LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 28
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 6
Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione Conto del
Tesoriere
1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e
passivi in chiusura dell'esercizio 2000 accertate in sede di
ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 55 e 73 della L.R.
di contabilita' 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche, con
determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e
strumentali n. 3240 del 18 aprile 2001, e della giacenza iniziale di
cassa accertata con determinazione del Direttore generale Risorse
finanziarie e strumentali n. 3239 del 18 aprile 2001, di approvazione
del Conto del Tesoriere reso a norma dell'art. 84, comma secondo
della stessa L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche, e'
disposto l'aggiornamento degli elementi del Bilancio di previsione
2001 di cui al punto 1 - Residui attivi e passivi, al punto 2 -
Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio ed al punto 3 -
Giacenza iniziale di cassa dell'art. 16 della legge regionale di
contabilita' sopramenzionata.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo degli articoli 55 e 73 della L.R. n. 31 del 1977, citata
alla nota al titolo, e' il seguente:
"Art. 55 - Ricognizione dei residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e
versate entro il termine dell'esercizio.
L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto, la Giunta regionale con atto
motivato predisposto dalla Ragioneria entro il 30 aprile di ogni
anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti
categorie:
A) crediti la cui riscossione puo' essere considerata certa;
B) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure
amministrative o giudiziarie per la riscossione;
C) crediti riconosciuti inesigibili.
I crediti di cui alle lettere A e B continuano ad essere riportati
nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici
competenti; i crediti di cui alla lettera C si eliminano dalle
scritture degli uffici.".
"Art. 73 - Ricognizione dei residui passivi
Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi
viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto la Giunta regionale, con atto
predisposto dalla Ragioneria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede
alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
A) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio
rimasti totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo;
B) somme riferibili ad impegni di spesa, registrati in base ad atti,
adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario,
efficaci entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo per la
parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la
data di chiusura dell'esercizio finanziario;
C) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti
adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non
ancora divenuti esecutivi entro la data del 28 febbraio dell'anno
successivo.
Le somme di cui alle lettere A) e B) continuano ad essere riportate
nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera C)
sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in
sede di rendiconto consuntivo.
Qualora gli atti di cui alla lettera C) del secondo comma diventino
esecutivi dopo il 28 febbraio, le somme corrispondenti eliminate
potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per
sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di
bilancio.".
2) Le determinazione del Direttore generale Risorse finanziarie e
strumentali n. 3239 e n. 3240 del 18 aprile 2001 concernono
rispettivamente Approvazione del conto reso dal Tesoriere per
l'esercizio finanziario 2000, ai sensi dell'art. 84, secondo comma,
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e Ricognizione
annuale dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2000, ai sensi
degli artt. 55 e 73 della L.R. 6/7/1977, n. 31 e successive
modificazioni.
3) Il testo del comma 2 dell'art. 84 della L.R. n. 31 del 1977,
citata alla nota al titolo, e' il seguente:
"Art. 84 - Responsabilita' del tesoriere
omissis
Ai fini del discarico della propria responsabilita' il tesoriere
regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto alla
Giunta regionale. Il predetto conto deve dimostrare:
a) nella entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e
le somme riscosse nel corso dell'esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e
le somme pagate nel corso dell'esercizio;
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a
credito dell'esercizio successivo.".