LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 30
Modificazioni alla L.R. 3 luglio 2001, n. 19
1. All'art. 2, comma 1 della L.R. 3 luglio 2001, n. 19 "Attivazione
di tirocini formativi e di orientamento presso la Regione
Emilia-Romagna" le parole "di cui alla lett. a) del comma 1,
dell'art. 2" sono sostituite con le parole "di cui all'art. 2".
NOTE ALL'ART. 30
Nota alla rubrica
1) La L.R. 3 luglio 2001, n. 19, concerne Attivazione di tirocini
formativi e di orientamento presso la Regione Emilia-Romagna.
Comma 1
2) Il testo del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 19 del 2001, citata
alla nota 1) al presente articolo, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 - Promozione ed attivazione dei tirocini formativi e di
orientamento
1. I tirocini di cui alla presente legge vengono promossi, in forma
singola o associata, dall'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro e da uno o
piu' degli organismi di cui all'art. 2 del DM Lavoro e Previdenza
sociale 25 marzo 1998, n.142.
omissis".