REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 29
NORME PER LO SVILUPPO DELL'ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE A CARATTERE FAMILIARE DENOMINATO "BED AND BREAKFAST"
Art. 4 Pubblicita' dell'attivita' 1. La Provincia, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 3, redige annualmente l'elenco delle attivita' ricettive di cui all'articolo 1, con particolare riferimento ai prezzi praticati, e provvede alla sua pubblicizzazione nelle forme ritenute opportune.