LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 29
Attivita' di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica
regionale
1. Al fine di ottimizzare la gestione delle attivita' istruttorie e
propedeutiche inerenti l'applicazione della tassa automobilistica
regionale, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposita
convenzione con l'Automobile Club d'Italia per lo svolgimento delle
attivita' di controllo di cui al comma 1 dell'art. 2 e delle funzioni
di cui al comma 1 degli articoli 3 e 4 del DM 25 novembre 1998, n.
418, con decorrenza dall'1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2004,
rinnovabile per il triennio successivo.
NOTA ALL'ART. 29
Comma 1
Il testo del comma 1 degli articoli 3 e 4 del DM 25 novembre 1998, n.
418, concernente Regolamento recante norme per il trasferimento alle
regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione,
accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse
automobilistiche non erariali, e' il seguente:
"Art. 3 - Accertamento, recupero, rimborsi
1. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse
automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti
dalle Regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli
ordinamenti regionali.
omissis".
"Art. 4 - Applicazione delle sanzioni e contenzioso
1. Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle Regioni in materia
di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano
applicazione il DLgs 18 dicembre 1997, n. 471, il DLgs 18 dicembre
1997, n. 472 e il DLgs 18 dicembre 1997, n. 473.
omissis".