LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 23
Iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni
storiche, artistiche e culturali
1. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza
culturale per l'insieme del territorio regionale, a norma del comma 2
dell'art. 1, della L.R. 1 dicembre 1998, n. 40, sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa:
Cap. 70718 "Contributi in c/capitale per la costruzione, il recupero
ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale,
nonche' per interventi di miglioramento della fruibilita' degli
stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali
compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la
sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi - Progetti speciali
(art. 1, comma 2, art. 3, comma 3, L.R. 1 dicembre 1998, n. 40)"
Esercizio 2001: Lire 1.850.000.000 (Euro 955.445,26)
Esercizio 2002: Lire 15.250.000.000 (Euro 7.875.967,71)
Esercizio 2003: Lire 15.000.000.000 (Euro 7.746.853,49)
(Cap. 70718).
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 40,
concernente Interventi finanziari speciali per la realizzazione di
"Bologna Citta' europea della cultura per l'anno 2000", per le
celebrazioni del I Centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la
partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione
delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
omissis
2. La Regione attua inoltre interventi finanziari speciali per
contribuire alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza
culturale per l'insieme del territorio regionale.".