REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 30

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "EMILIA-ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONALE"

          Art. 4                                                                
Contributi                                                                      
1. La Regione e' autorizzata a concedere alla Fondazione un                     
contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di                
bilancio.                                                                       
2. La Giunta regionale, nel quadro della programmazione delle                   
iniziative in materia di spettacolo, al fine di sostenere iniziative            
e progetti speciali, puo' concedere inoltre alla Fondazione                     
contributi una tantum il cui importo viene stabilito dalla legge di             
bilancio. I criteri e le modalita' per l'erogazione di tali                     
contributi vengono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio                 
provvedimento.                                                                  
3. La Fondazione e' tenuta a presentare alla Regione entro il 30                
ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di             
attivita' corredato del relativo piano finanziario.                             
4. La Giunta regionale, allo scopo di garantire la continuita' dei              
programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa            
in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.                          
5. La Fondazione e' tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno            
successivo a quello di competenza una relazione che attesti la                  
realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi               
utili per la valutazione delle attivita' realizzate.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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