LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 18
Contributi per opere stradali di proprieta' comunale
1. Per la concessione di contributi finalizzati alla sistemazione, al
miglioramento e alla costruzione di opere stradali, a norma dell'art.
167 bis della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
Esercizio 2001: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)
Esercizio 2002: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)
(Cap. 45175 CNI).
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
Il testo dell'art. 167 bis della L.R. 21 aprile 1999, n. 3,
concernente Riforma del sistema regionale e locale, e' il seguente:
"Art. 167 bis - Contributi per le opere stradali
1. La Regione e' autorizzata ad assegnare alle Province fondi per
interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di
proprieta' comunale.
2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle
Province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai Comuni
proprietari delle strade.
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresi' assegnati ed
erogati dalle Province alle Comunita' montane e alle forme
associative dei Comuni alle quali siano state conferite le funzioni
in materia di manutenzione delle strade.
4. Le Province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione
l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere
realizzate.".