LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 22
Partecipazione all'aumento del patrimonio
dell'Associazione Emilia-Romagna Teatri (ERT)
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 18 aprile 1992, n. 20,
la Regione e' autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio
dell'Associazione "ERT Emilia-Romagna Teatri" deliberato
dall'assemblea straordinaria dei soci.
2. A tal fine e' disposta, per l'esercizio 2001, la seguente
autorizzazione di spesa:
a) Cap. 70625 "Conferimento di quota ôuna tantum' per la
partecipazione alla formazione del patrimonio dell'Associazione
Emilia-Romagna Teatri (ERT) (art. 5, comma 3, L.R. 18 aprile 1992, n.
20)" Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38).
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 18 aprile 1992, n. 20,
concernente Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER), all'Associazione
"ERT - Emilia-Romagna Teatro" e all'Associazione "Centro regionale
della danza", e' il seguente:
"Art. 5
omissis
3. La Regione conferisce altresi' quote "una tantum" a titolo di
partecipazione della Regione alla formazione del patrimonio delle
associazioni indicate nell'art. 1.".