REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 29                                                               
Attivita' di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica            
regionale                                                                       
1. Al fine di ottimizzare la gestione delle attivita' istruttorie e             
propedeutiche inerenti l'applicazione della tassa automobilistica               
regionale, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposita              
convenzione con l'Automobile Club d'Italia per lo svolgimento delle             
attivita' di controllo di cui al comma 1 dell'art. 2 e delle funzioni           
di cui al comma 1 degli articoli 3 e 4 del DM 25 novembre 1998, n.              
418, con decorrenza dall'1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2004,               
rinnovabile per il triennio successivo.                                         
NOTA ALL'ART. 29                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 degli articoli 3 e 4 del DM 25 novembre 1998, n.           
418, concernente Regolamento recante norme per il trasferimento alle            
regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione,           
accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse              
automobilistiche non erariali, e' il seguente:                                  
"Art. 3 - Accertamento, recupero, rimborsi                                      
1. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse                         
automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti             
dalle Regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli                 
ordinamenti regionali.                                                          
omissis".                                                                       
"Art. 4 - Applicazione delle sanzioni e contenzioso                             
1. Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle Regioni in materia           
di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano                
applicazione il DLgs 18 dicembre 1997, n. 471, il DLgs 18 dicembre              
1997, n. 472 e il DLgs 18 dicembre 1997, n. 473.                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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