttive per l'esercizio delle funzioni
dirigenziali;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Qualita' edilizia, ing. Umberto Rossini, in merito alla regolarita'
tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 4, sesto comma
della L.R. 41/92 e della succitata deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole in merito alla legittimita' espresso dal
Direttore generale Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita', dr. Roberto Raffaelli, ai sensi del predetto articolo di
legge e della succitata deliberazione;
su proposta dell'Assessore Programmazione territoriale, Politiche
abitative, Riqualificazione urbana;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare lo schema di convenzione (Allegato A) che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di delegare il dott. Roberto Raffaelli, Direttore generale
Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' alla firma della
suddetta convenzione;
3) di delegare lo stesso dott. Roberto Raffaelli ad individuare, con
propria determinazione, il Responsabile regionale per il rilascio
dell'autorizzazione alla richiesta dei fondi da erogarsi da parte
della Cassa depositi e prestiti ai beneficiari;
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A - Convenzione
Convenzione tra Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via Aldo
Moro n. 52, codice fiscale n. 80062590379 rappresentata dal Direttore
generale Programmazione territoriale e Sistemi di mobilita' dott.
Roberto Raffaelli e Cassa depositi e prestiti con sede in Roma, Via
Goito n. 4, codice fiscale n. 80199230584 rappresentata dal Direttore
generale prof. Maria Teresa Salvemini per la gestione delle risorse
sul conto corrente infruttifero n. 20128/1208 "CDP. Ed. sovv. Fondo
globale reg."
Premesso:
- che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del DLgs 30 luglio 1999, n.
284, e' stato disposto il trasferimento alla Cassa depositi e
prestiti di tutte le attivita' e passivita' della sezione autonoma
per l'edilizia residenziale, al netto, tra l'altro, dei fondi da
destinare ai programmi finanziati direttamente dal CER, anteriormente
e posteriormente alla data di entrata in vigore della Legge 5 agosto
1978, n. 457, le cui leggi di stanziamento sono individuate
nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-Regioni, di
cui all'articolo 63, DLgs 112/98;
- che, ai sensi dell'articolo 61, comma 3 del DLgs 31 marzo 1998, n.
112, l'erogazione dei fondi relativi all'edilizia sovvenzionata, di
cui all'articolo 10 della Legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a
ciascuna Regione, e' effettuata dalla Cassa depositi e prestiti su
richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna
Regione attribuite e contenute in un fondo, cosiddetto Fondo unico,
piu' avanti descritto;
- che, ai sensi dell'articolo 63 dello stesso DLgs 112/98, e'
demandato all'intesa Stato-Regioni, di cui all'articolo 9 della Legge
15 marzo 1997, n. 59, il compito di fissare i criteri, le modalita' e
i tempi per il trasferimento delle competenze alle Regioni, da
rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra
la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna Regione;
- che l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta
del 2 marzo 2000, repertorio 909 - che ha recepito il testo
concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata
dall'Amministrazione Lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 63
del DLgs 112/98, con la successiva presa d'atto della stessa
Conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2000, repertorio 913 della
rettifica dell'Allegato 2, lett. B, punto 6 della citata intesa del 2
marzo 2000 - ha previsto l'apertura di un apposito conto corrente di
tesoreria, intestato alla Cassa depositi e prestiti, cui far
confluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle
Regioni, cosiddetto Fondo unico, mediante giro conto dagli attuali
cc/cc di tesoreria 20103 e 20104, relativamente all'edilizia
sovvenzionata;
- che con l'accordo di programma stipulato tra la Regione
Emilia-Romagna e il Ministero dei Lavori pubblici in data 19 aprile
2001 sono stati attribuiti, ai sensi dell'art. 63 del DLgs 112/98, i
fondi relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata;
- che e' stato istituito il c/c infruttifero n. 20128/1208 "CDP Ed.
sovv. Fondo globale Regioni" destinato a recepire le risorse per il
finanziamento dell'edilizia sovvenzionata regionale;
- che l'articolo 1, lett. C del citato DLgs 284/99 consente alla
Cassa depositi e prestiti di gestire fondi e svolgere attivita' per
conto delle Amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalita'
previsti dalla legge, di altri soggetti;
- che si rende necessario definire le modalita' di svolgimento dei
compiti assegnati alla Cassa depositi e prestiti, per la gestione
delle risorse del conto corrente n. 20128/1208, nonche' il rimborso
delle spese sostenute dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio
reso a favore della Regione medesima;
tutto cio' premesso, si conviene quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
Compiti assegnati alla Cassa depositi e prestiti
La Cassa depositi e prestiti provvede alla gestione del fondo,
nonche' alla riscossione delle somme relative ai versamenti
effettuati dallo Stato e da altri operatori, da imputare al conto
corrente di Tesoreria n. 20128/1208.
