LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 28
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 5
Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'art.
19 della L.R. 18 aprile 2000, n. 10, di approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio 2001, ed imputato al Cap. 06500 e'
aumentato di Lire 16.000.000.000 (Euro 8.263.310,39).
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 18
aprile 2001, n. 10 e' ridefinito in Lire 210.000.000.000 (Euro
108.455.948,81).
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
comma 7 dell'art. 19 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, e' ridefinito
in Lire 176.220.372.644 (Euro 91.010.227,21).
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 19 della L.R. n. 10 del 2001,
citata alla nota all'art. 3, era il seguente:
"Art. 19 - Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell'esercizio 2001 entro i limiti di cui al
comma 4 dell'art. 41 della L.R. n.31 del 1977 e successive
modificazioni - di cui e' data dimostrazione nell'elenco n. 11
annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a
norma dell'art. 41 citato, a contrarre mutui o prestiti
obbligazionari per un importo complessivo di Lire 1.379.000.000.000
(Euro 712.194.063,84).
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 10 del 2001,
citata alla nota all'art. 3, era il seguente:
"Art. 19 - Mutui e prestiti
omissis
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2001 le autorizzazioni
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
Lire 546.000.000.000 (Euro 281.985.466,90) gia' autorizzati
dall'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 come modificato
dall'art. 6 della L.R. 16 novembre 2000, n. 33, a seguito della
mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio
2000.
omissis".
Comma 3
3) Il testo del comma 7 dell'art. 19 della L.R. n. 10 del 2001,
citata alla nota all'art. 3, era il seguente:
"Art. 19 - Mutui e prestiti
omissis
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato in annue Lire 204.729.107.275 (Euro 105.733.759,89) a
partire dall'esercizio finanziario 2002 e fino all'esercizio
finanziario 2021.
omissis".