LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 31
MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DI RILEVANTE IMPORTANZA FITOSANITARIA
Art. 5
Obblighi e sanzioni amministrative
1. Chiunque non ottemperi al divieto di messa a dimora di piante di
cui agli artt. 2 e 3 ha l'obbligo di provvedere alla loro
estirpazione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di
intimazione ad adempiere.
2. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo di estirpazione, gli
organi di vigilanza redigono verbale di accertamento di illecito
amministrativo per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
ai commi 3 e 4 e dispongono l'estirpazione delle piante ponendo a
carico del trasgressore le relative spese.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, chiunque non rispetti
l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 250.000 (Euro 129,11) a
Lire 1.500.000 (Euro 774,69), fermo restando il rimborso delle spese
relative all'estirpazione. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da Lire 500.000 (Euro 258,23) a Lire 3.000.000 (Euro
1.549,37) qualora la violazione avvenga all'interno delle zone
fitosanitarie tutelate.
4. Le ditte autorizzate ai sensi della L.R. n. 3 del 1998 e le ditte
che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura, si occupano professionalmente
della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di
parchi o giardini che violano i divieti di cui agli artt. 2 e 3, sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000
(Euro 516,46) a Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74).
5. La violazione delle prescrizioni impartite ai sensi del comma 2
dell'art. 2 della presente legge, con esclusione di quelle sanzionate
ai commi 3 e 4 dell'art. 5, e' punita ai sensi del comma 8 dell'art.
11 della L.R. n. 3 del 1998.
6. Le somme riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 sono introitate dalla
Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 agosto 2001 LA VICE PRESIDENTE Vera Negri
NOTE ALL'ART. 5
Comma 4
1) La L.R. n. 3 del 1998 e' citata alla nota all'art. 2.
Comma 5
2) Il testo del comma 8 dell'art. 11 della L.R. n. 3 del 1998, citata
alla nota all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 11 - Sanzioni amministrative
omissis
8. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla struttura
fitosanitaria regionale di cui al comma 1 dell'art. 8, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire
6.000.000.
omissis".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1098 del 12 giugno 2001; oggetto consiliare n. 1696 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2001;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 106 in data 29 giugno 2001;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 10/II.4 del
18 luglio 2001 con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Delchiappo;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2001,
atto n.44/2001;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 833/4.1.8/C.G. del
13 agosto 2001.