REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 26                                                               
Edilizia residenziale universitaria                                             
1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale                       
universitaria, a norma della L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e                     
successive modificazioni e integrazioni sono disposte le seguenti               
autorizzazioni di spesa:                                                        
Esercizio 2002: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)                          
Esercizio 2003: Lire 1.700.000.000 (Euro 877.976,73)   (Cap. 73135).            
NOTA ALL'ART. 26                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 8 settembre 1981, n. 36, concerne Piano poliennale di                   
finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio                  
universitario.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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