LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 17
Contributi per opere stradali
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 38 della L.R. 18
aprile 2001, n. 9 e' revocata. (Cap. 45172).
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
Il testo dell'art. 38 della L.R. n. 9 del 2001, citata alla nota 2)
all'art. 4, era il seguente:
"Art. 38 - Contributi per opere stradali
1. Per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati
alla sistemazione, al miglioramento e alla costruzione di opere
stradali, a norma dell'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, sono
disposte le seguenti ed ulteriori autorizzazioni di spesa:
Esercizio 2001: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032,913,80)Esercizio
2002: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)(Cap. 45172).".