La Cassa depositi e prestiti provvede all'emissione dei mandati di
pagamento, secondo le procedure definite dal successivo articolo 3, a
favore dei beneficiari indicati dalla Regione Emilia-Romagna.
La Cassa depositi e prestiti provvede alla fine di ogni trimestre
alla rendicontazione dei pagamenti e delle riscossioni effettuati, e
all'inoltro della stessa alla Regione Emilia-Romagna.
Tale rendicontazione riporta i mandati emessi, i beneficiari, gli
importi pagati, gli estremi dell'autorizzazione al pagamento e la
somma residua a disposizione della Regione stessa.
La Cassa fornisce, inoltre, al Ministero del Tesoro, al Ministero dei
Lavori pubblici ed alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni la
rendicontazione trimestrale delle riscossioni e dei pagamenti
effettuati, nonche' un'informativa annuale sulla disponibilita' del
Fondo globale.
Art. 3
Procedura per l'eragazione dei mandati di pagamento
La richiesta di pagamento e' inviata, a mezzo raccomandata ar alla
Cassa depositi e prestiti dalla Regione alla fine di ogni bimestre,
previo accertamento, da parte del Responsabile regionale, che
risultino esaurite le disponibilita' derivanti dalle erogazioni
precedentemente effettuate a favore del beneficiario indicato dalla
Regione.
Tale richiesta e' formulata sulla base di autorizzazione a firma del
competente Responsabile regionale, nel rispetto di ogni altra
disposizione inserita nell'accordo di programma.
Tale autorizzazione deve indicare, oltre al beneficiario, l'importo
dovuto ed ogni altro elemento necessario per l'emissione del mandato
di pagamento, secondo le Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro
(IGST) ed e' rilasciata dal responsabile regionale medesimo, sulla
base delle attestazioni effettuate dal responsabile del procedimento
dei beneficiari, relative alle spese effettivamente sostenute per la
realizzazione degli interventi (progettazione, esecuzione lavori,
espropri, ecc.) nel periodo di riferimento, utilizzando il modello
concordato.
Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la Cassa depositi e
prestiti provvede all'emissione del mandato di pagamento.
Art. 4
Costituzione di un fondo di dotazione della Regione
Per costituire una dotazione finanziaria della Regione, che fronteggi
le richieste urgenti di pagamento da parte dei beneficiari,
finanziati dalla Regione stessa, la Cassa depositi e prestiti, a
valere sulle disponibilita' del conto corrente n. 20128/1208,
provvede, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, inviata
con raccomandata ar, all'emissione del mandato di pagamento a favore
della Regione, per un importo massimo pari al 10% delle residue
disponibilita' attribuite alla stessa dall'accordo di programma e al
momento complessivamente disponibili sul c/c 20128/1208.
Per mantenere invariata la dotazione finanziaria del fondo, la
Regione potra' richiedere alla Cassa depositi e prestiti il reintegro
di quelle somme utilizzate dalla Regione stessa, ai fini di cui al
comma precedente.
Art. 5
Rimborso spese alla Cassa depositi e prestiti
Il rimborso delle spese sostenute dalla Cassa depositi e prestiti per
l'attivita' svolta in attuazione delle disposizioni e dei
provvedimenti citati in premessa, e regolata dalla presente
convenzione, viene determinato su base complessiva al 31 dicembre di
ogni anno, nella misura dello 0,05 per mille calcolato sull'ammontare
del saldo di inizio di ciascun anno del c/c n.20128/1208 e ripartito
fra le singole Regioni proporzionalmente all'entita' della
movimentazione effettuata nell'anno.
Art. 6
Decorrenza e rinnovo della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione
ed ha efficacia fino al 31/12/2002. Essa si intende tacitamente
rinnovata annualmente, salvo disdetta di una delle parti, da
comunicare a mezzo raccomandata ar entro il 30 settembre di ogni
anno.
Art. 7
Foro competente
Le parti designano il Foro di Roma quale competente a decidere le
controversie eventualmente insorte.
Art. 8
Norma finale
La presente convenzione viene redatta in due esemplari, di cui uno
per la Regione Emilia-Romagna e l'altro per la Cassa depositi e
prestiti.
Le parti contraenti riconoscono, ad ogni effetto, che la presente
convenzione e' fatta nell'interesse dello Stato.
IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E DELLA CASSA DEPOSITI
SISTEMI DI MOBILITA' DELLA E PRESTITI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Maria Teresa Salvemini
Roberto Raffaelli