LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 21
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, l'autorizzazione disposta, per
l'esercizio 2001, dall'art. 44 della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 e'
integrata nella misura di Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39).
(Cap. 58435).
NOTE ALL'ART. 21
Comma 1
1) La L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, concerne Norme in materia di
servizi educativi per la prima infanzia.
2) Il testo dell'art. 44 della L.R. n. 9 del 2001, citata alla nota
2) all'art. 4, era il seguente:
"Art. 44 - Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, e' disposta, per l'esercizio 2001,
un'autorizzazione di spesa di Lire 14.000.000.000 (Euro
7.230.396,59). (Cap. 58435).".