REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 22                                                               
Partecipazione all'aumento del patrimonio                                       
dell'Associazione Emilia-Romagna Teatri (ERT)                                   
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 18 aprile 1992, n. 20,             
la Regione e' autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio              
dell'Associazione "ERT Emilia-Romagna Teatri" deliberato                        
dall'assemblea straordinaria dei soci.                                          
2. A tal fine e' disposta, per l'esercizio 2001, la seguente                    
autorizzazione di spesa:                                                        
a) Cap. 70625 "Conferimento di quota ôuna tantum' per la                        
partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione                 
Emilia-Romagna Teatri (ERT) (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n.           
20)"   Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38).                                      
NOTA ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 18 aprile 1992, n. 20,              
concernente Partecipazione della Regione Emilia-Romagna                         
all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER), all'Associazione               
"ERT - Emilia-Romagna Teatro" e all'Associazione "Centro regionale              
della danza", e' il seguente:                                                   
"Art. 5                                                                         
omissis                                                                         
3. La Regione conferisce altresi' quote "una tantum" a titolo di                
partecipazione della Regione alla formazione del patrimonio delle               
associazioni indicate nell'art. 1.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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