REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 31

MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DI RILEVANTE IMPORTANZA FITOSANITARIA

          Art. 5                                                                
Obblighi e sanzioni amministrative                                              
1. Chiunque non ottemperi al divieto di messa a dimora di piante di             
cui agli artt. 2 e 3 ha l'obbligo di provvedere alla loro                       
estirpazione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di                  
intimazione ad adempiere.                                                       
2. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo di estirpazione, gli           
organi di vigilanza redigono verbale di accertamento di illecito                
amministrativo per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste            
ai commi 3 e 4 e dispongono l'estirpazione delle piante ponendo a               
carico del trasgressore le relative spese.                                      
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, chiunque non rispetti                
l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati e' punito con la              
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 250.000 (Euro 129,11) a              
Lire 1.500.000 (Euro 774,69), fermo restando il rimborso delle spese            
relative all'estirpazione. Si applica la sanzione amministrativa                
pecuniaria da Lire 500.000 (Euro 258,23) a Lire 3.000.000 (Euro                 
1.549,37) qualora la violazione avvenga all'interno delle zone                  
fitosanitarie tutelate.                                                         
4. Le ditte autorizzate ai sensi della L.R. n. 3 del 1998 e le ditte            
che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera di Commercio           
Industria Artigianato e Agricoltura, si occupano professionalmente              
della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di                
parchi o giardini che violano i divieti di cui agli artt. 2 e 3, sono           
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000              
(Euro 516,46) a Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74).                                 
5. La violazione delle prescrizioni impartite ai sensi del comma 2              
dell'art. 2 della presente legge, con esclusione di quelle sanzionate           
ai commi 3 e 4 dell'art. 5, e' punita ai sensi del comma 8 dell'art.            
11 della L.R. n. 3 del 1998.                                                    
6. Le somme riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 sono introitate dalla             
Regione Emilia-Romagna.                                                         
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 21 agosto 2001  LA VICE PRESIDENTE     Vera Negri                      
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 4                                                                         
1) La L.R. n. 3 del 1998 e' citata alla nota all'art. 2.                        
Comma 5                                                                         
2) Il testo del comma 8 dell'art. 11 della L.R. n. 3 del 1998, citata           
alla nota all'art. 2, e' il seguente:                                           
"Art. 11 - Sanzioni amministrative                                              
omissis                                                                         
8. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla struttura           
fitosanitaria regionale di cui al comma 1 dell'art. 8, e' punito con            
la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire                  
6.000.000.                                                                      
omissis".                                                                       
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1098 del 12 giugno 2001; oggetto consiliare n. 1696 (VII                     
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 20 giugno 2001;                            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 106 in data 29 giugno 2001;                                          
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 10/II.4 del            
18 luglio 2001 con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula del consigliere Delchiappo;                                                
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2001,            
atto  n.44/2001;                                                                
- vistato dal Commissario del Governo con atto  n. 833/4.1.8/C.G. del           
13 agosto 2001.                                                                 

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