LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 25
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e
relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla L.R. 23 marzo
1984, n. 14, e' disposta, per l'esercizio 2002, una autorizzazione di
spesa di Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90). (Cap. 73060).
NOTA ALL'ART. 25
Comma 1
La L.R. 23 marzo 1984, n. 14, concerne Modificazione della L.R. 22
maggio 1980, n. 39, recante norme per l'affidamento e l'esecuzione di
opere urgenti di edilizia scolastica.