LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 26
Edilizia residenziale universitaria
1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale
universitaria, a norma della L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e
successive modificazioni e integrazioni sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
Esercizio 2002: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)
Esercizio 2003: Lire 1.700.000.000 (Euro 877.976,73) (Cap. 73135).
NOTA ALL'ART. 26
Comma 1
La L.R. 8 settembre 1981, n. 36, concerne Piano poliennale di
finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio
universitario.