LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 31
MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DI RILEVANTE IMPORTANZA FITOSANITARIA
Art. 2
Zone fitosanitarie tutelate
1. La struttura regionale competente in materia fitosanitaria, ai
sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, di seguito denominata
"struttura fitosanitaria regionale", puo' istituire "zone
fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica
regionale.
2. Nelle aree dichiarate "zone fitosanitarie tutelate" la struttura
fitosanitaria regionale puo' prescrivere tutte le misure
fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione degli
organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora di piante e
l'estirpazione delle piante a rischio gia' presenti in tali aree.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
La L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, concerne Norme sulla produzione
vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti
vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della
L.R. 28 luglio 1982, n. 34.