LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 29
NORME PER LO SVILUPPO DELL'ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE A CARATTERE FAMILIARE DENOMINATO "BED AND BREAKFAST"
Art. 7
Controlli e sanzioni
1. I Comuni svolgono l'attivita' ispettiva necessaria al fine di
assicurare il costante rispetto delle presenti disposizioni
applicando, se del caso, le sanzioni di cui al comma 2, ai sensi
della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale), comunicandone, in
ogni caso, le risultanze alle Province.
2. I Comuni applicano, nella misura prevista dalle norme vigenti, le
sanzioni relative a:
a) apertura abusiva di un esercizio di cui all'articolo 1;
b) superamento della capacita' ricettiva.
3. Le Province applicano, nella misura prevista dalle norme vigenti,
le sanzioni relative a:
a) omessa esposizione delle tariffe praticate di cui al comma 4
dell'art. 3;
b) applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli esposti;
c) mancata comunicazione dei dati di cui al comma 5 dell'art. 3.
4. In caso di recidiva le sanzioni previste al comma 2 sono
raddoppiate e, nei casi piu' gravi, il Comune puo' procedere alla
sospensione temporanea o alla chiusura dell'attivita'.